n.241 del 24.07.2019 periodico (Parte Seconda)

Monitoraggio intermedio del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);

- l’articolo 23, comma 1 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR prevede che dopo 3 anni di vigenza del Piano venga predisposta una Relazione di monitoraggio intermedio contenente la verifica dell’efficacia delle azioni attuate in rapporto agli obiettivi in esso previsti;

- al capitolo 9 della Relazione Generale di Piano si precisava che le scelte inerenti la possibilità di cessare i conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati al 31 dicembre 2018 per l’impianto CDR di Ravenna e al 31 dicembre 2020 per l’impianto di termovalorizzazione di Piacenza sarebbero state verificate in sede di monitoraggio intermedio di Piano anche attraverso il supporto dell’LCA dei relativi bacini gestionali;

Dato atto che:

- con la deliberazione di Giunta n. 2277/2018 si è provveduto ad avviare la fase di monitoraggio intermedio di Piano, finalizzata a condividere le scelte concernenti l’impiantistica sopra citata con i territori interessati, ed è stato prorogato sino alla data del 30/6/2019 il conferimento dei rifiuti urbani all’impianto di Ravenna nelle more dello svolgimento del suddetto confronto;

- come precisato con determinazione n. 11109 del 20/6/2019 recante “Diffusione risultati raccolta differenziata anno 2018 ai sensi dell'art. 18bis, comma 1 ter, della L.r. n. 25/1999”, nell’anno 2018 la raccolta differenziata ha raggiunto il 68,0% a livello regionale registrando un aumento del 3,7% rispetto al 2017;

Viste le indicazioni in tema di monitoraggio contenute nella “Dichiarazione di sintesi” parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti;

Rilevato che:

- i dati 2018 a consuntivo fanno registrare una riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti a livello regionale pari al 6,8% rispetto al dato 2017 e tale riduzione risulta anche superiore a quella stimata nel monitoraggio annuale 2018 approvato con DGR n. 1758/2018;

- le trasformazioni dei sistemi di raccolta in corso nei territori delle province di Ravenna e Forlì-Cesena determineranno una ulteriore e significativa riduzione del dato di produzione dei rifiuti urbani indifferenziati ed un incremento delle percentuali di raccolta differenziata in detti territori;

- dove sono state effettuate le trasformazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti con contestuale applicazione di sistemi di misurazione puntuale i risultati ottenuti sono quelli attesi dal Piano (come dimostrato nei Comuni già oggetto di tali trasformazioni);

Considerato che il Piano demandava alla chiusura del monitoraggio intermedio la valutazione definitiva circa la possibilità di cessare i conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati all’impianto di termovalorizzazione di Piacenza e all’impianto CDR di Ravenna;

Dato atto che:

- la valutazione Life Cycle Assessment (LCA), agli atti del Servizio regionale competente in materia, evidenzia come gli scenari che presentano il rendimento ambientale migliore risultino quelli che prevedono il mantenimento in esercizio dell’impianto di termovalorizzazione di Piacenza mentre per quanto concerne l’impianto CDR di Ravenna la sua sostenibilità ambientale risulta subordinata alla sostituzione dello stesso con un nuovo impianto ad elevata efficienza per il trattamento diretto, e quindi senza pre-trattamenti, dei rifiuti;

Considerato, in ragione della riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati delle province di Forlì-Cesena e Ravenna, che sia possibile non prevedere l’ammodernamento dell’impianto di termovalorizzazione di Ravenna che graverebbe sulla tariffa dei cittadini e utilizzare al meglio l’impiantistica esistente che, alla luce dello scenario delineato, risulta essere in grado di rispondere alle complessive esigenze di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati nelle more del completamento del passaggio dei Comuni emiliano romagnoli a tariffazione puntuale in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 16/2015;

Ritenuto che per quanto sopra esposto ed in ossequio alle previsioni del PRGR, si possa confermare la cessazione al 31/12/2019 dei conferimenti dei rifiuti, derivanti da rifiuti urbani indifferenziati, prodotti dall’impianto di selezione CDR di Ravenna, all’impianto di termovalorizzazione di Ravenna denominato “caldaia CDR (IRE)”;

Ritenuto altresì di precisare che l’installazione per la produzione di CDR e relativa combustione di Ravenna sia da considerarsi come un unico impianto e conseguentemente il 20% di flessibilità previsto dall’art. 14 delle NTA di Piano debba calcolarsi per detto sistema impiantistico in testa all’impianto di produzione del CDR sino alla data del 31/12/2019;

Dato atto che lo scenario dell’analisi Life Cycle Assessment (LCA) che prevede la cessazione dei conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati all’impianto di termovalorizzazione di Piacenza risulta avere un rendimento ambientale peggiore di quello che ne prevede il mantenimento per i seguenti motivi:

- rendimento ambientale minore per incremento delle distanze di trasporto dei rifiuti indifferenziati all’impianto di termovalorizzazione di Parma dal bacino di Piacenza;

- rendimento ambientale minore per incremento delle attrezzature necessarie alla logistica del trasferimento dal bacino di Piacenza

- rendimento ambientale minore per le emissioni di CO2-eq e i consumi di risorse associati al pretrattamento dei rifiuti indifferenziati;

Considerato altresì che:

- l’impianto di termovalorizzazione di Piacenza consente anche di gestire parte dei rifiuti speciali prodotti dal territorio tenuto conto che in tutta l’area emiliana esiste un solo impianto di discarica (Novellara) oramai in esaurimento e che l’altro impianto di termovalorizzazione tratta già i rifiuti di due province;

- la trasformazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani del bacino gestionale di Piacenza non è ancora completata in quanto la stessa è prevista nel capitolato della gara di affidamento del servizio che è in corso ed ha avuto alcuni rallentamenti legati a vicende giurisdizionali;

Ritenuto pertanto che non ci siano le condizioni per la cessazione dei conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati al termovalorizzatore di Piacenza al 31/12/2020;

Dato atto che sono state sentite le Amministrazioni comunali sede di impianto;

Ritenuto pertanto necessario, tenendo conto delle considerazioni sopra riportate, adeguare le previsioni pianificatorie per il 2019 e 2020, considerando per l’anno 2019 i dati reali 2018 e per il 2020 l’interpolazione dei dati 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, indicando in dettaglio all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i flussi per le annualità 2019 e 2020;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 182/2003 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”, il quale prevede che i Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico siano aggiornati ed approvati in coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti;

Dato atto che:

- i Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico sono adottati, d’intesa con la Regione competente, con ordinanza dell’Autorità marittima e, a cura della Regione sono integrati, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’art. 199 del D.Lgs. 152/2006;

- la Regione Emilia-Romagna ha già espresso l’intesa per i Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico portuali di:

- Rimini, Cattolica, Riccione e Bellaria con Delibera n.421/2015;

- Cesenatico con Delibera n.804/2015;

- Porto Garibaldi, Goro e Gorino con Delibera n. 411/2017;

Considerato che:

- come prevedono i sopra richiamati Piani, l’ordinanza di adozione degli stessi da parte dell’Autorità Marittima prevede che il Piano dispieghi effetti con l’aggiudicazione del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

- il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l’attività di pesca e portati a terra non comporta l’obbligo della corresponsione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti portuali ed essendo conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani risulta evidente che tale onere sia a carico della tariffa di gestione degli stessi;

Ritenuto di precisare che detta disposizione dispieghi già effetti essendo affidato, sul territorio regionale e nei Comuni in cui si insediano le aree portuali, il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato:

- l’articolo 6, comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR che, in sintesi, dispone che le prescrizioni di piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati; che tali prescrizioni prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute, tra l’altro, negli atti amministrativi attuativi e che gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento di tali atti con le prescrizioni sopravvenute;

Considerato, inoltre, che:

- l’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR, al comma 5 chiarisce la natura prescrittiva delle disposizioni contenute tra l’altro, ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, dove è rispettivamente disposto che “i gestori degli impianti di cui all’articolo 13 sono tenuti ad accogliere i rifiuti urbani che il Piano indirizza loro in attuazione di quanto previsto al capitolo 9 relativo ai flussi e per le quantità ivi previste” e che, “in attuazione anche dell’articolo 6 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR, le autorizzazioni agli impianti sono rilasciate o adeguate in conformità alle previsioni del Piano e devono essere coerenti con i fabbisogni complessivi di rifiuti previsti nel Piano che devono essere trattati e conformi a quanto previsto dalla normativa statale.”;

Richiamati:

- Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.i., per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di stabilire, in ossequio alle previsioni del PRGR, la cessazione al 31/12/2019 dei conferimenti dei rifiuti, derivanti da rifiuti urbani indifferenziati, prodotti dall’impianto di selezione CDR di Ravenna all’impianto di termovalorizzazione di Ravenna denominato “caldaia CDR (IRE)”;

2) di stabilire che non ci siano le condizioni per la cessazione dei conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati al termovalorizzatore di Piacenza alla data del 31/12/2020;

3) di disporre che i flussi per le annualità 2019 e 2020 sono quelli riportati all’Allegato 1) che sostituisce le figure 9-22 e 9-24 del capitolo 9 della Relazione generale del Piano;

4) di precisare che le disposizioni di cui ai punti che precedono assumano gli effetti di pianificazione dei flussi cui consegue, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGR, l’obbligo di tempestivo adeguamento d’ufficio delle autorizzazioni in modo da consentire un’ordinata e regolare gestione dei rifiuti;

5) di precisare che ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR i gestori del servizio dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate all’Allegato 1) della presente deliberazione;

6) di precisare che ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR gli strumenti di pianificazione e programmazione dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate all’Allegato 1) della presente deliberazione anche ai fini della rideterminazione dei conseguenti costi;

7) di precisare che l’installazione per la produzione di CDR e relativa combustione di Ravenna sia da considerarsi come un unico impianto e conseguentemente il 20% di flessibilità previsto dall’art. 14 delle NTA di Piano debba calcolarsi per detto sistema impiantistico in testa all’impianto di produzione del CDR sino alla data del 31/12/2019;

8) di precisare che la previsione contenuta nei Piani dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, per la quale il conferimento dei rifiuti raccolti accidentalmente in mare dai pescatori non comporta il pagamento della tariffa del servizio portuale, dispieghi già effetti in quanto integrata nel PRGR e il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è già stato affidato;

9) di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Ravenna, al Comune di Piacenza, all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE), all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir), ai Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

10) di pubblicare la presente deliberazione in versione integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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