n.42 del 10.02.2014 (Parte Seconda)
Integrazioni e modifiche alle Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi, Ordinanza n. 119/2013 e Ordinanza n. 131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Visti:
- il decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013 riportante l’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;
- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015” convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013;
- la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).”
Viste le precedenti ordinanze commissariali:
- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 75 del 1 luglio 2013 “Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sull’ordinanza 29 del 28 agosto 2012 e smi, modifiche all’ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e nuove disposizioni relative alle ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 e smi, 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e smi”;
- n. 119 dell'11 ottobre 2013 “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;
- n. 131 del 18 ottobre 2013 “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013.”
Viste la propria legge regionale n. 28 del 20 dicembre 2013 recante “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016”, che, al comma 10 dell’art. 50, proroga la data di adozione del piano della ricostruzione al 30 settembre 2014.”
Ritenuto di dover recepire quanto stabilito dalla normativa nazionale ed in particolare quanto previsto dalla legge 147/2013.
Ritenuto inoltre opportuno di dover recepire alcune delle osservazioni scaturite dal confronto con i Comuni e gli ordini professionali nel percorso di definizione delle Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi.
Acquisito il parere del Comitato Tecnico Scientifico in merito alle modifiche alle Tabelle 1.1 e 2.1 delle Ordinanze Commissariali nn. 51 e 86 del 2012 e s.m. e i. nella seduta del 17 dicembre 2013;
Sentito nella seduta del 5 febbraio 2014 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
Art. 1
(Integrazioni all’art. 2 delle Ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012: condizioni per la concessione dei contributi)
1. Agli artt. 2, comma 3 dell’Ordinanza n. 29/2012, comma 6 dell’Ordinanza n. 51/2012 e comma 7 dell’Ordinanza n. 86/2012 e smi, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
“Si intende altresì abitazione a titolo principale quella in cui:
a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato ma il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
b) l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
c) il proprietario dell’abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.”
2. Per i casi ricadenti nelle tipologie di cui agli artt. 2, comma 3 dell’Ordinanza n. 29/2012, comma 6 dell’Ordinanza n. 51/2012 e comma 7 dell’Ordinanza n. 86/2012 e smi, lettere a), b), c) e d), qualora sia già stato concesso ed erogato il contributo nel limite del 50% del costo ammissibile, ovvero sia stata accettata la domanda e il contributo sia già stato calcolato al 50%, sarà possibile riconoscere, con modalità stabilite in un successivo provvedimento, il 50% del contributo residuo.
ART. 2
(Modifiche all’art. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 9/2012: determinazione del contributo concedibile)
1. Al comma 5-bis dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m. e i. è aggiunto il seguente capoverso:
“Il compenso degli amministratori non può comunque superare l’importo massimo di euro 10.000.”.
2. Il comma 7 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e smi è sostituito dal seguente:
“7. I contributi sono destinati per almeno il 55% alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse.”
3. Dopo il comma 8-bis dell’art.3 dell’Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e smi è aggiunto il seguente:
“8-ter. Le pertinenze esterne di cui al comma 8 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all’abitazione o all’unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva”
ART. 3
(Modifiche all’art. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 51/2012 e smi: determinazione del contributo concedibile)
1. Al comma 8-bis dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 51/2012 e smi è aggiunto il seguente capoverso:
“Il compenso degli amministratori non può comunque superare l’importo massimo di euro 10.000.”.
2. Il comma 10 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi è sostituito dal seguente:
“10. Il contributo sull’intervento edilizio è destinato per almeno il 55% alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico dell’edificio e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse, agli impianti interni ed all’efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.lgs n. 42/2004 ed A-9, coma 1, della l.r. n. 20/2000 per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 45% e sugli altri edifici vincolati per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 50%”
3. Dopo il comma 11-bis dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi è aggiunto il seguente:
“11-ter. Le pertinenze esterne di cui al comma 11 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all’abitazione o all’unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva.”
ART. 4
(Modifiche all’art. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 86/2012 e smi: determinazione del contributo concedibile)
1. Al comma 12-bis dell’art. 3 dell’ordinanza n. 86/2012 e smi è aggiunto il seguente capoverso:
“Il compenso degli amministratori non può comunque superare l’importo massimo di euro 10.000.”.
2. Il comma 14 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2013 e smi è sostituito dal seguente:
“14. Il contributo sull’intervento edilizio è destinato per almeno il 55% alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico dell’edificio e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse, agli impianti interni ed all’efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.lgs n. 42/2004 ed A-9, coma 1, della l.r. n. 20/2000 per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 45% e sugli altri edifici vincolati per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 50%. Nel caso di adeguamento sismico la quota minima di contributo destinata alla riparazione dei danni ed allo stesso adeguamento strutturale, anche per gli edifici vincolati, si riduce al 45%, mentre nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture si riduce al 30%.”
3. Dopo il comma 16 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi è aggiunto il seguente:
“16-bis. Le pertinenze esterne di cui al comma 15 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all’abitazione o all’unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva.”
4. Al comma 18 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2013 e s.m. e i. le parole “ed E3” sono eliminate.
ART. 5
(Ambito di applicazione delle nuove disposizioni)
1. Le nuove percentuali di ripartizione del contributo tra le opere destinate alla parte strutturale dell’edificio e quelle destinate a finiture, impianti ed efficientamento energetico, stabilite con le modifiche apportate alle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi dai commi 1 dei precedenti art. 1, 2 e 3, si applicano agli interventi edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, non siano state depositate la domande di contributo. Le nuove percentuali possono essere applicate, su istanza del richiedente, anche alle domande già depositate, purché non sia intervenuto il provvedimento comunale di concessione del contributo.
2. Le limitazioni di cui agli artt. 3, comma 8-ter dell’Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e smi, comma 11-ter dell’Ordinanza n. 51del 5 ottobre 2012 e smi, comma 16-bis dell’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi si applicano alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non sia intervenuto il provvedimento comunale di concessione del contributo.
ART. 6
(Modifiche all’art. 5 delle Ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi: concessione del contributo ed inizio dei lavori)
1. Alla fine del comma 4 dell’art. 5 dell’Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e smi, del comma 5 dell’art. 5 dell’Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi e del comma 3 dell’art. 5 dell’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi sono aggiunte le seguenti parole:
“Nel caso di richiesta di integrazioni della domanda il procedimento per la determinazione del contributo si intende sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse.”
ART. 7
(Modifica all’art. 6 delle Ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi: obblighi a carico dei beneficiari del contributo)
1. Al comma 4 dell’art. 6 delle Ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi, le parole “entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori” sono soppresse.
ART. 8
(Modifiche alle Tabelle 1.1 e 2.1 delle Ordinanze commissariali nn. 51/2012 e 86/2012 e smi)
1. La Tabella 1.1 per la definizione delle soglie di danno degli edifici in muratura e la Tabella 2.1 per la definizione delle carenze degli edifici in muratura, allegate alle Ordinanze n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi e n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi, sono sostituite rispettivamente dalla Tabella 1.1 e dalla Tabella 2.1 allegate parte integrante alla presente Ordinanza.
2. Le nuove Tabelle si applicano agli interventi edilizi per i quali non sia stata depositata la domanda di contributo. Le nuove Tabelle possono essere applicate, su istanza del richiedente, anche alle domande già depositate, purché non sia intervenuta l’ordinanza sindacale di concessione del contributo
ART. 9
(Modalità di presentazione delle istanze per le imprese agricole)
1. Le imprese agricole che hanno presentato al Comune istanza ai sensi del comma 1 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 131/2013 per beneficiare dei contributi per interventi di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici strumentali ai sensi delle ordinanze n. 51/2012 e 86/2012 e smi e che successivamente al 31 marzo 2014 ritengono di usufruire in alternativa dei contributi disposti dall’Ordinanza n. 57/2012 e smi possono presentare domanda di contributo entro il 31 dicembre 2014 utilizzando la piattaforma informatica SFINGE ed informandone il Comune.
2. Il SII, al momento del deposito della domanda di contributo, verifica direttamente se presso il Comune competente è stata avanzata l’istanza di cui al comma 1 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 131/2013 e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla istruttoria e concessione del contributo.
3. Analoga procedura si applica nel caso l’impresa agricola abbia avanzato, entro il 31 marzo 2014, l’istanza di cui al comma 1 dell’art. 4 dell’ordinanza n. 131/2013 sulla piattaforma SFINGE e successivamente intenda presentare domanda di contributo al Comune ai sensi delle Ordinanze n. 51/2012 e 86/2012 e smi.
4. A seguito del deposito della domanda il Comune verifica direttamente se sia stata inviata l’apposita istanza secondo la procedura SFINGE entro il 31 marzo 2014 e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla istruttoria e concessione del contributo.
ART. 10
(Modifiche all’art. 1 dell’Ordinanza commissariale n. 131/2013: Termine per gli interventi già iniziati ai sensi delle Ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012)
1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 1 dell’Ordinanza n. 131 del 18 ottobre 2013 è sostituito dal seguente:
“5. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 8 dell’ordinanza n. 29/2012 e s.m. e i., e di cui al comma 1, lett. d) dell’art. 8 delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e s.m. e i. è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in centoventi giorni dalla data di ultimazione dei lavori.”
ART. 11
(Modifiche all’art. 6 dell’Ordinanza commissariale n. 119/2013: specifiche relative alle Ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012)
1. Al comma 6 dell’articolo 6 dell’Ordinanza n. 119 del ottobre 2013 le parole “delle Ordinanze 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi” sono sostituite dalle seguenti “dell’Ordinanza n. 29/2012 e smi, commi 5 o 6, dell’Ordinanza n. 51/2012 e smi e commi 7 o 8 dell’Ordinanza n. 86/2012 e smi”.
2. Al comma 11 dell'articolo 6, le parole “All’art. 8, delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 è aggiunto il seguente comma 1-ter” sono sostituite dalle parole “All’art. 8, delle Ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 è aggiunto il seguente comma 1-quater”:
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 7 febbraio 2014
Il Commissario Delegato
Vasco Errani