n.286 del 28.09.2022 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 e 16 - Autodemolizioni La Badia S.R.L. - Domanda 25/10/2021 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione aree verdi, dalle falde sotterranee in comune di Langhirano (PR), loc. Pilastro. Concessione di derivazione. Proc PR21A0043. SINADOC 29365

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’azienda Autodemolizioni La Badia s.r.l., con sede legale in Provincia di Parma, loc. Pilastro - Via Saragat n. 9 CAP 43010, Comune di Langhirano, PEC labadiaautodemolozioni@pec.it, C.F. 00789880341, la 2 concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR21A0043, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 60;

– ubicazione del prelievo: Comune Langhirano, Località Pilastro Dati catastali: foglio 1 mappale 497 di proprietà del richiedente; coordinate UTM RER x 602.065; y: 949.144;

– corpo idrico interessato: Codice: 0080ER-DQ1-CL, Nome: Conoide Parma Baganza - libero (alimentazione appenninica);

– destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi;

– portata massima di esercizio pari a l/s 2;

– volume d’acqua richiesto pari a mc/annui 569,4;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2031;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-4380 del 31/8/2022

(omissis)

Articolo 5 - Durata della concessione/rinnovo/rinuncia

  • 1. La concessione è valida fino al 31/12/2031.
  • 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
  • 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
  • 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)

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