n.94 del 10.04.2013 periodico (Parte Seconda)
Modifiche allo Statuto comunale ai sensi dell’art. 6 co. 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
Si comunica che con deliberazione consiliare n. 2925/24 del 11/2/2013 sono state apportate le seguenti modifiche allo Statuto comunale:
- al comma 3 dell’art. 12 dello Statuto dopo la lett. x) è inserita la lett. y):
“y) Il Comune di Reggio riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico.
Garantisce che la proprietà e la gestione degli impianti, della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.
Garantisce che la gestione del servizio idrico integrato, riconosciuto come servizio pubblico locale di interesse generale, non persegua scopi di lucro e sia sottratta ai principi della libera concorrenza, mediante un soggetto a proprietà pubblica.
Garantisce la gestione partecipativa del bene comune acqua, orientata a criteri di efficienza, risparmio, solidarietà, trasparenza, sostenibilità, con finalità di carattere sociale ed ecologico, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future."