n.14 del 18.01.2023 periodico (Parte Seconda)

Nuove disposizioni per la formazione ed il rilascio dell’idoneità degli operatori che intervengono nel trasporto degli animali e le operazioni correlate, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 e successive modificazioni;

Ricordato che il regolamento sopracitato riguarda il trasporto di animali vertebrati vivi all’interno dell’Unione Europea, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale dell’Unione o che ne escono, in relazione con un’attività economica, con l’obiettivo che tale trasporto avvenga in condizioni tali da non esporre gli animali stessi a lesioni o a sofferenze inutili. Questo sulla base anche della considerazione che le carenze sul piano del benessere degli animali sono spesso dovute a mancanza di preparazione professionale da parte del personale preposto al loro trasporto e alla loro custodia e che, pertanto, una formazione preliminare dovrebbe essere obbligatoria per qualsiasi persona manipoli gli animali durante il trasporto e tale formazione dovrebbe essere erogata soltanto da organismi riconosciuti dalle autorità competenti;

Richiamati in particolare i seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1/2005:

- l’art. 6, paragrafo 4, dove si stabilisce che i trasportatori affidano l'accudimento degli animali a personale che ha seguito una formazione sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e II del regolamento stesso;

- l’art. 6, paragrafo 5, dove si stabilisce che nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, se non è in possesso di un certificato di idoneità ai sensi dell’art. 17, paragrafo 2, del regolamento stesso;

- l’art. 9, paragrafo 2, lettera a), dove si stabilisce che gli operatori dei centri di raccolta sono tenuti ad affidare l'accudimento degli animali soltanto a personale che ha seguito corsi di formazione sulle pertinenti specifiche tecniche di cui all'allegato I del regolamento stesso;

- l’art. 17, paragrafo 1, dove si stabilisce che corsi di formazione sono messi a disposizione del personale dei trasportatori (conducenti e guardiani su veicoli) e dei centri di raccolta ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4 e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento stesso;

- l’art. 17, paragrafo 2, dove si chiarisce che il certificato di idoneità per i conucenti e i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, di cui all’art. 6, paragrafo 5, è rilasciato conformemente all’allegato IV del regolamento stesso;

Evidenziato inoltre che l’allegato IV (Formazione) del suddetto regolamento stabilisce che:

- i conducenti di trasporti su strada e i guardiani di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 1, devono aver completato positivamente il corso di formazione di cui alla linea che segue ed aver superato un esame riconosciuto dall’autorità competente, la quale assicura l’indipendenza degli esaminatori;

- il corso di formazione comprende almeno gli aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto e in particolare i seguenti aspetti:

a) articoli 3 e 4 e allegati I e II del suddetto regolamento;

b) fisiologia animale e in particolare fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress;

c) aspetti pratici dell'accudimento degli animali;

d) impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne;

e) cure di emergenza agli animali;

f) aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE, in particolare l’art. 5, paragrafo 1, lett. f) il quale stabilisce che il proprietario o la persona fisica o giuridica che gestisce un posto di controllo è tenuto a utilizzare personale che possieda le attitudini, conoscenze e capacità professionali adeguate e che a tal fine disponga di una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione, ovvero vanti un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione degli animali in questione nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata a tali animali;

Visti inoltre:

- il Regolamento (UE)2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e il Regolamento delegato (UE)2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova, nei quali vengono previste norme di biosicurezza, sia durante le operazioni di raccolta degli animali, sia durante quelle di trasporto, al fine di prevenire le malattie infettive elencate e, tra le altre, l’art. 99 del Regolamento (UE) 2016/429 disciplina le procedure per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di operatori (persone fisiche o giuridiche responsabili di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari),da parte dell’autorità competente;

- il decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate” e in particolare l’art. 14, comma 4, il quale precisa che i corsi di formazioni per i conducenti o i guardiani degli animali, finalizzati ad acquisire il certificato di idoneità al trasporto di animali avente durata decennale, possono essere realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e Associazioni professionali, in maniera indipendente od in collaborazione tra loro, con oneri a carico degli interessati;

Richiamate:

- la nota DGVA/X/45209 del 14 dicembre 2006 del Ministero della Salute – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, esplicativa per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005;

- la nota DGSA/VI/3316 del 4 maggio 2007 del sopracitato Ministero, con oggetto “Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate: formazione dei conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame”;

Tenuto conto della Determinazione n. 11932 del 19/9/2007 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna “Presa d'atto dell'elenco regionale dei veterinari formatori ed esaminatori in applicazione reg. (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1545 del 22 ottobre 2007 “Prime disposizioni sulla formazione in applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”;

- n. 16766 del 3009/2020 “Veterinari formatori ed esaminatori in applicazione Reg. (CE)1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Indicazioni operative”;

Preso atto:

- della nota DGSA/0017429 del 28 agosto 2008 del Ministero della Salute, con oggetto ”Nota Regione Puglia su “Regolamento (CE) n.1/2005 – Prime disposizioni per l’organizzazione dei corsi di formazione per conducenti e guardiani addetti al trasporto di equidi domestici o animali della specie bovina, ovi-caprina, suina o pollame” – Richiesta chiarimenti”, che individua nelle Aziende USL di residenza le autorità deputate al rilascio del certificato di idoneità per conducenti e guardiani addetti al trasporto di animali vivi;

- della nota DGSAF/0007719 del 29 marzo 2016 del Ministero della Salute, con oggetto “Regolamento (CE) n. 1/2005 – Rinnovo dei certificati di idoneità per conducenti/guardiani rilasciati ai sensi dell’art. 17 prf.2”;

- della nota DGSAF/0027988 del 5 dicembre 2017 del Ministero della Salute, con oggetto “Regolamento (CE) n. 1/2005 – Rinnovo dei certificati di idoneità per conducenti/guardiani rilasciati ai sensi dell’art. 17 prf.2. Corsi di aggiornamento”;

- della nota DGSAF/001923 del 26 gennaio 2018 del Ministero della Salute, con oggetto “Rinnovo certificati di idoneità al trasporto degli animali per conducenti e guardiani ex art. 14, c. 3, D.lgs. 151/2007 contenente le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

- della nota DGSAF/0002935 del 6 febbraio 2018 del Ministero della Salute, con oggetto “Regolamento (CE) n.1/2005 - Certificati di idoneità per conducenti – guardiani, rilasciati ai sensi dell’art.17, par.2. “Ente affidatario corsi di formazione a cascata”;

- della nota DGSAF/0005180 del 1 marzo 2018 del Ministero della Salute, con oggetto “Regolamento (CE) n.1/2005 - Certificati di idoneità per conducenti – guardiani, rilasciati ai sensi dell’art.17, par.2.Ulteriori chiarimenti”;

Considerato che le suddette note ministeriali hanno stabilito l’obbligo di frequentare un corso ufficialmente approvato, della durata di almeno 4 ore, con esame finale, per il rinnovo dei certificati di idoneità dei conducenti e guardiani in scadenza dopo un periodo di validità di 10 anni e che le medesime note hanno altresì modificato e integrato le precedenti indicazioni in tema di rilascio dei certificati di idoneità;

Preso atto, inoltre, della seguente documentazione:

- nota del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti, prot. 340317 del 8 maggio 2017, “Regolamento (CE) n. 1/2005 – chiarimenti relativi al rinnovo dei certificati di idoneità per conducenti/guardiani rilasciati ai sensi dell’art. 17 par. 2 e rilascio di nuovi certificati;

- nota del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti, prot. 978862 del 21 ottobre 2021, “Rinnovo dei certificati di idoneità dei conducenti e guardiani rilasciati ai sensi dell’art. 17 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1/2005

Valutato necessario procedere all’aggiornamento e contestuale superamento delle disposizioni previste dalla citata propria deliberazione n. 1545 del 22 ottobre 2007, al fine di integrarne i contenuti e inserire i nuovi adempimenti richiesti dalla normativa, sia in materia di benessere animale che in materia di sanità animale e biosicurezza, in particolare relativamente alle disposizioni sulla formazione in applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005, così come definite nell’Allegato 1 della suddetta deliberazione “Prime disposizioni per la formazione di conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché del personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo”;

Dato atto che tale formazione consentirà l’assolvimento dell’obbligo previsto dal sopracitato art. 6 (Trasportatori), paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1/2005, sia per quanto riguarda il rilascio dei certificati di idoneità, sia per quanto riguarda il loro rinnovo dopo il periodo di validità di 10 anni, e che consentirà inoltre di assolvere a quanto stabilito dall’art. 9, paragrafi 1 e 2, e all’art. 17, paragrafo 1, del medesimo Regolamento per quanto riguarda il personale addetto ai Centri di raccolta riconosciuti ai sensi dell’art. 99 del Regolamento (UE) 429/2016 e dll’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1255/97, per quanto riguarda il personale addetto ai punti di sosta;

Dato inoltre atto che il nuovo percorso formativo sarà integrato con i principi di biosicurezza ai quali devono attenersi trasportatori e operatori dei centri di raccolta e dei punti di sosta;

Ritenuto pertanto di adottare le “Nuove disposizioni per la formazione e per il rilascio e rinnovo dei certificati di idoneità dei conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché del personale dei centri di raccolta e dei “posti di controllo” di cui all’Allegato 1 del presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto inoltre:

- di dare atto che le suddette nuove disposizioni di cui all’Allegato 1 del presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, superano e sostituiscono integralmente le “Prime disposizioni per la formazione di conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché del personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo” di cui all’Allegato 1 della propria deliberazione n. 1545/2007, parte integrante della stessa;

- di stabilire che le Operazioni relative alla formazione di conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché del personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo autorizzate in data antecedente al presente atto in risposta all’Avviso di cui alla propria deliberazione n. 460/2019, in base alle disposizioni di cui all’Allegato 1 della propria deliberazione n. 1545/2007, potranno essere interamente realizzate e pertanto potranno essere avviate ed erogate tutte le edizioni già autorizzate;

- di stabilire che, a far data dall’approvazione del presente atto, i soggetti formatori titolari delle suddette Operazioni non potranno chiedere l’autorizzazione per l’inserimento di ulteriori nuove edizioni all’interno delle medesime Operazioni;

- di stabilire che, a fare data dall’approvazione del presente atto, potranno essere candidate a valere sull’Invito di cui alla propria deliberazione n. 460/2019 Operazioni per la formazione di conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché del personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo, aventi ad esclusivo riferimento l’Allegato 1 del presente atto;

- di abrogare la propria deliberazione n. 1545/2007, che viene integralmente sostituita dal presente atto;

- di demandare ai Responsabili dei Settori/Aree competenti l’adozione degli atti, eventualmente necessari, per l’attuazione delle disposizioni dell’allegato 1 del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, richiamto al punto precedente;

Dato atto che è stata informata la Commissione Regionale Tripartita di cui alla L.R. n. 12/2003 e ss.mm.ii. tramite procedura scritta, i cui esiti sono conservati agli atti della segreteria dell’Assessorato allo Sviluppo economico e green economy, Lavoro, Formazione;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 771 del 24 maggio 2021, che conferisce fino al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

- n. 324 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto: “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- n. 1615 del 28 settembre 2022, recante “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta regionale”;

- n. 1846 del 2 novembre 2022, recante “Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2022-2024”;

Richiamate inoltre le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 9 febbraio 2022 con la quale si approva l’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- n. 6229 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- n. 6238 del 31 marzo 2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione ulteriore Area di Lavoro e conferimento incarico”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle politiche per la salute e dell’Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e Relazioni internazionali;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le “Nuove disposizioni per la formazione e per il rilascio e rinnovo dei certificati di idoneità dei conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché del personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo”, di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, sua parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le suddette nuove disposizioni di cui all’Allegato 1 del presente atto superano e sostituiscono integralmente le “Prime disposizioni per la formazione di conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché del personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo” di cui all’Allegato 1 della propria deliberazione n. 1545/2007, sua parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che le Operazioni relative alla formazione di conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché del personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo autorizzate in data antecedente al presente atto in risposta all’Avviso di cui alla propria deliberazione n. 460/2019, in base alle disposizioni di cui all’Allegato 1 della propria deliberazione n. 1545/2007 (parte integrante e sostanziale della stessa), potranno essere interamente realizzate e pertanto potranno essere avviate ed erogate tutte le edizioni già autorizzate;

4. di stabilire che, a far data dall’approvazione del presente atto, i soggetti formatori titolari delle suddette Operazioni non potranno chiedere l’autorizzazione per l’inserimento di ulteriori nuove edizioni all’interno delle medesime Operazioni;

5. di stabilire che, a fare data dall’approvazione del presente atto, potranno essere candidate a valere sull’Invito di cui alla propria deliberazione n. 460/2019 Operazioni per la formazione di conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché del personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo aventi ad esclusivo riferimento l’Allegato 1 del presente atto;

6. di abrogare la propria deliberazione n. 1545/2007, che viene integralmente sostituita dal presente atto;

7. di demandare ai Responsabili dei Settori/Aree competenti l’adozione di ulteriori ed eventuali atti necessari, per l’attuazione delle disposizioni dell’Allegato 1 del presente atto;

8. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., così come riportato nella determinazione dirigenziale n. 2335/2022;

9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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