n. 1 del 05.01.2011 periodico (Parte Seconda)

Assegnazione ai Comuni di Albareto, Langhirano, Neviano degli Arduini, Farini, Ferriere, Villa Minozzo, Sestola, Zocca, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere e Malalbergo delle risorse finanziarie a copertura dei contributi a favore di soggetti privati ed attività produttive per i danni subiti a causa degli eccezionali eventi atmosferici di novembre e dicembre 2008. (DPCM del 18/12/2008 e OPCM n. 3734/2009)

IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

premesso che:

- i mesi di novembre e dicembre 2008 sono stati caratterizzati da eccezionali fenomeni atmosferici che hanno causato sul territorio nazionale ingenti e diffusi dissesti tra cui la tracimazione dei maggiori bacini lacuali, esondazione di fiumi e torrenti, mareggiate, frane, smottamenti, danni alla viabilità, con interruzione di pubblici servizi e collegamenti, nonché danni alle strutture ed infrastrutture pubbliche e ad immobili privati;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, è stato dichiarato per gli eventi in parola lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009, prorogato fino al 31 dicembre 2010 con successivo decreto 13 gennaio 2010, pubblicato nella G.U. n. 22 del 28 gennaio 2010;

- con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, pubblicata nella G.U. n. 19 del 24 gennaio 2009, i Presidenti delle Regioni sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dell’emergenza di cui trattasi per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con il compito preliminare di individuare le province e i comuni interessati da tali eventi;

preso atto che la citata ordinanza n. 3734/2009 prevede in particolare che:

- i Commissari delegati, previa individuazione delle province e dei comuni interessati dagli eventi calamitosi, provvedono, tra l’altro, anche avvalendosi di soggetti attuatori dagli stessi nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all’accertamento dei danni, all’adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, alla predisposizione di un piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti con specificazione dei relativi oneri;

- i Commissari delegati sono autorizzati, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi per i danni occorsi ai soggetti privati ed alle attività produttive;

- agli interventi previsti dall’ordinanza medesima è destinata la somma di 85.000.000,00 di Euro da ripartire tra le Regioni con successiva ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri;

- per l’utilizzo di tali risorse è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;

vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3765 del 7 maggio 2009, pubblicata nella G.U. n. 114 del 19 maggio 2009, con la quale è stata ripartita tra le Regioni la suddetta somma di 85.000.000,00 di Euro ed assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma di 3.810.479,51;

richiamati i propri decreti:

- n. 26 del 19/2/2009, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER) n. 40 del 11/3/2009, integrato con decreto n. 124 del 28/4/2009 pubblicato nel BURER n. 91 del 20/5/2009, con il quale è stato approvato l’elenco dei comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici di novembre e dicembre 2008;

- n. 178 del 16/6/2009, pubblicato nel BURER n. 112 del 26/6/2009, con il quale è stato approvato il primo stralcio del Piano degli interventi urgenti riguardanti i comuni colpiti dagli eventi in parola contenente, tra l’altro, al capitolo 13 la direttiva, di seguito denominata direttiva commissariale, disciplinante il procedimento per la concessione dei contributi ai soggetti privati ed alle attività produttive danneggiati dagli eventi atmosferici di novembre e dicembre 2008;

evidenziato che:

- in tale Piano è stata quantificata, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’ordinanza n. 3765/2009, in Euro 500.000,00 la somma destinata alla copertura dei contributi alle attività produttive e ai soggetti privati danneggiati dagli eventi sopra indicati;

- tale somma è iscritta nella contabilità speciale n. 5263 aperta ed intestata allo scrivente ai sensi dell’art. 4 della citata ordinanza n. 3734/2009;

dato atto che, in attuazione della direttiva commissariale, i Comuni provvedono all’istruttoria delle domande di contributo presentate nel rispetto del termine prescritto ed a trasmetterne gli elenchi riepilogativi preliminari all’Agenzia regionale di protezione civile;

richiamata la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile 487/09, come rettificata con successiva determinazione 8/10, con la quale sono state definite, nel rispetto dei criteri previsti dalla direttiva commissariale, le modalità per l’avvio del procedimento di verifica amministrativa a campione delle domande di contributo riepilogate negli elenchi preliminari trasmessi dai Comuni interessati;

preso atto degli elenchi riepilogativi definitivi, approvati dai Comuni interessati, a conclusione della suddetta verifica amministrativa, ed acquisiti agli atti dell’Agenzia regionale di protezione civile, dai quali risultano ammissibili a contributo n. 20 domande, di cui n. 13 per danni ad abitazioni principali e n. 7 per danni ad attività produttive;

rilevato che ai sensi della direttiva commissariale le percentuali massime applicabili al valore dei danni, in conformità ai limiti previsti dall’ordinanza n. 3734/2009, sono le seguenti:

- 70% sui danni alle abitazioni principali;

- 50% sui danni agli immobili ad uso produttivo ed ai beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature)strumentali all’esercizio di un’attività produttiva;

- 30% sui danni ai beni mobili (scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti) strumentali all’esercizio di un’attività produttiva;

rilevato, altresì, che ai sensi della direttiva commissariale:

- le percentuali concretamente applicabili, nei limiti di quelle sopra specificate, dipendono dal rapporto tra le risorse finanziarie disponibili ed il numero delle domande ammissibili a contributo;

- il contributo per la sospensione di una attività produttiva è correlato alla durata della sospensione e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti nel 2008;

considerato che nella fattispecie concreta è stato possibile applicare, in base al suddetto rapporto, le percentuali massime sopra specificate, in quanto l’importo complessivo dei danni ammissibili a contributo ammonta ad Euro 279.877,54 e che pertanto l’importo complessivo dei contributi da assegnare, tenuto conto anche delle modalità di calcolo di cui alla direttiva commissariale (es.: franchigia e, ove presenti, indennizzi assicurativi da decurtare) ammonta ad Euro 147.783,04;

ritenuto di procedere al riparto della suddetta somma di euro 147.783,04 ed all’assegnazione pro quota della stessa ai Comuni specificati nel dispositivo del presente atto, a copertura dei contributi in parola;

ritenuto, altresì, di evidenziare che la liquidazione delle somme spettanti ai Comuni a copertura dei contributi di cui trattasi è subordinata all’espletamento da parte dei Comuni, che non vi abbiano già provveduto, degli adempimenti previsti all’art. 1, comma 4 dell’ordinanza n. 3734/2009;

richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 del 11 dicembre 2006 “Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione 1499/05 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità, successivamente modificata con deliberazione n. 1121 del 21 luglio 2008;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e s.m.;

dato atto del parere allegato;

decreta:

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1)di assegnare - a valere sulle risorse iscritte nella contabilità speciale n. 5263 aperta ed intestata allo scrivente ai sensi dell’art. 9, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009 - ai Comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici di novembre e dicembre 2008 la somma complessiva di Euro 147.783,04, come di seguito ripartita, a copertura dei contributi spettanti ai soggetti privati ed attività produttive per i danni subiti a causa dei predetti eventi, ammessi ai sensi della direttiva approvata con proprio decreto 178/09:

Comuni in provincia di Piacenza:

- Farini € 13.916,72

- Ferriere € 1.845,20

Comuni in provincia di Parma:

- Albareto € 12.258,63

- Langhirano € 12.350,19

- Neviano degli Arduini € 53.831,56

Comuni in provincia di Reggio-Emilia:

- Villa Minozzo € 30.249,58

Comuni in provincia di Modena:

- Sestola € 7.903,50

- Zocca € 8.622,31

Comuni in provincia di Bologna:

- Gaggio Montano € 2.426,36

- Lizzano in Belvedere € 54,48

- Malalbergo € 4.324,51

2) di precisare che, in applicazione dei criteri stabiliti dalla direttiva approvata con proprio decreto 178/09 l’entità del finanziamento di cui al precedente punto 1) è stata determinata applicando le percentuali massime e le modalità di calcolo previste nella direttiva medesima;

3) di evidenziare che, relativamente al Comune di Villa Minozzo (RE), a fronte di 5 domande ammesse, per una di esse non viene assegnato il contributo, in quanto l’importo di questo è inferiore all’importo dell’indennizzo assicurativo calcolato al netto del premio assicurativo;

4)di evidenziare che, in applicazione della direttiva approvata con proprio decreto 178/09:

- dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna decorre il termine di 12 mesi entro il quale gli assegnatari del contributo devono eseguire gli interventi sui beni immobili ad uso abitativo principale o produttivo danneggiati ed ammessi a contributo e trasmettere al Comune, entro il medesimo termine di 12 mesi, la documentazione valida ai fini fiscali comprovante la spesa sostenuta;

- entro il suddetto termine di 12 mesi, gli assegnatari del contributo devono trasmettere al Comune, ove non vi abbiano già provveduto, anche la documentazione valida ai fini fiscali – emessa, ai sensi della lett. C.2 della direttiva approvata con proprio decreto 178/09, entro 90 giorni dall’evento calamitoso - comprovante la spesa sostenuta per il ripristino di beni mobili danneggiati o il riacquisto di beni mobili equivalenti a quelli distrutti ed ammessi a contributo, strumentali all’esercizio di attività produttive;

- in caso di spese - sia per i danni ai beni immobili ad uso abitativo principale o produttivo sia per i danni ai beni mobili danneggiati o distrutti strumentali all’esercizio di attività produttive - documentate per un importo inferiore al valore dei danni dichiarati ed ammessi a contributo, il Comune provvederà alla rideterminazione del contributo assegnato, applicando le percentuali, previste dalla direttiva approvata con proprio decreto 178/09 e specificate nella parte narrativa del presente atto, sull’importo delle spese sostenute e fiscalmente documentate;

- l’inosservanza del suddetto termine di 12 mesi o la presentazione, entro tale termine, di documentazione parziale della spesa, comporteranno rispettivamente la decadenza dall’intero beneficio o dall’importo residuo;

5)di dare atto che alla liquidazione delle somme, nei limiti degli importi assegnati di cui al punto 1, provvederà il competente dirigente dell’Agenzia regionale di protezione civile con propri atti formali ai sensi della normativa vigente, dietro presentazione da parte dei Comuni interessati di apposita richiesta, corredata di copia conforme agli originali degli atti di liquidazione dei contributi a favore degli aventi titolo entro i termini previsti alla lettera E.5 della direttiva approvata con proprio decreto 178/09;

6)di evidenziare che la liquidazione delle somme, nei limiti degli importi assegnati di cui al punto 1, è, comunque, subordinata all’espletamento da parte dei Comuni, che non vi abbiano già provveduto, degli adempimenti previsti all’art. 1, comma 4 dell’ordinanza n. 3734/2009;

7)di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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