n.321 del 09.10.2024 (Parte Seconda)
Eventi meteorici settembre 2024: ulteriori disposizioni in materia ambientale
Visti:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- l’Ordinanza n. 1100/2024 del Capo del dipartimento della Protezione Civile “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini”;
Dato atto che l’art. 3 comma 1 dell’Ordinanza 1100/2024 prevede che il Commissario delegato, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, possa derogare alle norme elencate nell’Ordinanza stessa;
Richiamata l’Ordinanza n. 125 del 19/09/2024 “Evento meteorico settembre 2024 - disposizioni urgenti per la gestione dei materiali e dei rifiuti” emessa ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 - in qualità di presidente f.f. della Regione Emilia-Romagna;
Considerato che:
- i primi accertamenti sui materiali e rifiuti prodotti dagli eventi meteorici hanno rilevato la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti costituiti da materiali vegetali frammisti a fanghi, limi e terre;
- sulla base delle prime ricognizioni condotte nei territori colpiti dagli eventi meteorici eccezionali sono emerse diverse situazioni di criticità presso gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, i quali hanno subito allagamenti e danni o sono stati investiti da flussi di reflui anomali per quantità e composizione;
Ritenuto necessario:
- dettare ulteriori disposizioni ad integrazione dell’Ordinanza n. 125 del 19/09/2024 per la gestione dei rifiuti e dei materiali derivanti dagli eventi meteorici di settembre 2024;
- prevedere, in ragione delle eccezionali condizioni sopra descritte, un temporaneo regime di deroga per quanto riguarda gli scarichi dei depuratori di acque reflue urbane;
Acquisito formalmente con Prot. 08/10/2024.1135240 il parere dell’Agenzia regionale prevenzione ambiente energia (ARPAE), quale organo tecnico della Regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;
Dato atto dei pareri allegati;
1) il gestore del servizio rifiuti urbani, anche avvalendosi di aziende specializzate dallo stesso individuate ancorché non in possesso di autorizzazione alla gestione di rifiuti, o di mezzi d’opera di proprietà di terzi, è autorizzato ad effettuare operazioni di trattamento (pulizia, separazione, triturazione, ecc.) dei rifiuti, anche nei siti di primo raggruppamento, finalizzate alla produzione di materiali End of Waste per la loro successiva valorizzazione;
2) al fine di definire puntualmente i quantitativi e l’ubicazione dei rifiuti di origine alluvionale, il gestore del servizio rifiuti urbani, in collaborazione con i Comuni e con l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, effettua, entro il 31 dicembre 2024, la ricognizione di quanto raccolto presso i punti di primo raggruppamento redigendone il quadro complessivo e trasmettendolo all’Area Rifiuti e bonifica siti contaminati, Servizi pubblici dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna, all’indirizzo di posta certificata servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it;
3) la mappatura dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali non classificati ab origine come rifiuto (limi e terre), raccolti presso i punti di primo raggruppamento, è effettuata, entro il 31 dicembre 2024, dai Comuni, che trasmettono le informazioni relative all’ubicazione ed ai quantitativi all’Area Rifiuti e bonifica siti contaminati, Servizi pubblici dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna, all’indirizzo di posta certificata servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it;
4) la produzione di materiale vegetale dalle operazioni End of Waste di cui punto 1) potrà aver luogo anche a seguito di sola ispezione visiva; la produzione di terre End of Waste, di cui al medesimo punto 1), è subordinata alla caratterizzazione da effettuarsi secondo le modalità definite all’Allegato A alla presente Ordinanza desunto, per la parte di interesse, da quanto prodotto da ARPAE per la gestione dei rifiuti e dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali del maggio 2023; il reimpiego delle terre è prioritariamente operato dai Comuni ove le stesse sono territorialmente ubicate e in caso di non interesse del Comune o di Provincia o Città Metropolitana rimane nella disponibilità del gestore del servizio pubblico dei rifiuti che ne valorizza per quanto possibile il reimpiego;
5) la gestione del materiale vegetale prelevato dai corsi d’acqua sarà di competenza del gestore del servizio rifiuti urbani qualora classificato come rifiuto, mentre il materiale vegetale pulito resta di pertinenza dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile o di altri soggetti abilitati al prelievo dello stesso;
6) la gestione dei rifiuti e dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali deve essere completata entro il 31 dicembre 2025;
7) dovranno essere mantenute la completa tracciabilità dei rifiuti di cui ai punti 2), 4) e 5) e dei materiali di cui al punto 3), in tutte le fasi gestionali (dalla ricognizione iniziale allo smaltimento, all’avvio al recupero o all’utilizzo finale). I documenti di tracciabilità dovranno riportare le opportune informazioni circa il Comune ed il luogo di raccolta e la connessione alla gestione dell’emergenza metereologica;
8) gli impianti fognario-depurativi di acque reflue urbane e i relativi scarichi, ricadenti nei territori oggetto della presente ordinanza e colpiti dagli effetti degli eventi meteorici eccezionali (allagamenti, danneggiamenti o ricezione di flussi anomali per quantitativi o composizione), sono autorizzati, per il tempo strettamente necessario al ripristino delle normali condizioni operative, e comunque entro il termine di vigenza della presente Ordinanza, a derogare ai limiti e alle prescrizioni previste dalle vigenti autorizzazioni per gli scarichi delle acque reflue, non attuabili a causa dei predetti eventi;
9) ARPAE Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;
10) che la presente ordinanza ha efficacia per il periodo corrispondente a quello dello stato di emergenza ed è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
11) la presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle Prefetture, ad ATERSIR, ai Comuni, alle Province/Città Metropolitana, ad ARPAE, alle AUSL, nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna.