n.3 del 04.01.2012 periodico (Parte Seconda)
Sdemanializzazione di tratti stradali dismessi della vicinale dei Gorghi e demanializzazione del sedime del nuovo tratto di strada in località Petrella
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis)
delibera:
1) di sdemanializzare e declassificare i tratti di strada vicinale “dei Gorghi”, (individuati catastalmente dalle particelle 309, 311, 313, 315, 317 e 319 del foglio 153 e dalle particelle n. 288 e 289 del foglio 154), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 9, del DLgs 30/4/1992, n. 285 e dell’art. 1 della Legge regionale 19/8/1994, n. 35 e di procedere all’assegnazione ai frontisti;
2) di demanializzare e classificare quale nuovo sedime stradale le particelle 257, 259, 261, 263, 265, 267, 270, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 283 del foglio 153, e la particella n. 286 del foglio 154 oggetto di consenso all’accorpamento al demanio stradale da parte dei fratelli Ricci, oltre alle particelle nn. 308, 310, 312, 314, 316, 318 del foglio 153 e n. 287 del foglio 154 già relitti stradali;
3) di dare atto che il tratto di strada in argomento viene meglio individuato negli stralci catastali, che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera A) e B);
4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 35/94, il presente provvedimento all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dando atto che, entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione, gli interessati possono presentare opposizione a questo comune avverso il presente provvedimento;
5) di pubblicare nel BUR, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della citata L.R. 35/94, il presente provvedimento e di trasmetterlo al ministero dei lavori pubblici ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, una volta conclusi il procedimento di cui al precedente punto 4);
6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R. 35/94 il presente provvedimento ha effetto all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nel Bollettino regionale;
7) di trasmettere copia della presente all’ufficio patrimonio per quanto di competenza;
8) di dichiarare, con separata unanime votazione palesemente espressa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.