SUPPLEMENTO SPECIALE N.263 DEL 04.04.2019

Relazione

L’Accademia Nazionale dell’Agricoltura con sede a Bologna, è un ente privato (Fondazione) senza finalità di lucro, di rilevante interesse pubblico, rivolto alla costante evoluzione del ruolo dell’agricoltura per l’economia del Paese, alla promozione della cultura agraria e rurale, alla divulgazione, istruzione e formazione in campo agricolo, alla ricerca scientifica connessa alla promozione delle scienze agrarie, alla tutela e valorizzazione del territorio del paesaggio e dell’ambiente, alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione delle testimonianze di interesse storico, quindi pertinenti all’evoluzione agricola e rurale, comprese le biblioteche e gli archivi storici.

La Fondazione è gestita, con modalità di tipo associativo, dagli accademici, cooptati tra le persone distintesi nelle scienze e nelle attività oggetto della fondazione.

Nel tempo essa ha svolto e tuttora svolge importanti attività di divulgazione scientifica. L’Accademia, inoltre, è depositaria di un rilevante patrimonio bibliografico e documentale di carattere storico e culturale riguardante le scienze agrarie, lo studio del territorio rurale e l’economia e la politica agraria. Questo patrimonio rappresenta una risorsa a disposizione degli operatori sia del mondo agricolo regionale, sia a livello scientifico che produttivo.

La Regione Emilia-Romagna ha tra i propri scopi statutari la tutela dell’ambiente e promuovere l’innovazione ed il progresso scientifico e tecnologico, anche nel settore dell’agricoltura, nel quale esercita un ruolo fondamentale di promozione e innovazione.

Con la presente legge la Regione individua nell’Accademia Nazionale di Agricoltura un soggetto particolarmente qualificato nel perseguimento delle finalità predette, meritevole di un sostegno che si concretizza in un contributo economico “una tantum” per lo svolgimento delle proprie attività nell’ambito regionale.

RELAZIONE AGLI ARTICOLI

Con l’art. 1 sono individuate le finalità e i presupposti dell’adesione della Regione alla fondazione, con riferimento alle sue attività di interesse pubblico e agli scopi istituzionali che esse contribuiscono a realizzare.

Con l’art. 2 si stabiliscono le condizioni dell’adesione, con riferimento alle previsioni dell’art. 64 dello Statuto regionale, richiedendo che l’organizzazione e l’attività dell’ente siano conformi ai principi statutari della Regione e che non sia perseguito scopo di lucro.

Con l’art. 3 si indica l’entità del contributo in 50.000,00 Euro da erogare nel 2019, al fine di ottenere il riconoscimento quale componente sostenitore ai sensi dell’art. 4 dello statuto della fondazione stessa. La qualifica ha carattere onorifico e non conferisce diritti nell’amministrazione dell’ente.

Con l’art. 4 sono individuati i mezzi per la copertura finanziaria della legge.

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