n.314 del 02.12.2015 periodico (Parte Seconda)
Attivazione in regime de minimis delle provvidenze a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica in attuazione delle leggi regionali n. 8/1994 e n. 27/2000 come modificata dalla L.R. 17/2015
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge n. 157/1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l’art. 26, in base al quale, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito un fondo destinato alla prevenzione e all’indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato dalle Regioni con apposite disposizioni;
- la Legge regionale n. 8/1994 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria", così come modificata dalla Legge regionale n. 16/2007, ed in particolare l’art. 62 che prevede l’emanazione, da parte della Regione, di direttive vincolanti sulle modalità di funzionamento del fondo;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1515/2013 “Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al contributo per l’indennizzo dei danni di cui all’art. 18 della L.R. n. 8/1994, come da ultimo modificato dall’art. 21 della L.R. n. 9/2013”;
Viste altresì:
- la Legge regionale n. 27/2000, recante “Norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina” ed in particolare l’art. 26 come modificato dall'art. 5 comma 2 della L.R. 17/2015, che, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, prevede un indennizzo da parte della Regione agli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate, oltre che da cani rinselvatichiti anche da altri animali predatori, quali il lupo;
- la deliberazione assembleare n. 130/2013, “Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole per danni da predatori ai sensi della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina)”;
Richiamati inoltre gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2020, ed in particolare il punto 1.2.1.5., nel quale vengono indicate le condizioni e i criteri per indennizzare i danni arrecati da animali selvatici protetti alle produzioni agricole, esclusi gli allevamenti ittici, alle imprese attive nel settore della produzione primaria, ed in cui viene prescritto che l’effettiva concessione di tali contributi sia subordinata all'espressione del parere favorevole della Commissione europea a seguito della notifica di specifici criteri, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Atteso che la citata disciplina comunitaria prevede la possibilità di erogare contributi per danni alle produzioni agricole da animali selvatici protetti fino alla soglia del 100%, mentre per i danni da specie non protette è possibile erogare gli aiuti esclusivamente in modalità de minimis;
Rilevato che, stante la necessità di provvedere alla notifica comunitaria delle direttive regionali per danni da specie protette, tra le quali rientra il lupo, prevedendo criteri unitari per entrambe le leggi regionali di riferimento, con Legge regionale n. 17/2015 recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio ed al provvedimento generale di variazione di bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017”, ed in particolare con l’art. 5 comma 2, è stato modificato il sopracitato art. 26 della Legge regionale n. 27/2000 stabilendo quanto segue:
“La misura del contributo e le modalità per l’erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all’art. 18, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 3, della presente legge”;
Considerato che è in corso l’elaborazione delle nuove “Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al contributo per l’indennizzo dei danni di cui all’art. 18 della L.R. n. 8/94”, nelle quali, così come prevede la citata Legge regionale n. 27/2000, modificata dalla Legge regionale n. 17/2015, vengono disciplinati anche i criteri per l’erogazione dei contributi per i danni da lupo;
Considerato altresì che tali “direttive” per quanto attiene i contributi per i danni da specie protette dovranno essere notificate alla Commissione europea per l’analisi di compatibilità in materia di aiuti di stato;
Rilevata l’opportunità, nelle more dell’approvazione delle nuove disposizioni in coerenza con la disciplina comunitaria e del completamento dell’iter da parte della Commissione Europea, di attivare comunque l’erogazione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni nell’annata agraria 2014-2015, secondo le modalità già previste dalle citate direttive regionali n. 1515/2013 e limitatamente al lupo dalla deliberazione assembleare n. 130/2013, in regime de minimis che risulta compatibile con la disciplina comunitaria anche per le specie protette;
Ritenuto pertanto di prevedere che gli aiuti vengano concessi con le seguenti modalità:
- alle imprese attive nel settore primario in applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore agricolo. Per tali ipotesi in sede istruttoria dovrà essere verificato che il beneficiario non superi il limite di Euro 15.000,00 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
- alle imprese attive nel settore dell’acquacoltura in applicazione del Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca ed acquacoltura. Per tali ipotesi in sede istruttoria dovrà essere verificato che il beneficiario non superi il limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
Ritenuto pertanto opportuno prevedere che gli uffici preposti all’istruttoria sui contributi a valere sulle citate Leggi regionali n. 8/1994 e n. 27/2000 come modificata dalla L.R. 17/2015 provvedano ai dovuti controlli circa il superamento dei tetti de minimis fissati dalla predetta regolamentazione comunitaria;
Visti:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 in data 11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”, n. 68 in data 27 gennaio 2014 recante “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016” e n. 57 del 26 gennaio 2015 recante “Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Viste infine:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
Dato atto degli allegati pareri;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli e dell’Assessore alle Politiche per la salute Sergio Venturi;
A voti unanimi e palesi
delibera:
- di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
- di provvedere, limitatamente all’annata agraria 2014-2015, ad attivare in regime de minimis l’erogazione degli aiuti a favore degli imprenditori che hanno subito danni da fauna selvatica nell’annata agraria 2014-2015, secondo le modalità già previste dalle direttive regionali di cui alla deliberazione n. 1515/2013 e limitatamente al lupo di cui alla deliberazione assembleare n. 130/2013, sia per danni cagionati da specie protette sia per danni cagionati da specie non protette;
- di prevedere che gli aiuti vengano concessi con le seguenti modalità:
- alle imprese attive nel settore primario in applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore agricolo. Per tali ipotesi in sede istruttoria dovrà essere verificato che il beneficiario non superi il limite di Euro 15.000,00 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
- alle imprese attive nel settore dell’acquacoltura in applicazione del Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca ed acquacoltura. Per tali ipotesi in sede istruttoria dovrà essere verificato che il beneficiario non superi il limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
- di disporre altresì che gli uffici preposti all’istruttoria sui contributi a valere sulle citate Leggi regionali n. 8/1994 e n. 27/2000, come modificata dalla L.R. 17/2015 provvedano ai dovuti controlli circa il superamento dei tetti de minimis fissati dalla predetta regolamentazione comunitaria;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.