n.12 del 22.01.2020 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Ronda Umberto e Rosi Maura - Domanda 25/7/2019 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di San Secondo Parmense (PR), loc. Strada Sabbioni Alti. Concessione di derivazione. Proc PR19A0038. SINADOC 22817 (DET-AMB-2019-5930 del 20/12/2019)
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
1. di assentire ai signori Ronda Umberto, c.f. RNDMRT51B13 B898H, e Rosi Maura, c.f. RSOMRA49M58D673T la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR19A0038, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 20;
– ubicazione del prelievo: Comune di San Secondo Parmense (PR) Strada Sabbioni Alti, su terreno di proprietà dei concessionari, censito al fg. n. 41, mapp. n. 12; coordinate UTM RER X: 594.741, Y: 4.972.577;
– destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
– portata massima di esercizio pari a l/s 10;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 23468;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dai concessionari;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2019-5930 del 20/12/2019 (omissis)
Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia
1. La concessione è valida fino al 31/12/2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.