n.294 del 08.10.2014 periodico (Parte Seconda)

Rilascio di concessione preferenziale di derivazione con procedura semplificata da acque sotterranee in località Polo industriale del comune di Finale Emilia (MO) per uso irrigazione area verde stabilimento - Prat. FE07A0107

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

 a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, la Società Asfalti Zaniboni S.a.s. di Zaniboni Aldo & C., C.F./P.I. 01645130368 con sede in Via Napoli n. 14 del Comune di Finale Emilia (MO) la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di tipo preferenziale, codice FE07A0107 a mezzo di un pozzo, situato in località Polo Industriale - Via Napoli n. 14 del Comune di Finale Emilia (MO) su terreno di proprietà del medesimo e censito al N.C.E.U. foglio n. 107 mappale n. 123, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X= 677.512, Y= 966.226, da destinarsi ad uso irrigazione area verde stabilimento;

(omissis)

k) di approvare il disciplinare di concessione - che è parte integrante del presente atto - contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 20/09/2014 n. 12997;

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione

La concessione, ai sensi delle disposizioni vigenti, è rilasciata fino al 31 dicembre 2015, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Nel caso in cui, invece, al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario potrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, ai sensi del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

(omissis)

Art. 7 - Cause di decadenza

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell’art. 32 R.R. n. 41/2001:

a) la destinazione d’uso diversa da quella concessa;

b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;

c) il mancato pagamento di due annualità del canone;

d) il non presentarsi entro il termine assegnato dal Servizio per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione e del cartello identificativo, previo pagamento della cauzione, del canone anticipato, di eventuali canoni arretrati e importi integrativi delle spese di legge secondo gli importi indicati;

e) subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera e) sopra citata la decadenza è immediata. (omissis)

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