n.154 del 01.07.2015 periodico (Parte Seconda)

Istituzione zona tampone per Erwinia amylovora - Anno 2015. 2° determinazione

IL RESPONSABILE

Visti:

  • il D.M. 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";
  • la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;
  • la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31", e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;
  • il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modifiche e integrazioni;
  • il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e successive modifiche e integrazioni;
  • l a determinazione del 26 marzo 2015, n. 3663, relativa alla "Istituzione zone tampone per Erwinia amylovora. Anno 2015 ";
  • le richieste e comunicazioni avanzate da tre aziende vivaistiche, pervenute in ritardo, protocolli nn. PG/2015/
307964 del 13/5/2015, PG/2015/0395696 del 9/6/2015 e PG/2015/396711 del 9/6/2015, conservate agli atti del Servizio stesso, relative alla conferma di attività vivaistica in "zona tampone" per Erwinia amylovora;
  • che in base a quanto riportato nell’Allegato I, lettera b), punto 2, del citato regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini non risultano fra quelli definiti zone protette nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
  • che l’introduzione e la circolazione nelle zone protette nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle specie ospiti del patogeno, elencate nell’allegato V, Parte A, Sezione II, del D. Lgs. n. 214/2005, possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell’allegato IV, Parte B, Punto 21, del medesimo decreto;
  • che l’allegato IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005 prevede, fra l’altro, che per poter circolare nelle zone protette i vegetali ospiti di Erwinia amylovora devono essere originari delle zone protette espressamente elencate, oppure debbono essere "ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone», sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: aa) situato ad almeno 1 chilometro all’interno del confine di una «zona tampone» delimitata ufficialmente e con un’estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell’inizio del ciclo vegetativo completo precedente l’ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati."; Preso atto:
  • delle comunicazioni di conferma di attività vivaistica in "zona tampone" - di cui all'allegato 3 della citata determinazione n. 3663/2015;
  • delle successive comunicazioni di attività vivaistica in “zona tampone” di cui all'allegato 1 alla presente determinazione, parte integrante della presente determinazione; Verificato che:
  • i campi delle suddette ditte ricadono entro le zone tampone già costituite con la determinazione n. 3663 del 26/3/2015 e che, stante le condizioni vegetative e colturali relative alla presente campagna agraria, non sono ancora iniziate le ispezioni previste dalla citata normativa; Ritenuto:
  • di autorizzare tutte le aziende vivaistiche che hanno confermato l'attività in "zone tampone" istituite negli anni 2013 e 2014, a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di novembre 2015 per le specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005;

Visti:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1950 del 13/12/2010, recante “revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura;
  • la determinazione dirigenziale n. 3391 del 23/3/2015, recante “Conferimento incarichi dirigenziali di struttura e professional presso la Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie”;
  • il DLgs 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 dell’11 novembre 2013, recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal DLgs 14 marzo 2013” e n. 57 del 26 gennaio 2015, recante “Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017; Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

  1. di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dis positivo;
  2. di accogliere le richieste di conferma di attività vivaistica in "zona tampone" per Erwinia amylovora riportate nell'allegato 1 alla presente determinazione;
  3. di confermare tutte le disposizioni contenute nella determinazione n. 3663 del 26/3/2015 e in particolare di dare attuazione nelle "zone tampone" di cui alla medesima ai controlli e alle prescrizioni previsti nell’allegato IV, Parte B, Punto 21, lettere cc) e dd), del D. Lgs. n. 214/2005 e quelle contenute nel D.M. 10 set tembre 1999, n. 356;
  4. di autorizzare le aziende vivaistiche - di cui all'allegato 1 parte integrante del presente atto - che hanno avanzato comunicazioni di conferma di attività vivaistica in "zona tampone" istituite nell'anno 2014 e 2015, a emettere il passaporto per zona protetta per le specie coltivate ospiti di Erwinia amylovora a partire dal mese di novembre 2015, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta abbiano i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del DLgs. n. 214/2005;
  5. di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
  6. di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

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