n. 41 del 14.03.2012 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2354 - Risoluzione sulla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile COM(2011) 934 definitivo del 20 dicembre 2011. Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio affari generali ed istituzionali" in data 21 febbraio 2012)

La I Commissione “Bilancio Affari generali ed istituzionali”

dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;

Visto l’articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005;

Visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 1434 del 8 giugno 2011 contenente “Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea - Sessione comunitaria 2011”, in particolare le lettere m), n), o), v);

Vista la lettera del Presidente dell’Assemblea legislativa (prot. n. 2502 del 23 gennaio 2011);

Vista la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile COM(2011) 934 definitivo del 20 dicembre 2011;

Visto l’art. 196 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

Visto il parere reso dalla III Commissione Territorio, ambiente e mobilità nella seduta del 9 febbraio 2012 (prot. n. 5323 del 9 febbraio 2012);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile);

Considerato che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha rafforzato il ruolo regionale nel processo decisionale dell’Unione europea, introducendo, con il Protocollo n. 2 ad esso allegato, il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. “early warning system”;

Considerata l’importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea alla luce dei recenti sviluppi del dialogo politico (cd. procedura Barroso) tra Parlamenti nazionali e Commissione europea;

Considerato che la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile fa parte degli atti segnalati nell’ambito della sessione comunitaria 2011, sui quali l’Assemblea e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell’Assemblea;

Considerato che già a seguito della segnalazione effettuata nel corso della sessione comunitaria 2010, la I Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” aveva inviato osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell’assistenza umanitaria - COM(2010) 600 definitivo del 26 ottobre 2010, in cui si delineava la strategia dell’Unione europea nel settore della protezione civile, anticipando l’adozione di successivi atti legislativi;

Considerato che la proposta di decisione su un meccanismo unionale di protezione civile vuole conseguire un efficiente livello di protezione dalle catastrofi naturali o provocate dall’uomo, prevenendone e riducendone gli effetti e promuovendo una cultura di prevenzione, attraverso il miglioramento della capacità di reazione e intervento dell’Unione europea e, in caso di gravi catastrofi, della capacità di porre in essere interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci, e che la proposta di decisione contribuisce alla semplificazione dell’attuale quadro normativo accorpando in un unico testo le disposizioni di cui alle precedenti Decisioni 2007/779/CE, Euratom “Istituzione del meccanismo comunitario di protezione civile” e 2007/162/CE, Euratom “Istituzione di uno strumento finanziario per la protezione civile”;

Si esprime con riferimento agli aspetti di cui ai successivi punti a), b) e c) rilevando quanto segue:

a) la base giuridica appare correttamente individuata nell’articolo 196 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

b) ai fini dell’applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. “early warning system”, la proposta di decisione appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definito dall’articolo 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;

c) Per quanto attiene il merito della proposta, osserva che:

- tenuto conto del significativo aumento in questi anni del numero e della gravità delle catastrofi naturali e provocate dall’uomo, si condivide l’impostazione della proposta di decisione che evidenzia l’importanza di un approccio integrato alla gestione delle catastrofi, in cui l’Unione europea sostiene, coordina e integra l’operato degli Stati membri, anche con l’obiettivo di potenziare l’efficacia e il funzionamento della protezione civile a livello nazionale e locale;

- con riferimento agli interventi di prevenzione, la proposta di decisione prevede in capo alla Commissione europea azioni di miglioramento e condivisione delle conoscenze di base sui rischi; zonazione del rischio; aggiornamento della panoramica dei rischi; promozione dello sviluppo ed attuazione da parte degli Stati membri di piani di gestione dei rischi e sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Più nel dettaglio, il Piano di gestione dei rischi (che costituirà lo strumento di previsione, stima dell’impatto, messa a punto ed attuazione di misure di riduzione e mitigazione dei rischi) dovrebbe essere elaborato da ciascun Stato membro sulla base degli orientamenti della Commissione e comunicato a quest’ultima entro la fine del 2016, per garantire una efficace cooperazione nell’ambito del meccanismo istituito. Considerato che nel nostro Paese il piano di gestione dei rischi trova corrispondenza nel Programma di previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio, la cui elaborazione è demandata dalla vigente normativa nazionale alle Regioni che esercitano la propria competenza legislativa e le funzioni operative e gestionali, si segnala l’opportunità che il Governo, in sede di negoziato a livello europeo, monitori e valuti, coinvolgendo e informando le Regioni, l’impatto che l’approvazione della proposta di decisione potrebbe avere sull’attuale normativa statale e regionale, nonché sui meccanismi di funzionamento della protezione civile;

- con riferimento alle attività di preparazione e risposta, la proposta di decisione prevede una serie articolata di misure sia in capo alla Commissione europea che agli Stati membri, tra cui per quanto qui rileva, la mobilitazione di moduli e mezzi di risposta alle emergenze. Poiché nel nostro Paese il sistema di costituzione, gestione e mobilitazione dei moduli e mezzi di assistenza e di soccorso, ha una composizione mista e prevede la compresenza di mezzi e moduli non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e di altri enti territoriali, si rileva che l’eventuale decisione da parte del Governo italiano, in attuazione di quanto previsto dalla proposta di decisione, di mettere a disposizione di altri Stati membri che ne facciano richiesta, moduli e mezzi di risposta emergenziale che fanno capo alle Regioni, dovrebbe essere previamente concordata con la o le Regioni interessate;

- sempre con riferimento alle attività di preparazione e risposta, si sottolinea l’opportunità di proporre anche a livello europeo, come modello di riferimento metodologico ed organizzativo, il progetto “Colonna Mobile nazionale delle Regioni”, sviluppato in raccordo con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile che, riguardo ai moduli di assistenza alla popolazione, ha visto negli ultimi anni la costituzione e l’organizzazione di un insieme di operatori specializzati e la messa a punto di attrezzature, mezzi e materiali assistenziali che rispondono a criteri e requisiti standard, condivisi e definiti di comune accordo, tenuto conto anche della capacità di intervento, dei risultati conseguiti e dell’esperienza positiva maturata da alcune Regioni, tra cui l’Emilia-Romagna;

- Infine, la proposta di decisione prevede in capo alla Commissione europea il compito di gestire l’assistenza finanziaria conformemente al Regolamento finanziario. L’assistenza finanziaria potrà assumere varie forme e dovrà essere gestita nell’ambito di programmi di lavoro annuali per attività preventivabili, in cui saranno definiti gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le priorità, le azioni da finanziare ed il relativo importo. La misura dei contributi finanziari dovrà essere determinata in relazione alle diverse tipologie di azioni. Nel caso delle sovvenzioni, i programmi annuali di cui sopra indicheranno i principali criteri di valutazione e il tasso massimo di finanziamento. Con riferimento alle modalità di assistenza finanziaria, sarebbe opportuno che la proposta di decisione chiarisse meglio la possibilità di erogazione in via diretta dei finanziamenti non solo a favore degli Stati membri, ma anche dei rispettivi enti territoriali, soprattutto se questi ultimi, come nel caso delle Regioni italiane, sono titolari di potestà legislativa e funzioni operative in materia di protezione civile.

d) Sulla base di quanto precede rileva l’opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 11/05, ai fini della formazione della posizione italiana.

e) Dispone l’invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l’inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini dell’espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea;

f) Dispone l’invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento;

g) Impegna la Giunta ad assicurare un’adeguata informazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile - COM(2011) 934 definitivo del 20 dicembre 2011, informando le competenti Commissioni assembleari circa le modalità e i contributi concreti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna al processo decisionale e le iniziative assunte nelle opportune sedi nazionali ed europee; 

h) Dispone inoltre l’invio della presente Risoluzione, per opportuna conoscenza, ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente. 

Approvata all’unanimità nella seduta del 21 febbraio 2012, ai sensi dell’articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e della legge regionale n. 16 del 2008

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