n.338 del 15.11.2013 (Parte Seconda)

Rimozione macerie miste ad amianto – Disposizioni attuative dell’articolo 1, commi 9, 10, 11, del decreto legge n. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013, coordinamento delle misure intraprese ai sensi dell’ordinanza n. 79/2012 e individuazione linee guida per la gestione dei procedimenti avviati antecedentemente alla data di emanazione del decreto legge n. 76/2013

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile”;

- la legge regionale n.1 del 2005 “Norme in materia di protezione civile”;

- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, il quale dispone, tra l’altro, che ai fini del medesimo decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agiscono in qualità di Commissari delegati per coordinare le attività per la ricostruzione, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della Legge n. 225/1992 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite dal Consiglio dei Ministri;

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 “Di sposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per EXPO 2015", che proroga al 31 dicembre 2014 il termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nelle Province di Modena, Bologna, Ferrara e Reggio Emilia;

- la propria Ordinanza n. 79 del 21 novembre 2012 “Individuazione delle possibili destinazioni della prima quota di macerie raccolte, determinazione del costo di gestione delle macerie, delle modalità di liquidazione e modalità di monitoraggio delle attività di rimozione e gestione delle macerie”;

- il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, in particolare l’art. 11, commi 9, 10, 11;

- la propria Ordinanza n. 9 del 12/02/2013 “Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 18 del 03 agosto 2012, n. 55 del 10 ottobre 2012 e n. 2 del 15 gennaio 2013”;

Visti inoltre:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Dato atto che:

- la citata Ordinanza n. 79/2012 ha previsto le prime misure e soluzioni procedimentali per provvedere all’eliminazione delle macerie contenti amianto nell’eventualità che i soggetti tenuti alla loro rimozione ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.L. n. 74/2012 non vi provvedessero;

- il decreto legge n. 76/2013 ha successivamente inciso sulla materia, prevedendo ulteriori disposizioni per la rimozione delle macerie miste ad amianto presenti nelle aree di cui all’art. 1 del decreto legge n. 74/2012, interessate anche dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013;

Dato atto che l’Ordinanza n. 79/2012 quali misure generali aveva previsto che:

- i Sindaci dei Comuni interessati, valutata la sussistenza di un pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente, diffidassero con proprie ordinanze i soggetti tenuti alla rimozione, e in caso di inosservanza si sostituissero agli stessi soggetti provvedendo direttamente agli interventi necessari per l’asportazione e il trasporto del materiale, redigendo il piano di lavoro di cui all’art. 256 del D.Lgs 81/2008 e disponendo, ai sensi di legge, l’affidamento dei servizi per l’esecuzione delle attività di asportazione e trasporto del materiale a ditte in possesso dei requisiti prescritti;

- per quanto riguarda gli oneri necessari per le attività di asportazione e trasporto del materiale, si provvedesse con anticipo ai Comuni delle somme necessarie nell’ambito delle risorse del fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, assegnate al Commissario delegato per l’attuazione degli interventi previsti dalla citata normativa, per un importo presunto pari a complessivi € 5.000.000,00, fatto salvo il diritto di ripetizione delle spese nei confronti dei soggetti tenuti alla rimozione;

- ai fini dell’anticipo di tali somme, i Comuni, contestualmente alla redazione del piano di cui all’art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, predisponessero il quadro programmatico delle spese necessarie per la rimozione del materiale e lo trasmettessero al Commissario;

- i pagamenti nei confronti delle ditte esecutrici fossero disposti con provvedimenti del Commissario sulla base dei relativi documenti giustificativi trasmessi dai Comuni;

Dato atto che il decreto legge n. 76/2013, all’art. 11, commi 9, 10, e 11 ha disposto in particolare che:

- gli interventi per la rimozione delle macerie di cui trattasi sono riconducibili a quelli finanziabili con il fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012;

- sulla base della quantificazione definitiva delle macerie presenti a terra contenenti amianto, curata dai gestori dei servizi pubblici in raccordo con i Comuni interessati, il Commissario delegato provvede all’affidamento dei contratti aventi ad oggetto l’elaborazione del Piano di lavoro di cui all’art. 256 del D.Lgs n. 181/2008 e la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei suddetti materiali;

Precisato che l’Ordinanza n. 9 del 12/02/2013 ha confermato la spesa di € 7.500.000,00 prevista dall’ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012, destinandola in modo integrale alla gestione delle situazioni ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012 di cui all’ordinanza n. 79 del 21 novembre 2012

Ritenuto quindi di:

- dare attuazione alla successione delle disposizioni del decreto legge n. 76/2013 rispetto a quelle del decreto legge n. 74/2012 e della propria ordinanza n. 79/2012 con riferimento ai riflessi sui procedimenti relativi alla rimozione delle macerie miste ad amianto derivanti dai crolli da sisma del 2012 nei Comuni dei territori che rientrano nell’ambito di applicazione del D.L. n. 74/2012, prevedendo in particolare che:

a) i procedimenti di rimozione delle macerie miste ad amianto derivanti dai crolli del sisma del 2012 già avviati dai Comuni ai sensi dell’ordinanza n. 79/2012 con l’emanazione dell’ordinanza sindacale ivi prevista e l’assunzione degli oneri di rimozione in via sostitutiva rispetto al soggetto inadempiente, per i quali alla data del 28 giugno 2013 i suddetti enti non abbiano già provveduto ad approvare la progettazione per la realizzazione delle attività di rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali e alla redazione del piano di lavoro di cui all’art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, proseguono in capo al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato, il quale a tali fini si avvale della struttura tecnica istituita a suo supporto, delle strutture della Regione Emilia-Romagna, ovvero dell’Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici -
Intercent-ER; 

b) i procedimenti di rimozione delle macerie miste ad amianto derivanti dai crolli del sisma del 2012 già avviati dai Comuni ai sensi dell’ordinanza n. 79/2012, per i quali alla data del 28 giugno 2013 i suddetti enti abbiano già provveduto ad approvare la progettazione per la realizzazione delle attività di rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali e alla redazione del piano di lavoro di cui all’art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, proseguono in capo agli stessi, con assegnazione a loro favore delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi, a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012;

c) in relazione ai casi di cui alla lettera b), successivamente alla realizzazione degli interventi e al pagamento delle prestazioni dei soggetti esecutori, per il Comune cessa di sussistere l’onere di ripetizione delle spese a favore del Commissario delegato, atteso che il decreto legge n. 76/2013 riconduce le attività di rimozione delle macerie miste ad amianto derivanti dai crolli del sisma del 2012 agli interventi finanziabili con il fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012;

Ritenuto, per quanto riguarda la gestione tecnico-aministrativa degli interventi di cui al punto precedente, lettera b), di indicare le seguenti linee guida:

1. la progettazione delle attività deve essere conforme alla disciplina di cui al D.Lgs n. 163/2006 e al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, al D.Lgs n. 81/2008 e alla normativa specifica in materia di rimozione dell’amianto; gli interventi devono conseguire la completa rimozione delle macerie contenenti amianto e lo smaltimento delle stesse; non sono ammessi interventi di solo incapsulamento non seguito da rimozione e smaltimento;

2. l’assegnazione delle risorse, a valere sul fondo per la ricostruzione, è disposta dal Commissario delegato previa valutazione della documentazione progettuale trasmessa dal Comune: successivamente all’esito positivo dell’istruttoria, il Commissario nei limiti delle risorse disponibili, con proprio decreto dispone l’ammissione della domanda di intervento;

3. sono ammissibili le spese, al lordo dell’IVA, chiaramente e strettamente limitate ai costi necessari per la realizzazione degli interventi; nello specifico, sono ammissibili:

  • le spese connesse alla rimozione dell’amianto da manufatti in matrice cementizia e/o resinosa;
  • le spese connesse allo smaltimento dell’amianto;
  • le spese tecniche, entro il limite del 10% dell’importo complessivo dell’intervento, relative a:

- gli incentivi per le attività svolte dal personale del Comune ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti del 2% dell’importo posto a base di gara;

- gli eventuali servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria affidati a soggetti esterni alla struttura comunale, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 90 D.Lgs. 163/2006;

  • le spese connesse agli oneri per la sicurezza;

sono invece escluse le eventuali spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’art. 256 del D.Lgs. n.81/2008, in applicazione dell’ Ordinanza n. 79/2012;

4. il Comune provvede alle procedure per l’affidamento delle attività di asportazione, trasporto e smaltimento del materiale a ditte in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione;

5. per quanto riguarda in particolare le verifiche antimafia disciplinate dall’art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 per le attività ivi previste, il Comune verifica che l’impresa risulti essere iscritta o abbia presentato domanda di iscrizione all’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”);

6. il Comune ha l’obbligo di segnalare tempestivamente, comunque in data antecedente a quella di scadenza del termine, e documentare al Commissario, la sussistenza di qualsiasi motivo che possa comportare il mancato rispetto del termine di conclusione degli interventi: in tale caso il Comune può concordare una proroga del termine previsto che, di norma, non può essere superiore a 3 mesi;

7. le risorse sono erogate con decreto del Commissario come segue:

  • erogazione di una somma pari al 80% dell’importo totale ammesso, a seguito di presentazione, parte del Comune, di copia della determina di aggiudicazione definitiva dei lavori/servizi affidati per la realizzazione dell’intervento;
  • erogazione del saldo, dietro presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, unitamente alla certificazione di avvenuto smaltimento del materiale contenente amianto e di regolare esecuzione dell’intervento ai sensi di legge;

8. ai fini dell’erogazione delle risorse, di cui al precedente punto 8, nello specifico si individuano le seguenti modalità:

  • devono essere trasmessi gli originali delle fatture, delle note di addebito o di altri documenti contabili, fiscalmente validi, debitamente quietanzati; tali documenti devono essere vidimati dalla struttura regionale incaricata dal Commissario e restituiti al soggetto beneficiario;
  • le fatture o gli altri documenti contabili di cui sopra devono essere chiaramente intestate al Comune;
  • a seguito dell’esame della rendicontazione amministrativa e finanziaria trasmessa dal Comune e delle eventuali integrazioni alle stesse, le strutture incaricate dal Commissario verificano la regolarità della documentazione presentata, e la conformità delle spese sostenute e quietanzate alle spese preventivate (anche nel caso di variazioni autorizzate e/o non significative). In quest’ultimo caso:

- qualora la spesa sostenuta sia inferiore alla spesa ammessa, l’erogazione deve essere riconosciuta nella misura della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata;

- qualora la spesa sostenuta sia superiore alla spesa ammessa, l’erogazione deve essere riconosciuta esclusivamente nella misura della spesa ammessa;

9. struttura responsabile del procedimento per l’erogazione delle risorse di cui ai punti precedenti è la Direzione Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna;

Preso atto che il Comune di Sant’Agostino ha approvato in data 18/06/2013 il progetto per l’asportazione e il trasporto delle macerie miste ad amianto presenti nell’area denominata “Ex Ferriani”, e l’ha sottoposto alle strutture regionali di cui si avvale il Commissario delegato, dando seguito alle procedure per l’aggiudicazione dei suddetti lavori;

Dato atto che la suddetta documentazione progettuale risulta conforme alle prescrizioni di legge e alle condizioni sopra elencate e pertanto sussistono i presupposti per ammettere nei confronti del Comune di Sant’Agostino l’assegnazione delle risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento, nei limiti indicati al punto 3 delle linee guida soprariportate e tenuto conto della ridefinizione del quadro economico comunicata in data 19/09/2013 a seguito dell’aggiudicazione provvisoria dei lavori, per un importo complessivo pari ad euro 148.174,14; 

ORDINA

1) di dare attuazione alla successione delle disposizioni del decreto legge n. 76/2013 rispetto a quelle del decreto legge n. 74/2012 e della propria ordinanza n. 79/2012 con riferimento ai riflessi sui procedimenti relativi alla rimozione delle macerie miste ad amianto derivanti dai crolli da sisma del 2012 nei Comuni dei territori che rientrano nell’ambito di applicazione del D.L. n. 74/2012, prevedendo in particolare che:

a) i procedimenti di rimozione delle macerie miste ad amianto derivanti dai crolli del sisma del 2012 già avviati dai Comuni ai sensi dell’ordinanza n. 79/2012 con l’emanazione dell’ordinanza sindacale ivi prevista e l’assunzione degli oneri di rimozione in via sostitutiva rispetto al soggetto inadempiente, per i quali alla data del 28 giugno 2013 i suddetti enti non abbiano già provveduto ad approvare la progettazione per la realizzazione delle attività di rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali e alla redazione del piano di lavoro di cui all’art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, proseguono in capo al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato, il quale a tali fini si avvale della struttura tecnica istituita a suo supporto, delle strutture della Regione Emilia-Romagna, ovvero dell’Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER; 

b) i procedimenti di rimozione delle macerie miste ad amianto derivanti dai crolli del sisma del 2012 già avviati dai Comuni ai sensi dell’ordinanza n. 79/2012, per i quali alla data del 28 giugno 2013 i suddetti enti abbiano già provveduto ad approvare la progettazione per la realizzazione delle attività di rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali e alla redazione del piano di lavoro di cui all’art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, proseguono in capo agli stessi, con assegnazione a loro favore delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi, a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012;

c) in relazione ai casi di cui alla lettera b), successivamente alla realizzazione degli interventi e al pagamento delle prestazioni dei soggetti esecutori, per il Comune cessa di sussistere l’onere di ripetizione delle spese a favore del Commissario delegato, atteso che il decreto legge n. 76/2013 riconduce le attività di rimozione delle macerie miste ad amianto derivanti dai crolli del sisma del 2012 agli interventi finanziabili con il fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012;

2) di individuare, per quanto riguarda la gestione tecnico-aministrativa degli interventi di cui al punto precedente, lettera b), le seguenti linee guida:

1. la progettazione delle attività deve essere conforme alla disciplina di cui al D.Lgs n. 163/2006 e al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, al D.Lgs n. 81/2008 e alla normativa specifica in materia di rimozione dell’amianto; gli interventi devono conseguire la completa rimozione delle macerie contenenti amianto e lo smaltimento delle stesse; non sono ammessi interventi di solo incapsulamento non seguito da rimozione e smaltimento;

2. l’assegnazione delle risorse, a valere sul fondo per la ricostruzione, è disposta dal Commissario delegato previa valutazione della documentazione progettuale trasmessa dal Comune: successivamente all’esito positivo dell’istruttoria, il Commissario nei limiti delle risorse disponibili, con proprio atto dispone l’ammissione della domanda di intervento;

3. sono ammissibili le spese, al lordo dell’IVA, chiaramente e strettamente limitate ai costi necessari per la realizzazione degli interventi; nello specifico, sono ammissibili:

  • le spese connesse alla rimozione dell’amianto da manufatti in matrice cementizia e/o resinosa;
  • le spese connesse allo smaltimento dell’amianto;
  • le spese tecniche, entro il limite del 10% dell’importo complessivo dell’intervento, relative a:

- gli incentivi per le attività svolte dal personale del Comune ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti del 2% dell’importo posto a base di gara;

- gli eventuali servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria affidati a soggetti esterni alla struttura comunale, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 90 D.Lgs. 163/2006;

  • le spese connesse agli oneri per la sicurezza;

sono invece escluse le eventuali spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’art. 256 del D.Lgs. n.81/2008, in applicazione dell’ Ordinanza n. 79/2012;

4. il Comune provvede alle procedure per l’affidamento delle attività di asportazione, trasporto e smaltimento del materiale a ditte in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione;

5. per quanto riguarda in particolare le verifiche antimafia disciplinate dall’art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 per le attività ivi previste, il Comune verifica che l’impresa risulti essere iscritta o abbia presentato domanda di iscrizione all’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”);

6. il Comune ha l’obbligo di segnalare tempestivamente, comunque in data antecedente a quella di scadenza del termine, e documentare al Commissario, la sussistenza di qualsiasi motivo che possa comportare il mancato rispetto del termine di conclusione degli interventi: in tale caso il Comune può concordare una proroga del termine previsto che, di norma, non può essere superiore a 3 mesi;

7. le risorse sono erogate con decreto del Commissario come segue:

  • erogazione di una somma pari al 80% dell’importo totale ammesso, a seguito di presentazione, parte del Comune, di copia della determina di aggiudicazione definitiva dei lavori/servizi affidati per la realizzazione dell’intervento;
  • erogazione del saldo, dietro presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, unitamente alla certificazione di avvenuto smaltimento del materiale contenente amianto e di regolare esecuzione dell’intervento ai sensi di legge;

8. ai fini dell’erogazione delle risorse, di cui al precedente punto 8, nello specifico si individuano le seguenti modalità:

  • devono essere trasmessi gli originali delle fatture, delle note di addebito o di altri documenti contabili, fiscalmente validi, debitamente quietanzati; tali documenti devono essere vidimati dalla struttura regionale incaricata dal Commissario e restituiti al soggetto beneficiario;
  • le fatture o gli altri documenti contabili di cui sopra devono essere chiaramente intestate al Comune;
  • a seguito dell’esame della rendicontazione amministrativa e finanziaria trasmessa dal Comune e delle eventuali integrazioni alle stesse, le strutture incaricate dal Commissario verificano la regolarità della documentazione presentata, e la conformità delle spese sostenute e quietanzate alle spese preventivate (anche nel caso di variazioni autorizzate e/o non significative). In quest’ultimo caso:

- qualora la spesa sostenuta sia inferiore alla spesa ammessa, l’erogazione deve essere riconosciuta nella misura della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata;

- qualora la spesa sostenuta sia superiore alla spesa ammessa, l’erogazione deve essere riconosciuta esclusivamente nella misura della spesa ammessa;

9. struttura responsabile del procedimento per l’erogazione delle risorse di cui ai punti precedenti è la Direzione Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna;

3) di assegnare al Comune di Sant’Agostino le risorse necessarie per la copertura dei costi per l’asportazione e il trasporto delle macerie miste ad amianto nell’area denominata “Ex Ferriani”, per un importo pari ad euro 148.174,14.

4) di dare atto che l’importo di cui al punto 3) trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, e imputazione nella contabilità speciale n. 5699 attivata presso la Banca d’Italia - Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Bologna a favore del Commissario delegato Vasco Errani;

5) di procedere alla pubblicazione della presente Ordinanza per estratto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emila-Romagna e integralmente sulla sezione del sito web dedicato agli interventi post-terremoto e agli atti del Commissario delegato, e di trasmetterne copia al Comune di Sant’Agostino.

Bologna, 15 novembre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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