n.430 del 27.12.2019 periodico (Parte Seconda)
Regolamento regionale n. 41/2001 artt. 27, 28 e 31 – Fondazione di Piacenza e Vigevano. Rinnovo con variante non sostanziale (cambio titolarità e riduzione del prelievo) della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Piacenza ad uso irrigazione aree verdi - proc. PCPPA0020 – SINADOC 22500/2019 (Determina n. 3491 del 28/11/2019)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina:
1. di assentire a lla Fondaz ione di Piacenza e Vigevano con sede in Comune di Piacenza, Via Sant’Eufemia n. 13 (C.F. 01132490333), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante non sostanziale (cambio di titolarità e riduzione del prelievo) del la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC PPA0020, ai sensi degli art t. 27, 28 e 31 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso i rrigazione aree verdi;
- portata massima di esercizio pari a l/s 3;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 30 0,00 (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025 (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Articolo 7- Obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)