n.104 del 09.04.2014 periodico (Parte Seconda)
Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l’assetto idrogeologico P.A.I. Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione - art.43 - Adozione definitiva
Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con deliberazione n. 128 del 23 dicembre 2013, ha definitivamente adottato, ai sensi del comma 10 dell’art. 18 della legge 18 maggio 1989 n. 183 le modifiche al Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S. 6 per l’assetto idrogeologico P.A.I, approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006 e successivamente aggiornato con D.P.C.M. 10 aprile 2013. Per l’effetto il comma 5 dell’art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del citato piano di bacino è sostituito con la seguente disposizione:
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, con decreto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico, possono essere apportate modifiche di aree a rischio e fasce di pericolosità contemplate dal PAI che si rendano necessarie, nei seguenti casi:
a) avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo che determinino e/o accertino una diminuzione del rischio e/o della pericolosità;
b) modifiche e/o introduzione di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosità a seguito di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo.
5 bis. L’amministrazione regionale rivolge apposita istanza all’Autorità di bacino, volta alla modifica di cui al precedente comma, che successivamente è sottoposta al parere del Comitato Tecnico, al fine dell’elaborazione della proposta di modifica.
5 ter. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo l’istanza è trasmessa dalle Regioni competenti all’Autorità di bacino, sulla base del certificato di collaudo dell'opera ovvero degli approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo congiuntamente al parere dell’autorità competente nel settore idraulico o geomorfologico, ed è corredata dalla documentazione relativa alla ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione.
5 quater. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo l’istanza è trasmessa dalle Regioni competenti all’Autorità di bacino, sulla base degli approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo, congiuntamente al parere dell'autorità competente nel settore idraulico o geomorfologico, ed è corredata dalla documentazione relativa alla ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a rischio o alla perimetrazione di nuove aree a rischio o fasce di pericolosità.
5 quinquies. Al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, l’avviso relativo alla proposta di modifica, elaborata dal Comitato Tecnico, è pubblicato nel sito web dell’Autorità di bacino. Del medesimo è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della regione territorialmente interessata. La documentazione relativa è disponibile per la consultazione per giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione nel bollettino Ufficiale regionale, presso la sede dell’Autorità di bacino ed è trasmessa anche alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente interessati.
5 sexies. Entro il suddetto termine possono essere presentate eventuali osservazioni all’Autorità di bacino.
5 septies. La proposta definitiva di modifica, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, è elaborata dal Comitato Tecnico ed è disposta con decreto del Segretario Generale. Laddove non pervengano osservazioni la proposta è disposta con decreto del Segretario Generale
5 octies. Il decreto è pubblicato nelle forme previste dal comma 5 quinquies del presente articolo e costituisce immediata variante di piano con gli effetti previsti dall’art. 4 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
La presente modifica, fino all'approvazione definitiva, ha valore di misura di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989.
Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere assicura tutti i prescritti successivi adempimenti finalizzati all’approvazione dell’aggiornamento del piano ai fini dell’emissione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.