n.347 del 30.10.2019 periodico (Parte seconda)
Accreditamento in via provvisoria struttura sanitaria privata denominata Polo Sanitario Opera Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 1 della L.R. 43/01 nonché della nota n. PG/2019/633050 del 5/8/2019 dal Responsabile del Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale, Sociale e Socio-Sanitario, Marzia Cavazza
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
Richiamate:
la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;
il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;
le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;
- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;
Vista la domanda di accreditamento, pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 8/5/2019 e ivi conservata, presentata dal Legale rappresentante della Società Polo Sanitario Opera Santa Teresa del Bambino Gesù Impresa Sociale S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Ravenna, per la struttura sanitaria privata denominata Poliambulatorio Polo Sanitario Opera Santa Teresa del Bambino Gesù, sita in via Don Angelo Lolli n. 20, Ravenna, per le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
- Cardiologia;
- Dermatologia (anche in ambulatorio chirurgico);
- Endocrinologia;
- Geriatria;
- Otorinolaringoiatria;
- Pneumologia;
- Reumatologia;
e per l’attività di Punto prelievi;
Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità del Polo Sanitario Opera Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna, redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di verifica documentale, trasmessa con nota prot. NP/2019/21126 del 26/7/2019;
Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica quale Poliambulatorio per:
- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
- Cardiologia;
- Dermatologia (anche in ambulatorio chirurgico);
- Endocrinologia;
- Geriatria;
- Otorinolaringoiatria;
- Pneumologia;
- Reumatologia;
- Punto prelievi;
- Funzione di governo aziendale della formazione continua;
applicati i requisiti disponibili vigenti, riconducibili a tutte le attività richieste in accreditamento, è stata espressa una valutazione favorevole all'accreditamento in via provvisoria della struttura sanitaria di cui trattasi per le attività richieste, ad esclusione di:
Cardiologia TILT test ed Ecocardiografia Trans Esofagea;
Ritenuto di poter procedere alla concessione dell’accreditamento in via provvisoria alla struttura sanitaria privata denominata Polo Sanitario Opera Santa Teresa del Bambino Gesù, sita in via Don Angelo Lolli n. 20, Ravenna, con le specifiche più sopra riportate, sulla base dell’esame unicamente documentale svolto dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale, dando mandato alla stessa Agenzia di effettuare entro i prossimi diciotto mesi, una visita di verifica sul campo, per esaminare il volume di attività svolto e la qualità dei suoi risultati, al fine della conferma dell’accreditamento concesso;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 122/2019;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria privata denominata Polo Sanitario Opera Santa Teresa del Bambino Gesù, sita in via Don Angelo Lolli n. 20, Ravenna, l’accreditamento in via provvisoria come Poliambulatorio per:
- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
- Cardiologia con esclusione di TILT test ed Ecocardiografia Trans Esofagea;
- Dermatologia (anche in ambulatorio chirurgico);
- Endocrinologia;
- Geriatria;
- Otorinolaringoiatria;
- Pneumologia;
- Reumatologia;
- Punto prelievi;
- Funzione di governo aziendale della formazione continua;
2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l’accertamento sul campo del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2. comporta la revoca dell’accreditamento concesso in via provvisoria;
4. l’accreditamento di cui al punto 1. decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
5. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
6. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 10 della l.r. 34/1998 e s.m., l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
8. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
9. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;
10. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
11. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.