n.276 del 19.09.2013 (Parte Seconda)

Modifiche all’Ordinanza 97 del 9 agosto 2013 “Criteri e modalità per l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“ (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa;

Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2013) (in seguito L. n. 228/2012) ed in particolare l’articolo 1, commi 365 - 373 che stabilisce i criteri e le modalità affinchè i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, gli esercenti di attività agricole di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm. nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo - che abbiano sede operativa, ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei Comuni di cui al D.M. 1 giugno 2012, diversi comunque da quelli che abbiano i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 del D.L. n. 74/2012 e che possano dimostrare di avere subito un danno economico diretto dagli eventi sismici del maggio 2012 - possano accedere a finanziamenti agevolati per il pagamento, senza applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 15 novembre 2013;

Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013 n. 71, ed in particolare l’art.6 septies che modifica parzialmente quanto disposto al’’articolo 1, commi 365 - 373 della L. n. 228/2012;

Viste le Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna;

Dato atto della comunicazione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 luglio 2013;

Richiamata l’Ordinanza n. 97 del 9 agosto 2013 con la quale si è proceduto ad approvare i criteri e le modalità per l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in attuazione dell’art. 1, commi 365 - 373 della L. n. 228/2012, così come modificata dall’art. 6 septies della Legge 24 giugno 2013 n. 71, dopo avere trasmesso le suddette modalità, a titolo di consultazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Ritenuto necessario procedere alla modifiche dell’Ordinanza n. 97 del 9 agosto 2013, ai fini della correzione di errori materiali contenuti nell’allegato 1, dell’integrazione di specifiche tecniche inerenti i settori economici, secondo la classificazione ATECO 2007, non menzionati nell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 97 del 9 agosto 2013 nonché ai fini della modifica e dell’integrazione delle informazioni richieste nell’ambito della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’allegato 2;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

 Tutto ciò premesso e considerato 

DISPONE   

1) di procedere alla modifica dell’Ordinanza commissariale n. 97 del 9 agoso 2013 “Criteri e modalità per l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” così come segue:

- il primo capoverso della Premessa della Nota Tecnica di cui all’allegato 1 viene sostituito con la seguente formulazione

L’articolo 1, commi 365 - 373, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013), come modificato dall’art. 6-septies del Decreto-Legge n. 43 del 26 aprile 2013 convertito in Legge n. 71 del 24 giugno 2013, ha esteso ai titolari di reddito d’

- il punto c) della Premessa della Nota Tecnica di cui all’allegato 1 viene sostituito con la seguente formulazione:

c) presentare una perizia asseverata a cura di un soggetto abilitato che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti, la ricorrenza degli elementi oggetto della dichiarazione di cui al punto a), nonché la ricorrenza di almeno una delle condizioni indicate al punto b)

- il terzo paragrafo della sezione “Specifiche tecniche e modulistica” della Nota Tecnica di cui all’allegato 1 viene sostituito con la seguente formulazione:

Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 1, comma 373 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 come modificato dall’articolo 67 septies della Legge 24 giugno 2013 n. 71 si specifica che l’abbattimento del tasso relativo al finanziamento richiesto non deve superare la riduzione del reddito 2012 dell’impresa richiedente rispetto alla media dei tre anni precedenti, attestata dalla perizia asseverata.

- in capo alla tabella 2 dell’allegato 1/A viene aggiunto nella colonna base 2010=100

G-47 Commercio al dettaglio

- in capo alla tabella 2 dell’allegato 1/A nella colonna Variazioni % in linea con G47 Commercio al dettaglio, sopra inserito, viene riportato il valore:

-1,8%

- in capo alla tabella 3 dell’allegato 1/A viene aggiunto

*

- dopo la tabella 4 dell’allegato 1/A viene aggiunta la seguente formulazione:

* Specifica tecnica relativi ai codici ATECO 2007 non inclusi nella Tabelle da 1 a 4.

Per i rami di attività D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata) ed E (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento) della codificazione ATECO 2007, per i quali l’ISTAT non rileva la variazione dell’indice del fatturato, si deve fare riferimento alla variazione del valore aggiunto dell’aggregato dei rami D ed E. Il valore più prossimo è dato dai dati trimestrali di contabilità nazionale i quali rilevano il valore aggiunto di tale aggregato. La variazione di detto valore aggiunto relativamente al secondo semestre 2012 rispetto al medesimo periodo del 2011 è stata del +21,00%

Per le attività commerciali e di servizi che presentano un codice ATECO 2007 non ricompreso nella tabelle da 2 a 4, per le quali l’ISTAT non rileva la variazione dell’indice del fatturato, si deve fare riferimento alla variazione del valore aggiunto. Il valore più prossimo è dato dai dati trimestrali di contabilità nazionale i quali rilevano il valore aggiunto dei servizi. La variazione del valore aggiunto dei servizi relativamente al periodo del secondo semestre 2012 rispetto al medesimo periodo del 2011 è stata del -1,00%

- nell’allegato 2 il termine “e-mail” viene sostituito con:

indirizzo di Posta Elettronica Certificata

- nell’allegato 2 dopo la definizione “Partita IVA n.” contenuta viene aggiunto:

Codice ATECO 2007

2) di allegare alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale il testo coordinato dell’ordinanza n. 97/2013 così come modificato dalla presente;

3) di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante “disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 11 settembre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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