n.34 del 06.02.2024 (Parte Seconda)
ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 7976 - Ordine del giorno n. 5 collegato all'oggetto 7675 Proposta d'iniziativa Giunta recante: "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)". A firma del Consigliere: Costa
in Emilia-Romagna è vigente il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato in attuazione alla Direttiva 2008/50/CE e al D.lgs. n. 155/2010 di recepimento ed entrato in vigore il 21 aprile 2017;
la Regione ha iniziato il percorso di pianificazione che porterà all'approvazione del nuovo Piano Aria Integrato Regionale 2030;
il Piano è chiamato ad identificare ulteriori misure in grado di indirizzare le azioni di pubblico e privato che diano attuazione ai contenuti della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del novembre 2020, che vede coinvolta la Regione Emilia-Romagna per il superamento del valore limite giornaliero di PM10, al fine di raggiungerne il rispetto nel più breve tempo possibile;
l'attuale proposta di PAIR 2030 contempla misure che incidono anche sul comparto produttivo, a fronte di misure premiali in favore di enti e imprese finalizzate ad incentivare le azioni volte al miglioramento della qualità dell'aria.
il PAIR rappresenta un documento fondamentale mediante il quale veicolare le politiche ambientali dei prossimi anni, non solo nel senso di una maggiore tutela verso la salubrità dell'aria, ma anche per il potenziamento e consolidamento del sistema economico regionale;
avuto riguardo al particolare momento storico-economico per il settore industriale e produttivo, nonché per l'intero sistema regionale, le misure che saranno introdotte dal PAIR dovranno considerare anche l'impatto e la ricaduta economica che potranno avere sulle attività e sugli ambiti produttivi;
il Piano è chiamato ad individuare un punto di equilibrio in grado di garantire parimenti la tutela della qualità dell'aria e lo sviluppo economico della Regione;
le imprese del territorio emiliano-romagnolo sono da tempo impegnate nel destinare ingenti risorse al fine di migliorare le proprie emissioni.
avuto riguardo ai limiti emissivi, le stesse Norme Tecniche di Attuazione ammettono che l'applicazione valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, non deve comportare costi sproporzionatamente elevati rispetto ai benefici ambientali;
tali discostamenti dovrebbero basarsi su una valutazione che tenga conto di criteri ben definiti in grado di perimetrare il concetto di "costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali;
al tal fine è utile prendere in considerazione i risultati che il soggetto interessato dalla disposizione vincolante produrrebbe a seguito di un'analisi costi benefici in grado di effettuare una comparazione circa l'insieme delle azioni che l'azienda sarebbe chiamata a realizzare per rispettare il limite emissivo più basso tra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT, i conseguenti costi necessari per attuarle e il vantaggio emissivo che l'intera operazione comporterebbe;
se da tale studio emergesse la sproporzionalità dei costi rispetto ai benefici ambientali, l'Autorità competente sarebbe autorizzata ad individuare un valore emissivo più alto tra quelli previsti nei documenti di riferimento delle BAT;
ai sensi dell'art. 15, L.R. n. 13/2015, la Regione esercita le funzioni di indirizzo anche attraverso l'emanazione di apposite direttive.
Tutto ciò premesso e considerato,
in un'ottica di semplificazione amministrativa, a emanare apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", al fine di assicurare un'applicazione omogenea a livello regionale degli indicatori propri del concetto "costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali”;
a precisare che la valutazione del concetto sopra esposto può avvenire solo a seguito della presentazione, da parte dell'azienda interessata, di un'analisi costi benefici che evidenzi la sproporzione tra i costi dell'insieme delle azioni che tale azienda sarebbe chiamata a realizzare per rispettare il limite emissivo più basso tra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT e il beneficio ambientale che l'intera operazione comporterebbe.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 30 gennaio 2024