n.51 del 12.03.2015 (Parte Prima)

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

I N D I C E

TITOLO I - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell’Assemblea)

Art. 1 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n.11 del 2013

Art. 2 Modifiche alla rubrica dell’articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2013

Art. 3 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2013

Art. 4 Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2013

Art. 5 Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 11 del 2013

Art. 6 Sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo IV della legge regionale n. 11 del 2013

Art. 7 Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2013

Art. 8 Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013

Art. 9 Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2013

Art. 10 Sostituzione dell’articolo 22 bis della legge regionale n. 11 del 2013

Art. 11 Sostituzione dell’articolo 22 quinquies della legge regionale n. 11 del 2013

Art. 12 Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2013

TITOLO II - Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)

Art. 13 Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001

TITOLO III - Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e norme transitorie e alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente)

Art. 14 Modifiche all’articolo 13 bis della legge regionale n. 42 del 1995

Art. 15 Abrogazioni e norme transitorie

Art. 16 Destinazione dei risparmi

Art. 17 Entrata in vigore

TITOLO I

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell’Assemblea)

 Art. 1

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2013

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2013 è così sostituito:

“1. L’indennità mensile di carica lorda dei consiglieri regionali è di 5.000,00 euro.”.

Art. 2

Modifiche alla rubrica dell’articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2013

1. La rubrica dell’articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituita dalla seguente: “Riduzione dell’indennità di carica per le assenze dei consiglieri”.

Art. 3

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2013

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

“1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all’esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfettario mensile pari a 2.258, 65 euro.”.

Art. 4

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2013

1. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dai seguenti:

“4. Al Presidente, al Sottosegretario e ai componenti della Giunta regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile forfettario pari al 25 per cento dell'importo previsto all'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2013, comprendente tutte le spese inerenti la missione, ad esclusione delle spese per l’utilizzo di un proprio mezzo di trasporto.

4 bis. Le spese di cui al comma 4 sono rimborsate secondo i criteri e le modalità definiti con apposito atto della Giunta regionale.”.

Art. 5

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 11 del 2013

1. Il comma 6 dell’articolo 17 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

“6. Ai gruppi assembleari che si costituiscono dalla X legislatura spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 20, comma 4 e le assegnazioni in natura e in servizi di cui all'articolo 18.”.

Art. 6

Sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo IV della legge regionale n. 11 del 2013

1. La rubrica del Capo II del Titolo IV della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituita dalla seguente: “Sedi e contributi per le spese per il personale dei gruppi assembleari e per gli organi monocratici”.

Art. 7

Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2013

1. L’articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi assembleari e gli organi monocratici

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assegna gratuitamente ai gruppi assembleari, nell'edificio in cui ha sede l'Assemblea legislativa, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.

2. L'Ufficio di Presidenza nell'ambito dell'autonomia dell'Assemblea dispone, con spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, in ordine:

a) all'allestimento, all'arredamento e all’attrezzatura delle sedi;

b) alla fornitura di linee telefoniche e di telecomunicazione e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;

c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri;

d) ai servizi e strumenti per la comunicazione e l’informazione.

3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate le modalità di utilizzo dei beni e dei servizi di cui al comma 2 da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri.

4. I beni mobili dell'Assemblea legislativa assegnati in uso ai gruppi assembleari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.

5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio dell'Assemblea legislativa, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio dell'Assemblea legislativa il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell’Assemblea legislativa.”.

Art. 8

Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013

1. L’articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 20

Contributi per le spese di personale dei gruppi e disposizioni sul personale degli organi monocratici

1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo, segreteria e comunicazione.

2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell'Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta e dell'Assemblea legislativa.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.

4. A partire dalla X legislatura l'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’articolo 35, comma 4 dello Statuto, entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale o Sottosegretario. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale.

5. L’ammontare di cui al comma 4 è aumentato, fino al limite delle risorse liberate dalle decurtazioni di cui al medesimo comma e, comunque, nel rispetto del tetto massimo per la determinazione dell’ammontare complessivo della spesa, dato dal parametro definito dalla delibera della Conferenza Stato-Regioni 6 dicembre 2012 in attuazione della previsione dell’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, per il numero totale dei consiglieri in carica:

a) per i gruppi composti da un solo consigliere, del 65 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui non ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e del 50 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui ricopra tali cariche;

b) per i gruppi composti da due consiglieri, del 45 per cento del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e del 35 per cento del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche.

6. I gruppi assembleari, tramite il proprio Presidente di gruppo, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto, ai fini dello svolgimento di attività di segreteria, di studio, di ricerca e di comunicazione, rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, chiedono all’Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, oppure di attivare rapporti di collaborazione e consulenza di cui all’articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). Per gli incarichi di collaborazione e consulenza sono seguite le procedure ad evidenza pubblica previste per le strutture ordinarie. Alla stipulazione dei relativi contratti provvede il direttore generale dell’Assemblea. In tutti i casi di cui al presente comma l’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico è effettuata dal Presidente del gruppo, salvaguardando il principio dell’intuitu personae. Il numero massimo di personale che può essere assegnato o acquisito per la struttura di supporto dei gruppi assembleari è determinato dal budget definito dall’Ufficio di Presidenza e dagli spazi assegnati a ciascun gruppo, come previsti da apposito disciplinare approvato dall’Ufficio di Presidenza.

7. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto, ai fini dell’inquadramento, deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;

b) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturità;

c) per l'accesso alla categoria D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.

Su richiesta del titolare di struttura speciale, valutata l’esperienza e la competenza professionale posseduta, l’inquadramento può essere definito fino alla posizione economica più alta della categoria di assegnazione.

8. I medesimi requisiti di cui al comma 7 devono essere posseduti dal personale di ruolo regionale o dal personale comandato da altra pubblica amministrazione, ai fini dell’inquadramento in categoria superiore.

9. Nell’ambito del budget complessivo per le spese del personale di ciascun gruppo, il Presidente del gruppo può altresì richiedere l’attivazione di tirocini. L’Ufficio di Presidenza, nel valutare le richieste, ne verifica anche la compatibilità con gli spazi posti a disposizione dei gruppi. Qualora non vi sia disponibilità di spazi presso le strutture dei Gruppi, si provvede nei limiti della disponibilità complessiva dell’Assemblea legislativa, garantendo l’eventuale adeguamento ed adattamento della postazione lavorativa per persone con disabilità.

10. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese derivanti da:

a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;

b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle s
trutture speciali di personale appartenente agli organici regionali (emolumento unico);

c) acquisizione di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto;

d) affidamento di incarichi ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 43 del 2001;

e) partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e relativi oneri di missione;

f) oneri assicurativi e previdenziali.

11. Entro il 15 dicembre di ogni anno, i Presidenti di ciascun gruppo assembleare predispongono, con il supporto del competente servizio dell’Assemblea legislativa, una programmazione annuale da comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza nella quale siano indicati: l'importo che si intende utilizzare per la stipula dei contratti di cui al presente articolo; l'elenco dei contratti che si intendono attivare per l’anno successivo ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto; l'elenco delle assegnazioni del personale di ruolo interno o esterno all'amministrazione regionale e il budget massimo che si intende destinare agli incarichi di collaborazione e consulenza ed all’attivazione di tirocini per l’anno successivo. All’amministrazione del personale dei gruppi provvede il competente servizio dell’Assemblea legislativa.

12. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui ai commi 6 e 9 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.

13. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base della legge regionale n. 43 del 2001 e della presente legge. In ogni caso per le consulenze o per le collaborazioni di cui al comma 6 i Presidenti di gruppo devono fornire all’amministrazione la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell'incarico.

14. Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell’Assemblea legislativa in quanto compatibili.”.

Art. 9

Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2013

1. L’articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 21

Contributi in denaro per le spese di personale

1. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’articolo 35, comma 4 dello Statuto, definisce il budget per il personale spettante a ciascun gruppo a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi per il personale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi per il personale in misura proporzionale tra i componenti del gruppo.”.

Art. 10

Sostituzione dell’articolo 22 bis della legge regionale n. 11 del 2013

1. L’articolo 22 bis della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 bis

Principi generali sulle spese del personale
dei gruppi assembleari

1. Le spese per il personale devono essere coerenti con le finalità politico-istituzionali perseguite rispetto alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalla presente legge e dalla normativa vigente, secondo i seguenti principi:

a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e all'esercizio delle funzioni politiche collegate a tale attività;

b) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e sino alla proclamazione degli eletti;

c) con i contributi per il personale non possono essere corrisposti compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione ai consiglieri regionali della propria Regione né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche.”.

Art. 11

Sostituzione dell’articolo 22 quinquies della legge regionale n. 11 del 2013

1. L’articolo 22 quinquies della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 quinquies

Avanzo di amministrazione

1. L'eventuale avanzo di amministrazione registrato al termine di ciascun esercizio finanziario, derivante dall'eccedenza dei contributi assegnati per le spese di personale rispetto alle somme effettivamente liquidate fino al 31 dicembre di ciascun anno, deve essere riversato nel bilancio dell'Assemblea legislativa.”.

Art. 12

Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2013

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2013 le parole “dell’attività” sono sostituite dalle seguenti: “del personale”.

TITOLO II

Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)

Art. 13

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

“5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, chiedono all’Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto, ovvero chiedono l’attivazione di contratti di collaborazione, incarichi professionali o tirocini.”.

TITOLO III

Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e norme transitorie e alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente)

 Art. 14

Modifiche all’articolo 13 bis della legge regionale n. 42 del 1995

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 bis della legge regionale n. 42 del 1995 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Analoga misura è adottata per colui che sia stato condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del DL 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.”.

Art. 15

Abrogazioni e norme transitorie

1. Gli articoli 11, 12 e 12 bis della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

2. Gli articoli 19, 22 ter, 22 quater, 22 sexies, 22 septies, 22 octies, 22 nonies, 23, 24 e 25bis della legge regionale n.11 del 2013 sono abrogati. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 11 del 2013:

a) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 5;

b) il comma 7 dell’articolo 17.

3. Le lettere d) ed e) dell’articolo 4 della legge regionale n. 18 del 2012 sono abrogate.

4. A decorrere dalla X legislatura, a tutti i consiglieri regionali neoeletti o rieletti l’indennità di fine mandato non è dovuta.

5. Per i consiglieri della IX legislatura l’indennità di fine mandato va corrisposta all’inizio della X legislatura ai sensi degli articoli 12 e 12 bis della legge regionale n. 42 del 1995 nel testo vigente al termine della IX legislatura.

6. Alla cessazione della IX legislatura i beni durevoli che un gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'Assemblea legislativa indicati nell'ultimo rendiconto passano al patrimonio dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio dell'Assemblea legislativa.”.

Art. 16

Destinazione dei risparmi

1. Nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti alla presente legge, per la X legislatura la Regione adotta provvedimenti tesi al finanziamento delle politiche di: sicurezza, legalità e qualità del lavoro, sostegno al microcredito per lo sviluppo dell’imprenditorialità, reinserimento lavorativo e inclusione sociale.

2. La Giunta, su indirizzo dell’Assemblea legislativa, definisce le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna

Bologna, 12 marzo 2015 STEFANO BONACCINI

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