n.252 del 20.09.2017 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di VIA del progetto di un nuovo impianto di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso in via Don E. Servadei in comune di Forlì, presentato dalla Crash Autodemolizioni S.r.l. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di realizzazione di un nuovo impianto di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso in via Don E. Servadei in comune di Forlì, presentato dalla ditta CRASH Autodemolizioni S.r.l., poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto( tale Rapporto Ambientale è allegato su supporto informatico alla presente delibera, è disponibile presso la Segreteria di Giunta e sarà pubblicato sul portale web della Regione Emilia-Romagna), di seguito riportate: 

1. nelle aree con tiranti idrici attesi non superiori a 0,5 m occorre garantire che non vi siano aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento; pertanto occorrerà evitare aperture degli scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrate sprovviste di protezioni idonee e ogni altra situazione in cui possa verificarsi ingresso d'acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone;

2. con riferimento al filare alberato tutelato presente a sud dell'area di intervento, si prescrivono tutti gli accorgimenti necessari alla conservazione degli elementi arborei durante la fase di cantiere, ad eccezione degli esemplari per i quali è previsto l'abbattimento (indicati nel PUA approvato con DGC n. 223 del 21/7/2016);

3. nell'ambito delle zone di tutela della struttura centuriata, di cui alla lettera “a” del 2° comma dell'art. 21B del PTCP, è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione (le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana); qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie, deve risultare coerente con l'orientamento degli elementi lineari della centuriazione;

4. nella zona in esame sono previsti anche gli usi U46, U52, U55 U56 come usi principali, in tal caso con indice di utilizzazione Ut non superiore a 0,25 mq/mq e obbligo di realizzazione e mantenimento di adeguata barriera verde perimetrale, atta al contenimento degli impatti acustici e visivi;

5. si approva il Piano di Utilizzo sui materiali da scavo redatto ai sensi del DM 161/2012, alle seguenti prescrizioni:

5.1 dovranno essere rispettati i termini per l'ultimazione dei lavori e per il ripristino dell'area come indicato nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, allegato al progetto;

5.2 dovrà essere comunicato l'inizio lavori all'Autorità Competente e ad Arpae;

5.3 a conclusione dei lavori di escavazione e utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà essere comunicata all'Autorità competente la dichiarazione di avvenuto riutilizzo (D.A.U.) così come previsto dall'allegato 7 del DM 161/2012;

5.4 dovrà essere predisposta apposita segnaletica relativa al deposito di materiale escavato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.M. 161/2012;

5.5 le metodologie di scavo non dovranno determinare una potenziale contaminazione dei materiali scavati;

5.6 deve essere compilata la modulistica per la tracciabilità di cui all’All. 7 del DM 161/2012, cioè la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU); tale documentazione deve essere compilata dall’esecutore del Piano di Utilizzo a conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo;

5.7 in tutte le fasi successive all’uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato dalla documentazione di cui all’All.6 del DM 161/2012;

5.8 il termine di validità del Piano di utilizzo e pari a tre anni; è fatta salva la facoltà del proponente di presentare, entro i tre mesi antecedenti la scadenza dei predetti termini, un nuovo Piano di utilizzo di durata pari a un anno; il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla durata del piano di utilizzo;

5.9 il proponente deve comunicare ad Arpae l'eventuale esecutore del Piano, se diverso dal proponente, prima dell’inizio dei lavori;

5.10 allo scadere dei termini di validità del Piano di Utilizzo ed in caso di inadempienze relative al Piano stesso, il materiale di scavo perde le caratteristiche di sottoprodotto e si applica quanto previsto dal DM 161/2012;

6. durante la fase di cantiere devono essere attuati tutti i presidi per evitare eventuali contaminazioni della falda da parte dei mezzi utilizzati negli scavi; dovranno quindi essere previsti sistemi di drenaggio adeguatamente dimensionati e proporzionali all’entità degli scavi al fine di allontanare l’acqua della falda superficiale da ogni possibile fonte di contaminazione legata al cantiere;

7. si prende atto del fatto che la ditta afferma di realizzare la vasca di laminazione con una differente soluzione tecnica rispetto a quanto previsto nel PUA, si chiede di presentare in sede di permesso di costruire la planimetria corretta della vasca di laminazione con adeguata documentazione relativa alle caratteristiche degli argini di contenimento;

8. durante le attività di cantiere devono venire utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno e garantire quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 21/01/2002 n. 45 e dal vigente Regolamento delle attività rumorose comunale, presentando al Comune di Forlì, qualora necessario, domanda in deroga come previsto dal sopra richiamato Regolamento comunale;

9. entro 6 mesi dalla data di inizio attività gestione rifiuti dovranno essere eseguiti rilievi fonometrici presso i ricettori R2 e R4 al fine della verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione in periodo diurno secondo quanto disposto dalla normativa vigente; i rilievi dovranno essere eseguiti in continuo per una durata significativa nell'ambito degli orari di attività previsti per l'azienda proponente e all'interno dell'ambiente abitativo lato attività in oggetto, a finestre aperte, al piano primo; i rilievi dovranno determinare il livello di rumore residuo in totale assenza di esercizio dell’attività di progetto, e il livello di rumore ambientale con attività di progetto in esercizio e durante le condizioni peggiorative in termini di rumore prodotto;

10. entro 6 mesi dalla data di inizio attività gestione rifiuti dovranno essere eseguiti rilievi fonometrici del livello di rumore ambientale in continuo sulle 16 ore in periodo diurno presso i ricettori R2 e R4 lato attività di progetto al fine della verifica del rispetto dei valori limite assoluti di immissione in periodo diurno; i rilievi andranno eseguiti in giorni feriali e durante l'attività di progetto in esercizio e a regime al fine della verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni presso i ricettori suddetti; la verifica dovrà essere fatta in base a quanto stabilito all'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 considerando quanto disposto in merito al rumore prodotto dalle sorgenti stradali entro le cui fasce di pertinenza acustica ricadono i suddetti ricettori;

11. qualora l'attività di gestione rifiuti non sia entrata a regime entro 6 mesi dall'inizio attività, previa comunicazione da inviare ad ARPAE e al Comune di Forlì entro il termine suddetto, le tempistiche di esecuzione dei rilievi fonometrici di cui ai punti 9 e 10 si intendono prorogate di ulteriori 4 mesi;

12. entro e non oltre un mese dall'esecuzione dai rilievi fonometrici sopra menzionati, dovranno essere inviati alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, ad ARPAE SAC Forlì-Cesena e al Comune di Forlì, i risultati delle misurazioni di cui ai punti precedenti;

13. qualora il rispetto dei suddetti limiti acustici non sia verificato, e sia conseguibile attraverso la realizzazione di misure di mitigazione acustica, le medesime andranno realizzate tempestivamente dopo aver acquisiti i titoli necessari, fermo restando che il prosieguo dell'attività è consentito solo ed esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul rumore in termini di rispetto dei limiti assoluti e differenziali; realizzate le misure di mitigazione acustica, il proponente dovrà presentare apposita relazione ai medesimi enti sopra richiamati, nella quale siano descritte tali misure mitigative e i risultati dei conseguenti rilievi fonometrici di verifica comprovanti il rispetto dei limiti assoluti e differenziali presso i ricettori R2 e R4 (nei medesimi punti di cui ai punti precedenti), entro due mesi dalla realizzazione delle misure di mitigazione;

14. in fase di cantiere, anche sulla base di quanto proposto nello studio, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica; in particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive quanto segue:

14.1 le vie di transito e le aree di piazzale interne all’area di cantiere dovranno essere adeguatamente e quotidianamente umidificate con frequenza di una volta/h nei periodi secchi;

14.2 i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di sosta degli stessi all’interno del cantiere nonché durante le fasi di carico;

14.3 i camion adibiti al trasporto di terre, inerti o comunque di materiale che possa disperdere polveri, devono possedere adeguate caratteristiche atte al contenimento di tali dispersioni (teloni o adeguato sistema di copertura del carico trasportato);

14.4 i mezzi all'interno dell'area di cantiere dovranno avere una velocità massima di percorrenza pari a 15 km/h;

14.5 dovrà essere installato un sistema di bagnatura delle ruote dei mezzi in uscita e in entrata dal cantiere;

14.6 dovranno essere installate reti antipolvere ai confini del cantiere;

15. gli interventi di sistemazione a verde delle aree perimetrali (all'interno del perimetro della ditta CRASH), così come quelle previste nell'area posta in prossimità dell'autostrada, devono essere effettuati entro 18 mesi dalla data di inizio lavori e comunque entro la data di fine lavori per la realizzazione dell'impianto di progetto; dell'effettiva realizzazione di tale intervento deve essere data comunicazione alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA, ad Arpae SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Forlì entro tre mesi dall'avvenuto impianto della vegetazione;

16. gli interventi di manutenzione, da eseguire nei primi cinque anni su tutti gli impianti, devono consistere nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legate sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;

b) di dare atto che Arpae ha rilasciato l'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con determina n. DET-AMB-2017-3775 del 18/7/2017, la cui efficacia è subordinata all'efficacia della presente delibera; tale provvedimento costituisce l’Allegato 2 alla presente delibera quale parte integrante; 

c) di dare atto che nell'ambito della sopra richiamata Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono ricomprese le seguenti autorizzazioni e nulla osta:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dalla vasca di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3. Nulla-osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 447/1995 e s.m.i.; 

d) di approvare il Piano di Utilizzo del materiale da scavo redatto ai sensi del D.M. 161 del 10/8/2012; 

e) di dare atto che i pareri del Comune di Forlì, prot. di Arpae PGFC/2017/8362, PGFC/2017/5506 e PGFC/2017/9234 e della Provincia di Forlì-Cesena, prot. Arpae PGFC/2017/9195 sono ricompresi nel Rapporto Ambientale in Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale; 

f) di dare atto che il parere di HERA S.p.a. Direzione acqua, prot. Arpae PGFC/2017/9073 è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi ed è ricompreso nel Rapporto Ambientale in Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale; 

g) di dare atto che la Azienda U.S.L. non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera; 

h) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente CRASH Autodemolizioni S.r.l.; 

i) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Forlì, AUSL Romagna; 

j) di dare atto che nella documentazione presentata dalla società proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 1.672.500,00; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono quindi state determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore allo 0,05%, e quantificate, in applicazione del comma 5 dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., in € 900,00; le spese suddette sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e s.m.i.; 

k) di stabilire che, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; 

l) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

m) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

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