n.286 del 28.09.2022 periodico (Parte Seconda)

Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di DOP, IGP e STG per prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di DOP e IGP nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale. Abrogazione deliberazione n. 1682/2014

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra l’altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);

- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare la Sezione 2: Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

- il Regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica, fra l’altro, i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) e n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, in particolare il Titolo III “Tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali”, Capo I e Capo II;

- il Decreto ministeriale 14 ottobre 2013, che definisce le disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

- il Decreto ministeriale 6 dicembre 2021, che definisce le disposizioni nazionali concernenti la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Richiamata la propria deliberazione n. 1682 del 27 ottobre 2014 “Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di DOP, IGP e STG relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale”;

Considerato che le citate disposizioni nazionali prevedono, tanto per le DOP e le IGP dei prodotti agricoli e alimentari, quanto per le DOP e le IGP dei prodotti vitivinicoli nonché, a determinate condizioni, per le STG, l’espressione di un parere regionale sulla proposta di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione, da trasmettere al Ministero entro 90 giorni dalla ricezione della domanda;

Dato atto che:

- la citata deliberazione n. 1682/2014 ha definito le procedure per il rilascio del parere regionale riguardante le domande di registrazione e di modifica dei disciplinari delle DOP, IGP e STG, nonché di cancellazione delle DOP e IGP relative a prodotti agricoli e alimentari ottenuti nel territorio regionale;

- il predetto Regolamento n. 2117/2021 ha, fra l’altro, aggiornato la classificazione delle domande di modifica dei disciplinari, comprendendo il caso della modifica temporanea quale modifica ordinaria che consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

- si ritiene opportuno integrare le disposizioni regionali di cui alla più volte citata deliberazione n. 1682/2014 con analoghe procedure concernenti la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e delle IGP dei prodotti vitivinicoli;

Visto l’art. 7 del richiamato Decreto 6 dicembre 2021 che, con riferimento all’attività istruttoria delle Regioni, dispone quanto segue:

- entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, la Regione pubblica l’avviso relativo all’avvenuta presentazione della stessa domanda nel B.U.R., effettua le opportune consultazioni sul territorio, accerta e valuta:

a) la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività di cui all’art. 5, lettera b, c, d), con particolare riguardo alla documentazione comprovante l’esercizio delle deleghe nella relativa assemblea;

b) la completezza della documentazione come individuata all’art. 5, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dai regolamenti (UE) n. 33/2019 e n. 34/2019 e dalle vigenti norme nazionali;

- terminata l’istruttoria trasmette al ministero il proprio parere e, in caso di esito positivo:

a) l’estratto del B.U.R. contenente la pubblicazione di cui al citato comma 1;

b) se del caso, la proposta del disciplinare e del documento unico aggiornati alla luce della propria valutazione;

Considerato che:

- le domande di modifica temporanea, proprio in ragione della loro definizione, rivestono abitualmente carattere di urgenza;

- è pertanto opportuno semplificare le procedure per l’espressione del parere regionale, procedendo all’espressione del parere tramite comunicazione del Responsabile del settore competente al soggetto richiedente e al Ministero, contenente la ricostruzione delle motivazioni che originano la domanda di modifica temporanea e i motivi per i quali la modifica sia classificabile come tale;

Ritenuto pertanto necessario:

- definire una procedura che, in conformità a quanto stabilito dal suddetto Decreto 6 dicembre 2021, garantisca, nei tempi e nei modi, la tempestività e l’efficacia dell’azione regionale relativamente agli adempimenti amministrativi per l'espressione dei pareri di competenza;

- approvare le modalità per l’espressione del parere regionale in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di Dop e Igp dei vini ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

- abrogare la deliberazione n. 1682/2014 e sostituirla con un atto complessivo riguardante l’espressione del parere regionale sulla proposta di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione, delle DOP e le IGP dei prodotti agricoli e alimentari, delle DOP e le IGP dei prodotti vitivinicoli nonché, a determinate condizioni, delle STG nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della pagina 5 di 10 corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista altresì la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare le modalità per l’espressione del parere regionale, in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di DOP, IGP e STG per i prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di DOP e IGP nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, nella formulazione di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di disporre l’abrogazione della deliberazione n. 1682/2014;

3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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