n.352 del 14.10.2020 periodico (Parte Seconda)
Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (di seguito “Legge”), ed in particolare, in riferimento alle autorizzazioni per particolari attività, il comma 1, dell’art. 11, che dispone "Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.;
Preso atto che:
- con propria deliberazione n. 45 del 21/01/2002 «Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'», in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 11 sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di particolari attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose;
- con successiva propria deliberazione n. 554 del 8/4/2019 "Esplicazione delle indicazioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 45/2002 punto 5) relativa alle manifestazioni rumorose temporanee" si è reso necessario confermare alcuni aspetti specifici del punto 5) della propria deliberazione n. 45/2002;
Ritenuto di:
- aggiornare i criteri stabiliti con le suddette deliberazioni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
- aggiornare la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo relativamente ad ulteriori tipologie di sorgenti a cui applicare i criteri stabiliti con il presente atto;
- semplificare le procedure riguardanti alcune attività rumorose temporanee complesse, fissando, contestualmente i vincoli indispensabili, da rispettare a livello regionale, per la tutela della salute della popolazione;
Consideratala necessità, anche sulla base delle evolute esigenze territoriali e del principio di sussidiarietà in materia, di definire con la presente Direttiva le prescrizioni, i criteri e le indicazioni per la regolamentazione e la programmazione delle attività rumorose temporanee, in funzione della vocazione degli ambiti territoriali comunali;
Ritenuto, conseguentemente, necessario sostituire la precedente direttiva recante «Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'» adottata con propria deliberazione n. 45/2002;
Ritenuto di approvare la Direttiva "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente la direttiva approvata con propria deliberazione n. 45 del 21 gennaio 2002;
Ritenuto, inoltre, di applicare la presente direttiva alle istanze che verranno presentate dalla data d’entrata in vigore del presente provvedimento;
Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 83/2020 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022";
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO) ";
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 733/2020, concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;
Viste, inoltre, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Sentita, ai sensi del comma 1, dell'art. 11 della Legge, la Commissione Consiliare Territorio, Ambiente, Mobilità che ha espresso il proprio parere favorevole in data 1/7/2020;
Sentito, ai sensi dell’art. 6, della legge regionale 31 marzo 2009, n. 13, il Consiglio delle Autonomie Locali che ha espresso il proprio parere favorevole con modifiche in data 23/7/2020;
Sentita, ai sensi del comma 1, dell'art. 11 della Legge, la Commissione Consiliare Territorio, Ambiente, Mobilità che ha espresso il proprio parere favorevole in data 9/9/2020;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile
A voti unanimi e palesi
delibera
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
- di adottare la Direttiva inerente "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15", allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di far cessare l’efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, della propria deliberazione n. 45 del 21/1/2002 «Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”» e della propria deliberazione n. 554 dell’ 8/04/2019 “esplicazione delle indicazioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 45/2002 punto 5) relativa alle manifestazioni rumorose temporanee”;
- di definire l’entrata in vigore del presente provvedimento a decorrere dal giorno 16 ottobre 2020;
- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, nonché in materia di trattamento dati personali, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative vigenti ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.