n.442 del 23.12.2020 periodico (Parte Seconda)

Emergenza COVID-19 - Posticipo, in via straordinaria, della data di avvio dei saldi invernali 2020-2021

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e ss.mm.ii. di riforma della disciplina del commercio e, in particolare, l'art. 15, comma 6;

- la L.R. 5 luglio 1999 n. 14 e ss.mm.ii. di attuazione della riforma del commercio nella Regione Emilia-Romagna, ed in particolare l'art. 15, in cui si dispone che la Giunta regionale definisce le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dal comma 6, dell'art. 15 del suddetto Decreto legislativo;

Dato atto che, in base agli orientamenti assunti in sede di Tavolo Tecnico interregionale del commercio tenutosi nell'ambito della Conferenza delle Regioni del 24 maggio 2016, con propria deliberazione n. 1804/2016, che qui si richiama, si è stabilito che le vendite promozionali saranno effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) non possano essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento;

2) rimane confermata la prescrizione contenute nell'art. 15 del D.lgs. n. 114/98 in tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita;

3) le vendite di fine stagione o saldi invernali si svolgeranno a partire dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania e che nel caso in cui detto giorno coincida con il lunedì l'inizio di detti saldi sarebbe anticipato al sabato, i saldi estivi, avranno inizio dal primo sabato di luglio e detti periodi avranno una durata massima di sessanta giorni;

4) di confermare tutte le altre prescrizioni contenute nell'allegato "A" della propria deliberazione n. 1732/1999 in riferimento alle vendite di fine stagione, come modificata dalla propria deliberazione n. 1780/2013;

Dato altresì atto che il divieto cui al punto 1) del disposto della sopracitata propria deliberazione n. 1804/2016 è stato trasposto in legge regionale, nello specifico al comma 2, dell’articolo 22, della legge regionale n. 25 del 2017, che ha disposto quanto segue: 

<2. Non possano essere effettuate, nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.>;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed i successivi provvedimenti statali di proroga dello stato emergenziale;

Dato atto che in considerazione della situazione emergenziale in atto nel periodo estivo:

- con L.R. n. 1/2020 “MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E SOCIALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N.3 DEL 1999, N. 40 DEL 2002, N. 11 DEL 2017 E N. 13 DEL 2019” all’art. 8 “Deroga all' articolo 22, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2017”, comma 1, si è stabilito che: < 1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 22, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), per l'anno 2020 sono consentite le vendite promozionali per il periodo antecedente i saldi estivi>;

- con propria deliberazione n. 674 del 15/6/2020 si è stabilito, in via straordinaria, di posticipare la data di avvio dei saldi estivi 2020 al 1 agosto 2020, fermo restando la durata massima di sessanta giorni;

Considerato il perdurare dell’emergenza derivante dal rischio COVID-19 ed il verificarsi nel periodo autunnale-invernale della “cd. seconda ondata”;

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 che, in ragione dell’evoluzione di contagi, ha previsto specifiche misure di mitigazione del rischio COVID-19 in relazione ai livelli di rischio e agli scenario diversificati dei territori regionali (cd. aree gialle, arancioni e rosse);

Ravvisata la condizione di grave difficoltà che le imprese commerciali stanno attraversando a causa della pandemia in atto, con particolare riferimento a quelle dell’abbigliamento e calzature;

Vista la nota del 4 novembre 2020, registrata in atti al Prot. 718519/2020, a firma congiunta delle Associazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative del settore, con cui hanno richiesto, in relazione alla grave crisi determinatasi a causa della diffusione del covid-19 ed a seguito di verifiche con le categorie direttamente interessate, di valutare l’opportunità, esclusivamente per la stagione dei saldi invernali 2020-2021, di sospendere il divieto di vendite promozionale nei 30 giorni antecedenti la data di avvio dei saldi e posticipare contestualmente la data di partenza dei saldi invernali all’ultimo sabato del mese di gennaio, ovvero alla data del 30 gennaio 2021, precisando che le due richieste non sono sperabili;

Ritenuto pertanto:

- di stabilire con la presente di posticipare, in via straordinaria, la data di avvio dei saldi invernali 2020-2021 al 30 gennaio 2021;

- di proporre, secondo le previste modalità, all’Assemblea Legislativa, modifica al c. 2 dell’art. 22 della legge regionale n. 25 del 2017 al fine di sospendere, in via straordinaria e limitatamente al periodo antecedente i saldi invernali 2020-2021, il divieto di effettuare, nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento;

Sentiti i rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni di consumatori, delle associazioni maggiormente rappresentative del settore e delle organizzazioni sindacali;

Tutto ciò premesso:

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera n. 450/2007.” e ss.mm.ii.;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Visti infine: 

  • il Decreto Legislativo 14/3/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;
  • la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020–2022”;
  • la propria deliberazione n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla “Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio”;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di stabilire, in via straordinaria, di posticipare la data di avvio dei saldi invernali 2020-2021 al 30 gennaio 2021, fermo restando la durata massima di sessanta giorni;

2. di dare atto che contestualmente si proporrà all’Assemblea Legislativa, una modifica al c. 2 dell’art. 22 della legge regionale n. 25 del 2017 al fine di sospendere, in via straordinaria e limitatamente al periodo antecedente i saldi invernali 2020-2021, il divieto di effettuare, nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento;

3. di confermare tutte le altre prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni in riferimento alle vendite di fine stagione;

4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina