n.406 del 25.11.2020 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

− la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

− il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

− gli articoli 29-octies, 269 e 272 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

− l’articolo 10, comma 1, lett. d) della legge n. 88/2009, il quale prevede che il Governo promuova l’adozione di specifiche strategie di intervento nel Bacino Padano in materia di inquinamento atmosferico anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;

− la legge regionale 31 luglio 2020, n. 3 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2020-2022”, che all’art. 4, prevede che nelle more dell’aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti, previa informativa nella Commissione competente;

− il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) (di seguito denominato “PAIR 2020”), approvato con la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 115 dell’11 aprile 2017, in attuazione del D. Lgs. n. 155/2010, avente la finalità di adempiere nel più breve tempo possibile agli obblighi fissati dalla normativa vigente in termini di valori limite di qualità dell’aria;

− il “Nuovo accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, di seguito denominato (Accordo 2017), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 795 del 5 giugno 2017, e sottoscritto in data 25 luglio 2017, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

− la propria deliberazione n. 1412 del 25/9/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano aria integrato regionale (PAIR 2020) e del nuovo accordo di bacino padano 2017”, con la quale si è dato attuazione alle misure dell’accordo non previste nel PAIR 2020;

− la Decisione di esecuzione UE 2017/302 della Commissione europea del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21/2/2017;

− la determinazione n. 20360 del 14/12/2017 del Responsabile del Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità Ambientale della Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente “Approvazione calendario di presentazione dei riesami per gli allevamenti intensivi con autorizzazione integrata ambientale (AIA) con riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili stabilite con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione”;

− la determinazione n. 6321 del 3/5/2018 del Responsabile del Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità Ambientale della Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente “Approvazione della guida alla redazione della domanda di riesame per le AIA allevamenti a seguito della pubblicazione delle BAT conclusions”;

− la propria deliberazione 16 luglio 2012, n. 968 “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 e alla D.G.R. 1681/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del D.LGS 152/06 e s.m.i. e approvazione del modulo per la domanda di adesione”;

− la determinazione n. 4606 del 4/6/1999 “Indicazioni alle province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera”;

− la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii., che, all’art. 14, prevede che la Regione persegue l’esercizio unitario e coerente delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle materie di inquinamento atmosferico, anche attraverso ARPAE;

− il Decreto 6 agosto 2020 del Ministero Dello Sviluppo Economico, “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus.” (GU n.246 del 5/10/2020), Art. 2 “Tipologia e caratteristiche degli interventi”;

Visti altresì:

− la propria deliberazione del 16 marzo 2020, n. 211 “Disposizioni per la gestione di differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni A.I.A. ED A.U.A.”, con la quale, visti i provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le conseguenti limitazioni e difficoltà operative per le aziende, sono state approvate disposizioni per consentire il differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA ed AUA;

− la determinazione n. 14347 del 24/8/2020 con la quale vengono indicate, per ogni tipologia di adempimento (autocontrolli, attivazione di impianti, presentazione di documentazione), le date di riferimento per l'assolvimento degli obblighi;

Considerato che:

− il PAIR 2020 all’art. 22, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione “Obblighi e divieti” prevede che ai fini della tutela della qualità dell’aria, dal 1 gennaio 2020 le aziende agricole sono obbligate ad adottare, fra le altre, anche la seguente misura:

a) copertura delle vasche di stoccaggio delle deiezioni o realizzazione di vasche con un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a 0,2 m2/m3, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile;

− al comma 3, del medesimo articolo è previsto che il rispetto delle prescrizioni sopra riportate sia verificato in sede di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, mentre per le attività che non sono soggette ad autorizzazione sia effettuato un controllo a campione in base alle modalità individuate con determinazione del Dirigente regionale competente per materia;

− l’Accordo 2017 stabilisce all’art. 2, comma 1, lettera l) che le regioni prevedano, nei piani di qualità dell’aria, e, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l’applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l’applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l’interramento delle superfici di suolo oggetto dell’applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

− il medesimo Accordo 2017 alla lettera n) dell’art. 2, comma 1, prevede che le Regioni promuovano, mediante la concessione di appositi contributi, la compensazione degli operatori per l’applicazione delle pratiche sopracitate;

− con propria deliberazione n. 1705 del 14 ottobre 2019 “Reg. ( UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 4 - Tipo operazione 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca" - Focus area P5D - Approvazione bando unico regionale anno 2019.” è stata attivata la procedura per la concessione di aiuti alle imprese, finalizzati alla realizzazione di progetti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra nei processi produttivi. Gli interventi ammissibili a sostegno riguardano il contenimento delle emissioni dai contenitori di stoccaggio per gli effluenti liquidi e palabili, nonché attrezzature per il trattamento fisico-meccanico degli effluenti e la distribuzione al suolo. I progetti sono presentati da imprese esistenti già conformi alla normativa e i relativi finanziamenti sono erogati utilizzando sia fondi regionali che ministeriali come previsto all’art. 3 comma 1), lettera a), dell’Accordo 2017, in continuità con i precedenti bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR);

− con determinazione n. 13303 del 30 luglio 2020 è stata approvata la graduatoria unica regionale con attribuzione dei punteggi di priorità alle 118 domande di sostegno ritenute ammissibili. Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere completati entro 12 mesi dalla notifica della concessione del finanziamento;

− in data 30 giugno 2020 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo sulla proposta della Commissione COM (2019) 581 final del 31/10/2019, relativa alla proroga dell’attuale quadro giuridico, compresi i vigenti Programmi di Sviluppo Rurale, fino alla fine del 2022, quando entrerà in vigore la nuova politica agricola comune. La proroga garantirà la continuità dei pagamenti agli agricoltori e agli altri beneficiari. L'adozione definitiva del regolamento transitorio è prevista per la fine del 2020, essendo strettamente legata al quadro finanziario pluriennale (QFP) attualmente in fase di negoziazione;

− la realizzazione degli interventi finanziati tramite i bandi PSR è in corso e non si esaurirà prima della fine del 2021. Inoltre, il regolamento transitorio della PAC per il biennio 2021-2022 fisserà le modalità per apportare variazioni al PSR 2014-2020 prorogato, mantenendo invariata la quota complessiva del contributo di spesa del FEASR;

− gli interventi finanziati con i bandi PSR 2014-2020, sebbene prevedessero investimenti per conseguire obiettivi ambientali, sono stati classificati come investimenti destinati al sostegno della redditività aziendale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, attribuendo pertanto un contributo massimo del 40% anziché del 100%;

Considerato inoltre che:

− all’art. 29-octies, comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (“rinnovo e riesame”) è previsto che relativamente alle installazioni dotate di autorizzazione integrata ambientale venga disposto il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione entro 4 anni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione;

− al comma 6, del medesimo articolo viene chiarito che “entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l’autorità competente verifica che:

- tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto stesso in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;

- l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”;

− con Decisione di esecuzione UE 2017/302 della Commissione europea del 15 febbraio 2017 sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini (di seguito “BAT Conclusions”), che concernono le attività di allevamento intensivo di pollame o di suini di cui al punto 6.6 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

− sul territorio dell’Emilia-Romagna sono presenti oltre 320 installazioni in cui si svolgono attività di allevamento intensivo con AIA, le cui autorizzazioni integrate ambientali, in forza delle disposizioni legislative sopra richiamate, devono essere riesaminate e se necessario adeguate con riferimento alle nuove BAT conclusions, e che devono adeguarsi alle condizioni dell’AIA riesaminata entro il 21/2/2021;

− per far fronte al rilevante carico amministrativo derivante dall’attività di riesame delle AIA si è proceduto con Determina n. 20360/2017, ad approvare un calendario, sulla base della proposta di ARPAE, che prevede una idonea distribuzione nel tempo delle scadenze di presentazione delle domande di riesame, per favorire il rispetto delle procedure e delle tempistiche previste, nell’interesse sia delle strutture di ARPAE preposte al rilascio delle autorizzazioni e concessioni, sia dei gestori che presentano la documentazione;

− nel corso dell’istruttoria dei riesami AIA vengono esaminati anche gli aspetti relativi all’adeguamento al PAIR 2020, che costituisce uno dei punti da inserire nella documentazione della domanda di riesame, come richiamato anche nella guida alla compilazione della domanda di riesame approvata con determinazione n. 6321 del 3/5/2018;

− durante il riesame AIA viene condotta una valutazione globale delle emissioni dell’allevamento, considerando tutte le fasi principali del processo quali la dieta degli animali, la struttura dei ricoveri, le modalità di gestione delle deiezioni (trattamento e stoccaggio) e lo spandimento in campo, anche al fine di valutarne la conformità con riferimento alle BAT conclusions europee che coprono tutti questi aspetti;

− in particolare nella BAT 16 e nelle BAT 21 e 22 sono indicati requisiti sulle emissioni da stoccaggio di liquame e sullo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento più ambiziosi di quelli previsti all’art. 22, delle norme tecniche del PAIR2020: nelle stesse BAT sono articolate le diverse possibilità di applicazione delle tecniche e specificate anche le relative condizioni di applicabilità che, per definizione di BAT (cfr. art. 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/2006), fanno riferimento anche all’applicabilità tecnica ed economica delle tecniche, e tali indicazioni vengono considerate nell’istruttoria dell’AIA;

− per favorire la stima e il calcolo delle emissioni in diverse configurazioni di applicazione delle tecniche è stato reso disponibile ed è in uso un primo stralcio del modello di valutazione delle emissioni previsto nell’ambito del progetto LIFE integrato PREPAIR, denominato “BAT-tool”, utilizzato anche in altre Regioni del Bacino Padano;

− nell’ambito dell’istruttoria AIA, qualora venga riconosciuta la motivata non praticabilità della copertura delle vasche viene prevista l’applicazione di tecniche anche in altre fasi dell’allevamento che conseguono una riduzione delle emissioni di ammoniaca equivalente a quella prevista con la copertura della vasca (rif. LG ARPAE DET-2020-337 del 24/4/2020), e la valutazione complessiva condotta nel corso dell’istruttoria AIA relativa agli impatti globali dell’allevamento permette di conseguire riduzioni delle emissioni maggiori rispetto alla semplice applicazione della norma di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) del PAIR2020;

− per le attività soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269, del D.Lgs. n. 152/2006 è previsto il riesame dell’autorizzazione solo in occasione di modifiche sostanziali di cui al comma 8 del citato articolo e che tali autorizzazioni, in mancanza di modifiche, vengono rinnovate ogni 15 anni;

− per le attività soggette ad autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 è previsto il rinnovo dell’autorizzazione ogni 15 anni e che il riesame avviene solo in caso di modifica, come previsto al punto 4 dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione di carattere generale (allegato 1 alla propria deliberazione n. 968/2012);

− per le attività non soggette ad autorizzazione non sono state ancora emanate le modalità di effettuazione dei controlli a campione, come previsto nel PAIR2020 all’art. 22, comma 3, delle NTA;

Considerato altresì che:

− il PAIR 2020 all’art. 24 “Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani” al comma 1 lettera a) stabilisce il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti (si veda anche circolare esplicativa PG.2018.0458251 del 22/6/2018);

− il D.M. 6 agosto 2020 all’art. 2, comma 1 lettera b) punto i, stabilisce che è possibile accedere al bonus per realizzare interventi “delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra”;

il medesimo D.M. 6 agosto 2020 dispone che sono ammissibili le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

Rilevato che:

− il PAIR2020 prevede uno scenario di piano con orizzonte temporale al 31/12/2020 e che nel corso del 2021 si procederà al monitoraggio finale dello stesso e contestualmente alla elaborazione del nuovo PAIR2030;

− l’Accordo 2017 è in corso di aggiornamento in quanto alcune delle misure in esso contenute sono superate;

− è fondamentale, ai fini dell’efficacia delle misure, che le Regioni del bacino padano continuino ad adottare un approccio coordinato e omogeneo nella definizione delle politiche e degli interventi per la qualità dell’aria;

− nelle more dell’approvazione del nuovo piano è opportuno mantenere in vigore le prescrizioni di quello in scadenza e, eventualmente, prevedere disposizioni integrative, ai sensi della sopracitata L.R. n. 3/2020, anche in recepimento dell’aggiornamento dell’Accordo 2017;

Considerato, infine, che:

− il “Report COVID-19 - studio preliminare degli effetti delle misure covid-19 sulle emissioni in atmosfera e sulla qualità dell’aria nel bacino padano” di giugno 2020, redatto nell’ambito del progetto europeo LIFE-IP PREPAIR, ha evidenziato gli effetti delle disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in termini di drastico calo delle emissioni dovute al trasporto veicolare, nonché alla sospensione di altre attività antropiche. In particolare, si è assistito a una forte diminuzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), precursori, come l’ammoniaca, di PM10 secondario, che ha permesso di ridurre le concentrazioni nell’aria ambiente di PM10;

− si stima che l’adozione da parte della pubblica amministrazione di modalità di lavoro agile (smartworking) per l’intero semestre invernale 2020, in applicazione del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 art. 3, comma 3, ed in virtù della proroga dello stato di emergenza al 31/1/2021 stabilita dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, porterà ad una ulteriore diminuzione delle emissioni dirette di PM10 e di ossidi di azoto, precursori del particolato secondario;

− pertanto, si valuta che ai fini del rispetto del valore limite annuale di PM10 siano già stati raggiunti gli obiettivi di Piano, mentre per il raggiungimento del valore limite giornaliero è fondamentale che continuino a trovare attuazione le misure di carattere emergenziale previste dalle norme vigenti in materia di qualità dell’aria;

Ritenuto pertanto opportuno, in ragione delle motivazioni sopra richiamate:

− prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino al 31/12/2021;

− rinnovare il Gruppo di lavoro intersettoriale, la Direzione tecnica e la Segreteria tecnica, già istituiti con Determinazione n. 1908 del 5/3/2013, per l’elaborazione dei documenti del nuovo piano, da formalizzarsi con successivo atto del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, coinvolgendo rappresentanti delle direzioni e dei servizi competenti in materia di trasporti, attività produttive, energia, verde urbano, agricoltura, urbanistica e sanità, al fine di assicurare un corretto approccio integrato e intersettoriale;

− stabilire che le previsioni di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 trovino attuazione a decorrere dal 1/1/2021;

− stabilire che le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a), delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;

Richiamati:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- la propria deliberazione n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- la propria deliberazione n. 733 del 25 giugno 2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione.”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022”;

Informata la competente Commissione assembleare con nota prot. 0636999 del 5/10/2020 avente oggetto “Nota informativa per Commissione III. Proroga del PAIR2020, ai sensi della L.R. 3/2020 art. 4.”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino al 31/12/2021;

2. di dare mandato al Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente di formalizzare con proprio atto il Gruppo di lavoro intersettoriale, la Direzione tecnica e la Segreteria tecnica per l’elaborazione del nuovo PAIR, coinvolgendo rappresentanti delle direzioni e dei servizi competenti in materia di trasporti, attività produttive, energia, verde urbano, agricoltura, urbanistica e sanità, al fine di assicurare un corretto approccio integrato e intersettoriale;

3. di stabilire che le previsioni di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 trovino attuazione a decorrere dal 1/1/2021;

4. di stabilire che le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;

5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa e, in particolare, a quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

7. di pubblicare altresì la presente deliberazione sul sito web della Regione al link: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/temi/pair2020.

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