n.136 del 30.07.2012 (Parte Seconda)

Disposizioni in merito all'operato delle Forze armate nelle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia

IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.L. n. 74/2012

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisionali urgenti, ad istituire in loco, ovvero presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del dipartimento della Protezione Civile;

- l’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 3/2012, ai sensi del quale la DI.COMA.C, relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna, è stata autorizzata ad operare per il tramite delle strutture della Regione, costituenti parte integrante della DI.COMA.C stessa;

- l’art. 7, comma 1, dell’OCDPC n. 3/2012, come modificato dall’art. 2 dell’OCDPC n. 9 del 15 giugno 2012, ai sensi del quale agli oneri finanziari connessi alle iniziative d’urgenza di cui alla medesima OCDPC n. 3/2012 ed alla precedente OCDPC n. 1/2012 si fa fronte a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio 2012 nel limite di € 34.900.000,00 per le province delle tre Regioni colpite dagli eventi sismici;

- l’art 1 comma 1 dell’Ocdpc n. 9 del 15 giugno 2012: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per gli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara,Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012” del15 giugno 2012 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2012, di seguito riportati:

1. AI fine di assicurare i necessari interventi di soccorso e le attività necessarie al superamento della situazione di emergenza, nonché la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori colpiti dal sisma, per impedire condotte criminose, è autorizzato l'impiego, a decorrere dal 10 giugno 2012 e sino al 29 luglio 2012, di un contingente di 300 militari delle Forze armate che agiscono ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. AI personale di cui ai presente comma, per i giorni di effettivo impiego, sono attribuiti l'indennità giornaliera onnicomprensiva e il limite individuale medio mensile di compenso per lavoro straordinario individuati dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 e dell'articolo 33, comma 19, della legge 12 novembre 201 1, n. 183.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 632.775,00 si provvede a valere sulle risorse stanziate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.45301 del 22 maggio 2012 mediante aperture di credito in favore di un funzionario delegato individuato dal Ministero della difesa.

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. n./TEREM/0053953 del 27 luglio 2012 con la quale d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario Delegato è stato richiesto al Comando Operativo di Vertice Interforze il mantenimento dell’assetto di personale di FF.AA previsto l’art 1 comma 1 dell’Ocdpc n. 9 del 15 giugno 2012 fino alla data del 10 agosto 2012, e si stabilisce che i costi di dette attività per il periodo dal 30 luglio al 10 agosto 2012 saranno a carico dei fondi assegnati ai sensi del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012;

VISTA la nota del Comando Operativo di Vertice Interforze prot. COI/JSP/12/25927 del 27 luglio 2012;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci

Ritenuto che la necessità di dare piena continuità ed efficacia all’azione delle Forze armate sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000, n.340;

DISPONE

1. di stabilire che i militari delle Forze armate che, in attuazione dell’OCDPC n. 9 del 15 giugno 2012, operano nel territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, sino al 10 agosto 2012, come disposto dal Capo dipartimento della protezione civile, per le contingenti necessità di controllo del territorio e di ordine pubblico, agiscono ai sensi dell'articolo 7 -bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

2. di rinviare ad un eventuale ulteriore provvedimento le disposizioni per il periodo successivo al 10 agosto 2012, previa valutazione delle proposte dei Prefetti e del Comitato Istituzionale e di Indirizzo in merito ai contingenti di personale militare necessario per assicurare continuità nello svolgimento di servizi attinenti la sicurezza del territorio e l’ordine pubblico;

3. che agli oneri finanziari derivanti dalle attività di cui al precedente punto1 si farà fronte con le risorse del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012;

4. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna 28/7/2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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