n.354 del 17.12.2014 periodico (Parte Seconda)

Acquisizione al patrimonio indisponibile comunale di area privata già utilizzata per scopi di pubblico interesse, sita in Vignola, Via Zanella e ricompresa nel Piano particolareggiato di iniziativa privata "Lebe Srl" - Estratto dal decreto n. 1/2014

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 13/2/2003 veniva approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (P.P.I.P.) denominato “LEBE SRL” e, conseguentemente in data 7/3/2003 veniva stipulata, a cura del Notaio dr.ssa Maria Cristina Rossi, la relativa Convenzione Urbanistica, nella quale i lottizzanti si impegnavano a sistemare ed adeguare l’esistente Via Zanella (strada di collegamento tra Via per Spilamberto e Via Tassoni);

- in data 16/12/2008 il Comune di Vignola rilasciava ai titolari del P.P.I.P. “LEBE SRL” il Permesso di Costruire n. 517/2008 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione all’interno del comparto, compresa quella di sistemazione e allargamento di Via Zanella, subordinata all’acquisizione - in quanto interessata dai lavori - di una porzione di area cortiliva di proprietà del Condominio “Tangenziale Due”, da cedere successivamente al Comune unitamente alle altre opere di urbanizzazione;

- a fronte della mancata acquisizione da parte dell’“Immobiliare Lebe Srl” della suddetta area condominiale, sebbene nel frattempo trasformata in area destinata alla viabilità, la Giunta comunale, con deliberazione n. 155 del 24/10/2011, autorizzava la presentazione di ulteriore variante non sostanziale al Piano particolareggiato stabilendo nuovi termini ed impegni per il completamento della viabilità di accesso al comparto in parte prevista su area del Condominio “Tangenziale Due”;

Vista la Convenzione Urbanistica Rep. n. 337 Racc. n. 190, a cura del Notaio dr. Ciro Paone, stipulata in data 28/5/2014 dal Comune di Vignola con le proprietà del P.P.I.P. “LEBE SRL”, in forza della deliberazione di Consiglio comunale n. 34 dell'8/4/2014 di approvazione di ulteriore variante, che in particolare, all’art. 3 “Obbligazioni in ordine alle opere di urbanizzazione primaria” comma 1 bis prevede:

“Ai sensi dell’art 25 L.R. 7/12/1978, n. 47, in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, la proprietà si obbliga a compensare monetariamente, o in opere aggiuntive da concordarsi, tutte le spese e costi in capo alla Pubblica Amministrazione, sostenuti e/o da sostenersi da questa per l’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree limitrofe alla attuale cosiddetta Via Zanella, ora di proprietà di terzi e già di fatto occupate dalle opere stradali eseguite in forza di precedenti titoli dai lottizzanti stessi”;

Considerato che ricorrono tutti i presupposti previsti dall’art. 42 bis DPR 327/2001, in quanto:

- l’area privata oggetto di acquisizione ha subito una irreversibile trasformazione poiché, essendo adibita a strada pubblica, è utilizzata per scopi di interesse pubblico;

- la connotazione pubblicistica dell’attuale destinazione è prevalente rispetto all’interesse privato contrapposto;

- non vi sono ragionevoli alternative all’acquisizione, data l’assenza di accordo di cessione tra le parti interessate;

si decreta:

1) di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune di Vignola a far data dall’emissione del presente decreto, in quanto di pubblica utilità, l’area catastalmente identificata al Fg. 12 mapp.li 407 e 408 (generati dal mapp. 256) di complessivi mq. 206, ai sensi dell’art. 42 bis DPR 327/2001, di proprietà dei sigg.:

- Franchini Fiorenza

- Galli Gianluigi

- Guidotti Primo

- Rapini Claudio e Zanni Donatella

- Franchini Massimo e Ferrari Patrizia

- Tondi Ermes e Roda Daniela

- Bellizzi Dino e Serrao Sabrina

- Piccioli Egle

- Venturelli Giancarlo

- Venturelli Roberta

- Malmusi Stefano e Malmusi Mattia

- Bertarini Guido e Benassati Franca

- Rabacchi Rino e Colombini Ebe

- Di Matteo Felicio e Brancaccio Ermelinda

- Marmi Lucio e Roli Paola

- Panini Barbara

- Pellati Giliola

- Tonelli Laura

- Bernabei Orianna

- Uguzzoni Francesco

- Generali Italia SpA;

2) di dare atto che ai proprietari del Condominio “Tangenziale Due” è dovuta la somma complessiva di € 1.150,60, comprensiva di:

- indennizzo di cui all’art. 42 bis DPR 327/2001, commi 1 e 3, pari al valore venale dell’area (desunto dalla stima effettuata dalla Studio Tecnico Associato ONIS di Crespellano – BO) per pregiudizio patrimoniale, oltre il 10% del valore venale per pregiudizio non patrimoniale, per complessivi € 924,00 così calcolati:

(€ 4,00/mq. X mq. 206) = € 824,00 + 10% = € 924,00

- risarcimento per occupazione dell’area senza titolo di cui all’art. 42 bis DPR 327/2001, comma 3, 2° periodo, pari al 5% annuo del valore venale, valutando come periodo di occupazione quello che intercorre dalla data di collaudo dell’opera stradale (gennaio 2009) alla data di approvazione dell’ultima variante del P.P.I.P. “LEBE SRL” (27/5/2014), per complessivi € 226,60 così calcolati:

5% di € 824,00 = € 41,20 X n. 5,5 anni = € 226,60;

3) di dare atto che la notifica del presente decreto nelle forme degli atti processuali comporta l’immediato passaggio del diritto di proprietà dell’area di che trattasi in capo al Comune di Vignola, sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute agli aventi diritto ovvero del loro deposito, con conseguente estinzione di ogni altro diritto reale o personale gravante sul bene, salvo quelli compatibili con i fini cui l’acquisizione è preordinata;

4) di rendere noto che avverso tale provvedimento è ammessa impugnazione secondo le modalità prescritte dagli artt. 53 e 54 DPR n. 327/2001.

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