n.192 del 02.07.2014 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sui torrenti Fosso dei Molini e Fosso di Capanna - località Tagliole in comune di Pievepelago (MO), presentata da Serafini Fabio e Fabiana - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sui Torrenti Fosso dei Molini e Fosso di Capanna, in località Tagliole nel Comune di Pievepelago (MO), presentato da Serafini Fabio e Serafini Fabiana e di cui è stata successivamente chiesto il passaggio di titolarità a favore della Società “Serafini Energia s.n.c. di Fabiana e Fabio Serafini”, poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 10 marzo 2014, nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi possibile la realizzazione del progetto di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. Ai fini di garantire la conformità del progetto alle disposizioni e vincoli previsti dall’art. 9 del PTCP della Provincia di Modena il fabbricato destinato a ospitare la centrale di produzione dovrà essere realizzato nel rispetto delle tecniche costruttive del luogo e con l’utilizzo di materiali naturali locali. In particolare la struttura di cemento armato della centrale dovrà essere rivestita in pietra e materiale lapideo proprio del sito di intervento e la copertura andrà realizzata con piastre in arenaria.

2. Ai sensi dell’art. 21, comma 9 del PTCP della Provincia di Modena nelle aree che interessano il sistema forestale e boschivo le piste di cantiere e la viabilità di servizio della centralina in progetto non dovranno avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l’attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri.

3. Al fine della validità della procedura di variante urbanistica ricompresa nella presente Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 17, comma 3 della LR 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, l’assenso dell’Amministrazione comunale di Pievepelago dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di VIA a pena di decadenza.

4. Le portate da lasciar defluire in alveo in corrispondenza delle due opere di presa sono quantificate in 0.040 mc/s (Fosso dei Molini) e 0,040 mc/s (fosso di Capanna). Tali portate potranno essere oggetto di successivi adeguamenti in aumento qualora sia ritenuto necessario dalla Regione o dall’Autorità di Bacino del Po ai fini del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico per i corpi idrici interessati.

5. Prima dell’entrata in esercizio dell’impianto la Ditta proponente dovrà produrre la documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine del controllo del rispetto del DMV e delle portate derivate al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna e ad ARPA territorialmente competente, per la loro approvazione. I dati provenienti da tale monitoraggio dovranno essere trasmessi all’Autorità di Bacino del Fiume Po, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua e al Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna nonché alla Provincia di Modena.

6. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei sistemi per il rilascio del DMV dovranno essere previsti controlli diretti con cadenza adeguata dei sistemi di misura automatica delle portate e degli stramazzi per il deflusso del DMV in entrambe le opere di presa, provvedendo alla rimozione dei depositi che dovessero ostruirne la luce.

7. Dovranno essere verificate le condizioni di impermeabilizzazione dell’invaso e di stabilità delle sponde del laghetto esistente alla luce delle nuove condizioni di utilizzo cui esso verrà sottoposto, provvedendo alle eventuali opere di adeguamento necessarie. A tal fine prima dell’inizio dei lavori dovrà essere prodotta certificazione da parte di tecnico abilitato da presentare al Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po, alla Comunità Montata del Frignano ed alla Provincia di Modena.

8. Per la realizzazione dell’opera dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni da acquisire in fase di progetto esecutivo e per l’esercizio del cantiere previste dalle vigenti normative, e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate dalla presente Conferenza di Servizi.

9. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere presentata istanza per l’ottenimento di autorizzazione sismica allo Sportello unico per l’edilizia del Comune di Pievepelago, allegando il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico.

10. Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione dell’Unione dei Comuni del Frignano prot. n. 5540 del 24/06/2013 in merito al Vincolo Idrogeologico che vengono di seguito riportate:

  1. che gli scavi siano avviati in stagione favorevole, non piovosa, realizzando contestualmente le opere di consolidamento relative e quelle di eduzione delle acque, in modo da evitare che nell'abbandono anche temporaneo degli stessi abbiano a verificarsi smottamenti o frane;
  2. che i lavori siano eseguiti in modo da limitare gli scavi ed i movimenti di terreno al minimo indispensabile;
  3. che sul lotto di terreno sopra descritto resti vietata qualsiasi altra costruzione diversa da quella descritta negli elaborati progettuali acquisiti agli atti;
  4. che si regimi lo scolo della acque con idonee opere di raccolta e smaltimento al fine di prevenire fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
  5. che i movimenti di terreno e gli scavi siano eseguiti così come sono ubicati nelle planimetrie del progetto esecutivo acquisito agli atti;
  6. che nell'esecuzione degli scavi siano compiutamente attese le prescrizioni tecniche indicate relazione geologica - geotecnica a firma del Dott. Geol. Galli Pierluigi e nel fascicolo “chiarimenti - integrazioni” - luglio 2012 a firma del Dott. Geol. Manfredini Roberto e Dott. Ing. Cinotti Furio e che siano attuati tutti gli accorgimenti tecnici previsti dallo stesso al fine di mantenere la stabilità del versante su cui insistono i lavori in argomento;
  7. il materiale di risulta proveniente da scavi o sbancamenti del quale non vengono fornite indicazioni e garanzie di corretto utilizzo nell’area di cantiere o in altra area individuata di concerto con la presente Comunità Montana, potrà essere impiegato nel rispetto delle leggi vigenti; in caso contrario il materiale dovrà essere conferito in discarica autorizzata;
  8. che per eventuali danni arrecati a cose o persone in dipendenza della esecuzione dei lavori suddetti, il titolare dell'autorizzazione si assuma piena e completa responsabilità, estraniando al riguardo la presente Comunità Montana.

Della data di inizio dei lavori dovrà essere inviata preventiva comunicazione all’Unione dei Comuni del Frignano (Via Giardini, 15 – Pavullo nel Frignano (MO)), in tempo utile per poter predisporre sopralluoghi e per esercitare i controlli atti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

La Direzione lavori entro 30 giorni dal termine degli scavi e/o movimenti di terreno, dovrà comunicare alla Unione dei Comuni del Frignano l’ultimazione degli stessi, certificano contestualmente di essersi attenuta al puntuale rispetto delle prescrizioni qui impartite.

11.  Al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri e di sostanze inquinanti durante le fasi di cantiere si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

  • periodica bagnatura delle aree di cantiere, delle piste, dei depositi temporanei di terre e di inerti da costruzione con frequenza congrua alle condizioni meteorologiche;
  • obbligo di velocità ridotta sulle piste di cantiere al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
  • munire le uscite dal cantiere alla rete stradale con impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote;
  • i mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dovranno essere dotati di idonei teli di copertura e dovranno essere conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi.

12. Le macchine e le attrezzature di cantiere utilizzate dovranno essere conformi alle Direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale, così come eventualmente recepite dalla legislazione italiana.

13. Nei casi previsti, dovrà essere presentata la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della D.G.R. 45/2002. Se si verificherà effettivo disturbo alla popolazione dovuto alle attività di cantiere dovranno essere adottati interventi di mitigazione, atti a ridurre tale disturbo.

14. Dovranno essere garantite adeguate aree di stoccaggio delle materie prime, nonché adeguate aree distinte di deposito degli eventuali rifiuti generabili. In particolare gli eventuali rifiuti di natura liquida dovranno essere adeguatamente posti in fusti dotati di coperchio e alloggiati in area dotata di bacino di contenimento.

15. Le eventuali cisterne di gasolio che si riterrà necessario predisporre, a supporto dei mezzi utilizzati durante la fase di cantiere, dovranno essere disposte fuori terra e dotate di bacino di contenimento.

16. I rifiuti prodotti dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente.

17. Le ditte esecutrici dei lavori, titolari degli eventuali scarichi idrici derivanti dai cantieri, dovranno acquisire le richieste autorizzazioni allo scarico rilasciate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006) preventivamente all’installazione dei cantieri.

18. L’approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta dovrà essere effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando a parità di idoneità i siti più prossimi all’area di realizzazione al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto e riutilizzando tutti i materiali provenienti dagli scavi come previsto dal progetto.

19. L a dismissione del cantiere dovrà comportare il ripristino dello stato originario dei luoghi. Per il ripristino delle aree di cantiere andrà utilizzato il terreno vegetale derivante dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatemene dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati provvedendo alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica.

20. In assenza di uno specifico progetto di riutilizzo delle terre e rocce di scavo in altro sito ai sensi della normativa vigente (DM 161/2012), gli eventuali materiali in esubero non riutilizzati nell’ambito del cantiere che dovessero risultare dai lavori di costruzione dovranno essere smaltiti conformemente alla vigente disciplina in materia di rifiuti.

21. In caso di sversamenti accidentali durante i lavori di cantiere o di altri eventi incidentali che dovessero verificarsi durante i lavori di realizzazione con possibili ripercussioni di natura ambientale, dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPA, AUSL e Comune, fermo restando l’obbligo della ditta esecutrice dei lavori di realizzare tutti gli interventi necessari al fine del contenimento del danno ambientale.

22. Per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell’avvio dei lavori al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po di Modena, alla Provincia di Modena, al Comune di Pievepelago, all’ARPA Sezione Provinciale di Modena, all’AUSL di Modena e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Emilia-Romagna.

23. In conformità con quanto stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), l’impianto di rete per la connessione, ossia il tratto di elettrodotto dalla cabina di consegna al punto di allacciamento alla rete elettrica esistente, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad HERA S.p.A. prima della messa in servizio ed entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete. Pertanto l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete sarà rilasciata ad HERA, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame.

24. In riferimento alle opere di dismissione dell’impianto ed alla relativa garanzia fideiussoria da istituirsi ai sensi del DM 10 settembre 2010, dovranno essere ottemperate le seguenti disposizioni:

a. Dal momento che il gestore della rete elettrica Hera SpA non è interessato al mantenimento della cabina elettrica di nuova realizzazione, si ritiene necessario prevederne la dismissione al temine di vita dell’impianto. A tal fine si ritiene congruo incrementare di una somma pari a 2000 € l’importo stabilito dal proponente nel piano di dismissione, che pertanto si quantifica in un totale di 17.200 €.

b. L’Amministrazione Procedente, tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino in luogo del soggetto inadempiente viene individuata nella amministrazione comunale di Pievepelago, il cui rappresentante conferma l’assenso a svolgere tale ruolo.

c. Nel rispetto di quanto stabilito con DCP.n.81/2012 dalla Provincia di Modena, pertanto, a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi, con la comunicazione di inizio lavori, il titolare dell’autorizzazione unica dovrà presentare l’attestazione dell’avvenuta corresponsione/costituzione delle garanzie economiche di cui al presente paragrafo.

d. La garanzia, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 deve essere costituita, a favore dell’Amministrazione Procedente, in uno dei seguenti modi:

  • deposito in contanti;
  • deposito di libretto al portatore;
  • deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • fideiussione bancaria;
  • polizza fideiussoria.

e. Deve essere effettuata con modalità che permettano la copertura di tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni, deve essere attualizzata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni e, eventualmente, deve essere aggiornata in accordo con l’amministrazione procedente.

f. Può essere costituita mediante fideiussione rilasciata da:

  • Istituto di Credito di Diritto Pubblico o Banca di interesse nazionale italiano o di altro Stato Comunitario nonché da Azienda di Credito Ordinario, da Cassa di Risparmio, Monte di Credito su pegno di prima categoria o Banca Popolare italiani e/o di altro Stato Comunitario.
  • Imprese di assicurazione italiane autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959, n° 449.

g. Possono essere accettate polizze assicurative emesse da Imprese di assicurazione di altri Stati Comunitari, purché siano autorizzate da leggi dello Stato di appartenenza.

h. In caso di fideiussione prestata da intermediari finanziari, a corredo della garanzia deve essere prodotta l'autorizzazione ministeriale di cui all’art. 75 c.

i. Deve inderogabilmente prevedere le seguenti clausole o condizioni:

  • la durata e la validità della garanzia;
  • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del Codice Civile;
  • la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell’art. 1945 del Codice Civile;
  • l’impegno alla corresponsione dell’intero ammontare garantito a seguito di semplice richiesta scritta dell’Amministrazione beneficiaria, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa.

j. Il titolare dell’Autorizzazione unica deve comunicare formalmente al Comune ed alla Provincia la cessazione dell’esercizio, l’inizio e la fine dei lavori di dismissione dell’impianto.

k. Lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti può avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell’originale della polizza/fideiussione o di restituzione degli importi depositati di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la dismissione dell’impianto ed il ripristino dei luoghi.

l. La restituzione della garanzia può avvenire, a seguito del positivo collaudo effettuato da parte degli enti competenti in merito alla regolare esecuzione degli interventi di dismissione delle opere e ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dall’impianto.

25. Al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici superficiali durante le fasi di cantiere occorrerà adottare idonee procedure operative, in particolare per la realizzazione dei lavori in alveo o nelle sue immediate vicinanze (opera di presa e di restituzione, scale di risalita della fauna ittica). In particolare andranno adottati i seguenti accorgimenti:

  • utilizzo di macchine operatrici a norma sottoposti a periodici controlli e manutenzioni;
  • predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali sversamenti accidentali per il loro trattamento a monte dello scarico in corpo idrico;
  • dovranno essere evitate contaminazioni da calce durante le operazioni di getto dei calcestruzzi per la realizzazione delle opere in alveo, mediante l’utilizzo di vasche di raccolta delle acque di esubero od in alternativa utilizzando cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;
  • i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante conferimento ad idoneo sito di trattamento.

26. Si fa divieto di utilizzare il laghetto che fungerà da bacino di accumulo dell’impianto in progetto a fini di pesca e di introdurre fauna ittica nel laghetto medesimo, in quanto ciò determinerebbe un aumento del carico organico delle acque invasate nel bacino con ripercussioni sulla qualità dei corpi idrici ricettori delle acque scaricate dalla centrale.

27. Al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque dovute al funzionamento delle macchine idrauliche nella centrale, per il funzionamento delle turbine dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili. A tale scopo dovrà essere preventivamente inviata ad ARPA e AUSL territorialmente competenti copia della scheda tecnica degli stessi lubrificanti, per l’approvazione all’uso.

28. Al fine di verificare il mantenimento dei caratteri qualitativi dei corpi idrici interessati dovrà essere concordato con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna un piano di monitoraggio che indicativamente dovrà prevedere un monitoraggio biologico della qualità dei corpi idrici in oggetto da attuarsi attraverso l’applicazione della metodologia IBE e un monitoraggio chimico-fisico attraverso l’applicazione del LIM, fermo restando quanto esplicitamente previsto relativamente alla fauna ittica e alla caratterizzazione degli habitat. Il piano di monitoraggio così approvato definirà anche le modalità di trasmissione dei dati, che comunque dovranno pervenire sia al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione sia alla Provincia di Modena. In funzione dei risultati dei suddetti monitoraggi potranno essere stabiliti dall’Autorità competente eventuali variazioni in aumento del DMV da rilasciare in alveo.

29. Ai fini di garantire la tutela dell’ecosistema fluviale e della fauna ittica si prescrive che vengano applicate le seguenti disposizioni:

1. Fase di cantiere:

1.1. Durante il periodo 20 Novembre – 31 Maggio non deve essere effettuata alcuna operazione in alveo.

1.2. Nei punti/tratti di alveo interessati da lavori devono essere ricostituite le tipologie di habitat presenti allo stato ante operam, così come riscontrabili nella relazione specialistica ambientale che deve essere prodotta secondo quanto prescritto al successivo punto 2.2 a.

1.3. La Provincia (U.O. Programmazione Faunistica) deve essere informata con almeno 15 giorni di anticipo delle date di inizio di ogni operazione in alveo onde provvedere agli interventi di cattura del pesce eventualmente necessari i cui costi saranno a carico del concessionario. A tal fine si specifica che non può essere eseguita alcuna operazione in alveo senza che sia stato preventivamente eseguito il recupero della fauna ittica ai sensi della L.R. 11/93.

1.4. Deve essere redatto, a cura di professionista qualificato, un idoneo piano di ricostituzione della vegetazione della fascia riparia interessata da lavori al fine di ripristinare le condizioni di ombreggiamento ante operam. Tale piano deve essere consegnato alla Provincia (U.O. Programmazione Faunistica) entro la data di avvio dei lavori e deve prevedere l’inizio delle piantumazioni alla prima stagione utile dopo la chiusura del cantiere.

2. Fase di esercizio:

2.1. L’idoneità dei rilasci in relazione al mantenimento delle attuali ottime condizioni del popolamento ittico e della continuità fluviale deve sempre essere garantita fra i diversi habitat e lungo tutto il tratto interessato e verificata mediante l’attività di monitoraggio descritta al punto 2.2. ed eventualmente corretta mediante variazioni stagionali nei rilasci, ovvero mitigata tramite innalzamento dell’obbligo ittiogenico previsto al successivo punto 4; il titolare della concessione è inoltre tenuto a mettere in atto un idoneo monitoraggio dei tratti derivati al fine di poter tempestivamente avvisare la Provincia (U.O. Programmazione Faunistica) qualora si verificassero condizioni di interruzione della continuità fluviale (acqua raccolta in pozze non comunicanti fra loro) con conseguente intrappolamento del pesce.

Ogni operazione che possa comportare diminuzione del tirante deve essere effettuata con manovre che portino ad una diminuzione graduale dell’alveo bagnato in maniera da evitare l’intrappolamento del pesce in zone morte.

Qualora dovessero verificarsi morìe di pesce dovute ad accesso in alveo di mezzi non autorizzati, prelievo idrico in eccesso, mancata comunicazione in seguito al verificarsi di condizioni di interruzione della continuità fluviale, il titolare della concessione è tenuto al risarcimento del danno causato tramite l’acquisto di materiale ittico secondo modalità e quantità idonee alla compensazione dell’impatto che la Provincia (U.O. Programmazione Faunistica) stabilirà a seguito di sopralluogo di verifica.

2.2. Deve essere garantito il mantenimento dei valori di alveo bagnato e dei parametri di diversità di mesohabitat tali da poter mantenere, come minimo, un popolamento ittico strutturato per specie e classi d’età quale si riscontra alla situazione ante operam; a tal fine si prescrive la seguente attività di monitoraggio:

  1. esecuzione di mappatura degli habitat ante operam (prima dell’apertura del cantiere) che dovrà essere eseguita mediante rilievo in campo dell’intero tratto derivato dei due corpi idrici esprimendo in percentuale e tramite elaborazione cartografica la localizzazione ed abbondanza relativa delle tipologie di habitat fluviale presenti;
  2. campionamento ittico di tipo quantitativo mediante elettropesca da eseguirsi prima dell’inizio dei lavori in un numero minimo di due stazioni (almeno una per ciascun corpo idrico derivato) rappresentative dell’intero tratto;
  3. campionamento ittico di tipo quantitativo mediante elettropesca delle stazioni utilizzate per il campionamento ante operam a cadenza annuale per i primi tre anni di esercizio; dopo il terzo anno dovranno essere eseguiti campionamenti ittici aventi le medesime caratteristiche ad anni alterni a partire dal quinto anno di esercizio.

Le modalità e date di esecuzione dei monitoraggi sopra elencati dovranno essere preventivamente concordate nel dettaglio con la Provincia (U.O. Programmazione Faunistica), cui dovranno essere trasmessi con cadenza trimestrale i dati rilevati.

I dati relativi al monitoraggio sopra descritto dovranno essere altresì trasmessi al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna.

I campionamenti tramite elettropesca di cui alle lettere b) e c) dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Provincia (U.O. Programmazione Faunistica) ed eseguiti da personale abilitato all’utilizzo di generatori per elettropesca .

2.3. La Provincia (U.O. Programmazione Faunistica) deve essere tempestivamente informata di eventuali lavori in alveo dovuti a qualsiasi tipo di operazione, onde provvedere agli interventi di cattura del pesce eventualmente necessari; dette operazioni devono essere effettuate al di fuori del periodo 1 Novembre – 30 Giugno di ogni anno.

2.4. I passaggi destinati al deflusso del DMV dovranno essere mantenuti sempre sgombri da materiale di trasporto, lapideo o di altra natura, tramite opportuni interventi di controllo e pulizia nel corso dell’anno.

3. Scala di risalita per pesci:

L’opera di risalita per pesci, da realizzare in corrispondenza della briglia presente sul Fosso della Capanna presso l’opera di presa, dovrà risultare efficiente per tutto l’anno con particolare attenzione al periodo riproduttivo della trota fario (Salmo (trutta) trutta); a tal fine sono individuate le seguenti prescrizioni:

3.1. Le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione e collaudo della scala di risalita dovranno essere eseguite da personale tecnico con approfondita e comprovata esperienza in materia, la cui scelta dovrà essere effettuata prima dell’inizio dei lavori dal titolare la concessione concordandola con la U.O. Programmazione faunistica della Provincia di Modena a seguito di valutazione dei curricola professionali. Il progetto esecutivo dovrà essere altresì trasmesso al Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po.

3.2.  Durante la prima stagione riproduttiva utile successiva all’avvio dell’impianto deve essere verificata l’effettiva funzionalità delle opere in relazione alla risalita della trota fario durante il periodo riproduttivo tramite campionamento mediante nassa o marcatura/ricattura. Tempi e modi di detto campionamento dovranno essere preventivamente concordati con la U.O. Programmazione faunistica che dovrà autorizzare l’impiego delle nasse; i risultati di tale monitoraggio devono essere inviati alla U.O. Programmazione faunistica della Provincia e al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna che avranno facoltà di richiedere adeguamenti strutturali qualora le opere non risultassero pienamente efficaci.

3.3.  Al fine di garantire nel tempo la funzionalità della scala di risalita dovrà essere previsto un piano di monitoraggio costituito da campionamenti mediante nassa o marcatura/ricattura a cadenza biennale a partire dal 2° anno successivo al collaudo. Tempi e modi di detto campionamento dovranno essere preventivamente concordati con la U.O. Programmazione faunistica che dovrà autorizzare l’impiego delle nasse; i risultati di tale monitoraggio devono essere inviati alla U.O. Programmazione faunistica della Provincia e al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna che avranno facoltà di richiedere adeguamenti strutturali qualora le opere non risultassero pienamente efficaci.

3.4. Devono essere previsti almeno due sopralluoghi/anno (indicativamente nei mesi di Maggio e Settembre) finalizzati alla manutenzione ordinaria della scala di risalita, onde verificare lo stato di conservazione delle opere e provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria eventualmente necessari. Le date dei sopralluoghi dovranno essere comunicate in anticipo alla U.O. Programmazione faunistica della Provincia; altresì se ne dovranno comunicare gli esiti.

3.5. In conseguenza di eventi straordinari in grado di compromettere in tutto o in parte la funzionalità della scala di risalita dovranno essere programmati interventi di manutenzione straordinaria, in caso di temporaneo non funzionamento delle opere di risalita dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla U.O. Programmazione faunistica della Provincia.

4. Obblighi ittiogenici

A titolo compensativo della diminuita capacità ittiogenica dei corsi idrici derivati, ai sensi dell’art. 10 del RD 8 ottobre 1931 n. 1604, entro il 31 Gennaio di ogni anno a partire dall’anno di avvio dell’impianto, il concessionario deve versare alla Provincia di Modena un “obbligo ittiogenico” da destinare ad attività di tutela della fauna ittica, quantificato secondo i seguenti importi:

Fosso dei Mulini

Lunghezza tratto derivato 697 m

Larghezza Media 2,9 m

Stima area bagnata sottesa alla derivazione: 2.021,3 m2

Costo trota fario 0+ all’unità: 0,15 euro

Ripopolamento compensativo (unità trota fario 0+ per m2): 1

2021,3 x 0,15 = euro 303,19 annui

Fosso delle Capanne

Lunghezza tratto derivato 805 m

Larghezza Media 4,5 m

Stima area bagnata sottesa alla derivazione: 3.662,7 m2

Costo trota fario 4/6 all’unità: 0,15 euro

Ripopolamento compensativo (unità trota fario 0+ per m2): 0,5

3.662,7 x 0,15 x 0,5 = euro 274,70 annui

Gli importi dovranno essere ricalcolati con scadenza triennale a partire dal primo anno di applicazione, adeguandoli al costo unitario di trota fario 0+

30. Gli interventi di compensazione per la trasformazione del bosco ai sensi della Delibera di G.R. n. 549/2012, dovranno essere realizzati a cura del proponente conformemente allo specifico progetto di data 31 luglio 2013 e relative integrazioni di data 3 ottobre 2013.

31.  Le opere a verde previste dal progetto andranno monitorate con controlli periodici allo scopo di verificarne l’efficacia e di garantire il conseguimento degli obiettivi paesaggistici e naturalistici previsti. A tal fine i nuovi impianti vegetazionali dovranno essere assistiti per almeno 3 anni con irrigazione di soccorso, risarcimenti delle fallanze e sfalcio periodico delle infestanti.

32. Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bologna, che si riportano di seguito:

  • Che per l’edificio della cabina elettrica, analogamente all’edificio della centrale, la copertura venga realizzata in piagne, gli infissi siano realizzati in legno e i paramenti in sasso locale stuccati con malta di calce.
  • Per quanto possibile andranno rivestiti con pietra locale anche i muri di contenimento del terreno, i manufatti già esistenti attualmente in cls e quelli da realizzare come sbarramenti, canali di carico e scarico e scala di risalita per i pesci.
  • Per le nuove realizzazioni, ove possibile, invece si raccomanda il ricorso al combinato legname/pietrame, secondo i moderni criteri dell’ingegneria naturalistica.
  • Per quanto possibile di collocare le aree di cantiere per la derivazione in oggetto al di fuori dell’ambito tutelato (i 150 m di rispetto) come pure ridurre al minimo indispensabile, all’interno dell’ambito di tutela, gli spazzi pavimentati.
  • La carrareccia di accesso alla centrale non dovrà superare i 3,50 m di larghezza, inoltre dovrà essere rivestita di solo materiale secco drenante opportunamente livellato e compattato. Si dovranno ridurre al minimo le sedi pavimentate in cls o con materiali impermeabili.
  • Si raccomanda di mitigare l’impatto visivo di tutte le opere emergenti mediante piantumazione di siepi ed essenze autoctone per un miglior inserimento nell’ambito tutelato.

33. Dovranno essere attuate le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna, che si riportano di seguito:

- Tutti gli interventi che comportano modifiche del sottosuolo dovranno essere sottoposti a controllo archeologico in corso d’opera. Tale controllo, con documentazione grafica e fotografica delle sezioni esposte, dovrà essere realizzato da ditte specializzate, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e senza alcun onere a suo carico.

Nel caso in cui durante lo scavo assistito si rinvengano depositi archeologici e/o resti strutturali, sarà necessario procedere a indagini stratigrafiche estensive, al fine di conoscere e documentare la reale natura dei manufatti e/o delle strutture eventualmente rinvenuti, nonché per verificare la compatibilità dell’intervento progettato con le attività di tutela e di conservazione dei resti archeologici. A tali indagini, secondo le modalità che verranno indicate dalla Soprintendenza, dovrà seguire il rilevo estensivo, la documentazione grafica e fotografica di quanto emerso, nonché la redazione di una relazione finale ragionata; i materiali recuperati dovranno essere lavati e sistemati in idonei contenitori, con la possibilità di provvedere ad un adeguato restauro laddove sarà ritenuto necessario. Si segnala infine l’opportunità che venga prevista la divulgazione dei dati di scavo tramite una pubblicazione scientifica coordinata dalla Soprintendenza. La data prevista per l’inizio delle indagini dovrà essere comunicata con congruo anticipo alla Soprintendenza assieme al nominativo della ditta incaricata, la quale è tenuta a prendere contatti con il funzionario responsabile per concordare le modalità di intervento.

34. I muri a secco ed i sentieri pavimentati in pietra di valore storico interferiti dal tracciato delle opere in progetto andranno ricostruiti utilizzando gli elementi lapidei originari come da documentazione presentata nelle integrazioni di febbraio 2010 (censimento e rilievi di dettaglio dei manufatti) e secondo le modalità specificate nella documentazione integrativa in parola.

35. Per il contenimento dell’impatto acustico e delle vibrazioni generate dall’opera oggetto di valutazione, in fase di realizzazione dovranno essere adottate le soluzioni progettuali descritte al paragrafo 6.4 - Impatti dovuti al rumore - del SIA che di seguito si riportano:

  • isolamento della sala macchine dai blocchi adiacenti per mezzo di muri doppi con masse differenti e con lana di vetro nelle intercapedini;
  • porte insonorizzate;
  • pavimenti posati su uno strato di lana di vetro;
  • controsoffitto con caratteristiche fonoassorbenti;
  • componenti rotanti della turbina equilibrati dinamicamente;
  • generatore sincrono brushless raffreddato ad acqua;
  • moltiplicatore con ingranaggi di precisione;
  • cassa turbina e moltiplicatore fortemente irrigiditi per evitare fenomeni di risonanze e vibrazioni.

36.  Durante le fasi di esercizio dell’impianto dovrà essere realizzato un monitoraggio acustico della durata di 24 ore presso l’abitazione più esposta, che risulta essere quella indicata con R2 in località La Piana, in condizioni di funzionamento a regime dell’impianto, al fine di verificare l’effettivo rispetto dei limiti di immissione assoluta e differenziale, nei due periodi diurno e notturno. Le modalità di realizzazione dei monitoraggi andranno concordate con Arpa e con il Comune di Pievepelago, cui andranno forniti i risultati delle misure effettuate.

c) di dare atto che l’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i. e della LR 26/2004 verrà rilasciata dalla Provincia di Modena a conclusione della presente procedura di VIA;

d) di dare atto che i pareri di competenza della Provincia di Modena, del Comune di Pievepelago e dell’Ente di gestione Parchi e Biodiversità Emilia Centrale ai sensi dell’art. 18, comma 6 della LR 9/99 e s.m.i. sono compresi all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

e) di dare atto che il Comune di Pievepelago ha rilasciato l’Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’DLgs 42/2004 e contestuale Autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi del DLgs 227/2001 e LR 21/2011 con nota prot. n. 951 del 17/02/2014 che costituisce l’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

f) di dare atto che il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna previsto dall’art. 146 del DLgs 42/2004 è compreso all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

g) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna ha rilasciato il parere di competenza previsto dal DLgs 42/2004 con nota prot. n. 1129 del 28 gennaio 2013 che costituisce l’Allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

h) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po ha rilasciato la concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi del R.R. 41/2001, e contestuale concessione di occupazione di aree demaniali e nullaosta idraulico ai sensi del TU 523/1904 e LR 7/2004 con Determinazione n. 6043 del 8/05/2014 a firma del Responsabile Gianfranco Larini, che costituisce l’Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

i) di dare atto che l’Autorità di Bacino del Po ha rilasciato il parere di competenza ai sensi del R.R. 41/2001 con nota prot. n. 827/4.1 del 28 gennaio 2013, che costituisce l’Allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

j) di dare atto che il parere di competenza della Provincia di Modena, dell’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Centrale e del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna ai sensi del RR 41/2001 sono compresi all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

k) di dare atto che l’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linea elettrica ai sensi della LR 10/93 e s.m.i. verrà rilasciata dalla Provincia di Modena a conclusione della presente procedura di VIA e confluirà con i relativi pareri di legge nell’Autorizzazione Unica ex DLgs 387/2003 ed ex LR 26/2004 di cui alla lettera c);

l) di dare atto che la Provincia di Modena ha rilasciato la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e della LR 7/2004 con nota prot. n. 26983 del 7 marzo 2014, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. 213304 del 20 maggio 2014, che costituisce l’Allegato 6 parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;

m) di dare atto che l’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Centrale ha rilasciato il parere in merito alla Valutazione di Incidenza previsto dalla DGR n. 1191 del 30/07/2007 con nota prot. n. 1216/104 del 9 settembre 2013 che costituisce l’Allegato 7 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

n) di dare atto che il Nullaosta in base al Piano Territoriale del Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese previsto dalla LR 6/2005 e s.m.i. di competenza dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale è compreso all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

o) di dare atto che la Comunità Montana del Frignano (ora Unione dei Comuni del Frignano) ha rilasciato l’Autorizzazione all’esecuzione dei lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923 e alla LR 3/99 con nota prot. n. 3119 del 24 giugno 2013 che costituisce l’Allegato 8 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

p) di dare atto che il Comune di Pievepelago ha rilasciato il permesso di costruire ai sensi della LR 31/2002 con atto n. 1/2014 del 24 marzo 2014 che costituisce l’Allegato 9 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

q) di dare atto che i pareri sul permesso di costruire, ai sensi della LR 31/2002, di competenza dell’AUSL di Modena e Arpa Sezione provinciale di Modena, che non hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi si intendono positivi ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

r) di dare atto che la Variante urbanistica di competenza del Comune di Pievepelago dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla conclusione della presente procedura a pena di decadenza, come disposto dall’art. 17, comma 3 della LR 9/99 e successive modifiche ed integrazioni;

s) di dare atto che il parere integrato sulla Variante urbanistica ai sensi della LR 31/2002 di competenza di AUSL di Modena e Arpa Sezione provinciale di Modena, che non hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi si intendono positivi ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

t) di dare atto che ai sensi dell’art. 15, punto 2 del DM 10 settembre 2010 le autorizzazioni comprese nella presente Valutazione di Impatto Ambientale assumeranno efficacia immediata all’atto del rilascio dell’Autorizzazione Unica ex DLgs 387/2003 da parte dell’Amministrazione provinciale competente;

u) di stabilire ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni che il progetto oggetto della presente valutazione dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla sua assunzione definitiva, salvo proroghe debitamente concesse su istanza del proponente;

v) di dare atto che a seguito della richiesta di cambio della titolarità della domanda ricevuta dai proponenti Serafini Fabiana e Serafini Fabio la presente valutazione di impatto ambientale viene rilasciata alla Società “Serafini Energia s.n.c. di Fabiana e Fabio Serafini” con sede a Pievepelago in Via Tagliole n. 44;

w) di trasmettere, per quanto detto al unto precedente, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società Serafini Energia s.n.c.;

x) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Modena, al Comune di Pievepelago, alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, al Servizi Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po di Modena, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, all’Autorità di Bacino del Po, all’AUSL di Modena, all’ARPA Sezione provinciale di Modena, All’Unione dei Comuni del Frignano, all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna, alla Soprintendenza Archeologica per l’Emilia-Romagna, all’Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, al Dipartimento per l’Energia del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, all’Aeronautica Militare, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio USTIF e ad HERA di Modena;

y) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

z) di pubblicare il presente atto su sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

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