n.214 del 24.06.2020 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Maria Luigia SpA - Domanda 25/6/2019 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso igienico e assimilati, dalle falde sotterranee in comune di Montechiarugolo (PR), loc. Monticelli Terme. Concessione di derivazione. Proc. PR19A0030. SINADOC 20001 (Determina DET-AMB-2020-2643 del 10/6/2020)
Il Dirigente determina, sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
1. di assentire all’azienda MARIA LUIGIA SPA, c.f. 00323020347 la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR19A0030, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
– POZZO 1 (A) Comune di Montechiarugolo - foglio 7 mapp. 84 Profondità: 84,14 m Coordinate UTM 32: x: 611.044,455 Y: 4.954.263,243;
– POZZO 2 (B) Comune di Montechiarugolo - foglio 7 mapp. 84 Profondità: 29,5 m Coordinate UTM 32: x: 611.044,423 Y: 4.954.263,265 – destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi, antincendio e alimentazione fontana;
– portata massima di esercizio pari a l/s 5,17;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 21650;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario; (omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2020-2643 del 10/6/2020 (omissis)
Articolo 5 - Durata della concessione/Rinnovo /Rinuncia
1. La concessione è valida fino al 31/12/2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)