n.413 del 12.12.2019 (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art.11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto di "Modifica dell'impianto di gestione rifiuti autorizzato con atto GPG/2016/1655 del 3/10/2016 ai sensi del D.Lgs. 152/2006", localizzato a Crespellano, in Via Bargellina n. 4, in comune di Valsamoggia (BO)
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dall'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PG/2019/173621 del 12/11/2019 che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;
di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale del 20 aprile 2018, n. 4, il progetto di "Modifica dell'impianto di gestione rifiuti autorizzato con DGR 1561/2016 del 3/10/2016, ai sensi del D.Lgs. 152/2006" dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:
1) In merito alla richiesta di conferimento delle seguenti nuove tipologie di rifiuti con codici CER 020107, 020304, 040222, 150106, 170904, 191212, si ritiene non accoglibile la richiesta di conferimento dei rifiuti da sottoporre a pretrattamento (operazione R12) e stoccaggio (operazione R13), non essendo coerente con gli obiettivi aziendali e non essendovi un adeguato spazio dedicato nello stabilimento. Pertanto nell’istanza di modifica di AU non dovrà essere effettuata tale richiesta.
Si specifica che saranno conferibili con il CER 020304 esclusivamente scarti provenienti dalla lavorazione meccanica di tabacco.
La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE AACM e APAM;
2) in sede di istanza di modifica di AU risulta necessaria la presentazione di una tavola del lay-out aggiornata (tavola 2 di progetto), relativa all’intero impianto, che tenga conto della possibile contemporanea presenza nell’impianto di cumuli di rifiuti, di sottoprodotti combustibili, di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto (EoW) e anche di rifiuto pretrattato pronto al conferimento in impianti terzi (operazioni R12 e R13); in relazione alla necessità di una miglior organizzazione ed ordine degli spazi e di un maggior controllo sulle attività, dovrà essere rappresentata la relativa cartellonistica di identificazione dei diversi settori che consenta di identificare le aree di deposito dei rifiuti, le aree di deposito dei sottoprodotti e delle materie cessate dalla qualifica di rifiuto, le aree di deposito dei rifiuti prodotti e quelle di lavorazione.
Infine si prescrive di tenere fisicamente separati gli stoccaggi di materia cessata dalla qualifica di rifiuto (EoW) dai sottoprodotti combustibili, per gli eventuali controlli sulle loro caratteristiche.
La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE AACM e APAM;
3) in relazione alla recente emanazione della L. 2 novembre 2019, n. 128 di completa riscrittura dell’art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e smi, in materia di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto, dovrà essere presentata l’istanza di modifica dell’autorizzazione unica che dovrà contenere una relazione tecnica con i criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuti (punti di cui alle lett. da a) a e) dell’art. 184-ter c.ma 3). In particolare dovranno essere meglio motivati tecnicamente i valori di granulometria del materiale cessato dalla qualifica di rifiuto (EoW), tenendo anche conto delle esigenze degli impianti di destinazione (centrali termiche o di cogenerazione) e delle caratteristiche dei macchinari in dotazione del Consorzio Lambertini.
In considerazione di quanto sopra si chiede di presentare l’istanza di modifica di AU entro 60 giorni dall’atto di determinazione dirigenziale.
La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE AACM;
4) in considerazione all’esigenza di impermeabilizzare la nuova zona 7, si prescrive la presentazione, unitamente all’istanza di modifica dell’autorizzazione unica, di un elaborato grafico di aggiornamento complessivo della tavola 4 che identifichi la nuova area impermeabilizzata, da realizzarsi in continuità fisica con il piazzale cementato esistente, la rete di raccolta delle acque relative al nuovo piazzale impermeabile fino al relativo recapito; inoltre dovrà essere verificata l’eventuale necessità di un nuovo dimensionamento degli attuali sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia. Si chiede inoltre di inserire nella medesima tavola tutti i manufatti correlati (saracinesca di chiusura, punti di scarico in acque superficiali -fossi a cielo aperto o tombati-, pozzetti di controllo).
La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE AACM e APAM;
5) in merito alla richiesta di avere una nuova unità di tritovagliatura, completamente elettrica, in pianta stabile, si prescrive, come confermato dallo studio di impatto acustico e dallo studio ambientale preliminare presentati, il funzionamento sempre alternativo dei trituratori abbinati ai vagli. Potrà essere pertanto utilizzato un solo trituratore abbinato ad un vaglio, per volta, e non potranno essere utilizzati contemporaneamente due o più trituratori e due o più vagli;
La verifica di ottemperanza sarà effettuata solo durante le attività di vigilanza di competenza di ARPAE APAM;
6) per quanto riguarda l’accesso dei cittadini all’impianto, questo potrà avvenire solo a seguito di un accordo con il Comune di Valsamoggia, che legittimi tale impianto a ricevere la raccolta di rifiuti da privati cittadini.
L’accesso dovrà in ogni caso avvenire in un giorno e ad un orario prestabilito, in cui l’impianto dovrà essere chiuso all’accesso di mezzi diversi; inoltre l’area di deposito dei cittadini dovrà essere sgombra di altri materiali.
La verifica di ottemperanza spetta al Comune di Valsamoggia;
che ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/06 e smi e dell’art. 27 della L.R. 4/18, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall’art. 27 della L.R. 4/18;
di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE AACM, ARPAE APAM, Comune di Valsamoggia, AUSL Distretto Pianura Ovest e Dipartimento di Sanità Pubblica, Vigili del Fuoco Emilia-Romagna;
che il presente progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere autorizzato dalle amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in conformità al progetto licenziato;
di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/4/2018, n. 4 e della D.G.R. 1226/2019; importo correttamente versato ad ARPAE all’avvio del procedimento;
di trasmettere copia della presente determina al proponente, all’ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e ARPAE Area Protezione Ambientale Metropolitana, al Comune di Valsamoggia, alla Città Metropolitana di Bologna, all’AUSL Distretto Pianura Ovest e Dipartimento di Sanità Pubblica, al Consorzio della Bonifica Renana, ad HERA S.p.A. - Direzione Acqua e ai Vigili del Fuoco Emilia-Romagna;
di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;
di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT.