n.14 del 20.01.2021 periodico (Parte Seconda)

PSR 2007-2013 - Deliberazione n. 1211/2017 recante "Misura 126 "ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità" - tempistica per la rimozione delle strutture temporanee, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie." e successive modifiche - Ulteriore modifica tempistiche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR e successive modifiche;

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione europea che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava le suddette procedure;

Visto, altresì, il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna nella formulazione (versione 11) approvata dalla Commissione europea con lettera di accettazione Ref. Ares(2015)5181438 - 18/11/2015, della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 1973 del 20 novembre 2015;

Richiamata la scheda del PSR relativa alla Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali”;

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni n. 1448 dell’8 ottobre 2012, n. 66 del 21 gennaio 2013 e n. 493 del 22 aprile 2013, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, i tre Programmi Operativi con valenza di avviso pubblico della Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali” per interventi a favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nei quali sono stati fissati i criteri di presentazione, istruttoria, selezione, approvazione e finanziamento dei progetti a valere sulle risorse finanziarie previste per detta Misura;

Rilevato che il punto 7.1 “Spese ammissibili” dei tre avvisi sopracitati stabiliva che “può essere altresì previsto l’acquisto di ricoveri temporanei (es. “hangar”), comprensivi delle relative spese per eventuali allacciamenti di luce ed acqua, qualora funzionali alla prosecuzione dell’attività produttiva nelle more del completo ripristino delle strutture produttive danneggiate o distrutte per effetto del sisma”;

Dato atto che con determinazioni dirigenziali n. 2739 del 22 marzo 2013, n. 7302 del 19 giugno 2013, n. 15748 del 27 novembre 2013, quest’ultima rettificata con determinazione n. 1626 del 12 febbraio 2014, il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese aveva approvato le graduatorie di merito delle domande pervenute e risultate ammissibili, a seguito dell’istruttoria tecnica svolta coerentemente alle disposizioni dei predetti avvisi pubblici, ammettendo a contributo l’acquisto di n. 374 ricoveri temporanei;

Atteso che il presupposto per la finanziabilità dei predetti ricoveri risultava essere appunto il peculiare carattere di temporaneità;

Rilevato che la Commissione europea, al fine di favorire la ricostruzione, con Decisione C(2012)9471 final del 19 dicembre 2012 ha approvato un regime di Aiuti di Stato, di cui al DL n. 74/2012 ed al DL n. 95/2012, in attuazione dei quali, la Regione Emilia-Romagna ha attivato una linea di intervento finalizzata al ripristino degli immobili produttivi danneggiati dal sisma con la corresponsione di contributi finalizzati a tale scopo;

Viste le Ordinanze del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma del 20 e 29 maggio 2012, di attuazione dei citati DL n. 74/2012 e DL n. 95/2012:

- n. 29 del 28 agosto 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili” e successive modifiche;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili” e successive modifiche;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e successive modifiche;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” e successive modifiche;

- n. 24 del 12 ottobre 2018 recante “Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo”;

- n. 32 del 3 dicembre 2019 recante “Proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale”;

Richiamata la propria deliberazione n. 1211 del 2 agosto 2017, recante “PSR 2007-2013 - Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità” - Tempistica per la rimozione delle strutture temporanee, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie” con la quale si è provveduto, in particolare, alla definizione dei termini di rimozione delle strutture finanziate a valere sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, in coerenza con le scadenze per gli interventi oggetto di finanziamento a valere sugli aiuti di cui alle sopra richiamate Ordinanze commissariali;

Richiamate, altresì:

- la propria deliberazione n. 2202 del 17 dicembre 2018, avente ad oggetto “PSR 2007-2013 – Deliberazione di Giunta regionale n. 1211/2017 recante “Misura 126 ‘Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità’ – Tempistica per la rimozione delle strutture temporanee, modalità di controllo e conseguente sanzionatorie’ – Modifica tempistiche” con la quale si è provveduto, in particolare, alla modifica dei termini di rimozione delle strutture finanziate a valere sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, in coerenza con le nuove scadenze per gli interventi oggetto di finanziamento a valere sugli aiuti di cui alle sopra richiamate Ordinanze commissariali;

- la propria deliberazione n. 84 del 21 gennaio 2020, recante “PSR 2007-2013 - Deliberazione n. 1211/2017 recante "Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità" - Tempistica per la rimozione delle strutture temporanee, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie" - Ulteriore modifica tempistiche”;

Atteso che, da ultimo, con Ordinanza n. 28 del 30 settembre 2020 il Commissario delegato ha disposto un’ulteriore proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale di cui alla citata Ordinanza n. 57/2012;

Considerato, in particolare, che la predetta Ordinanza n. 28/2020 prevede per la conclusione di tutte le tipologie di interventi di cui all’art. 2, comma 2 lett. a), b), c) dell’Ordinanza n. 57/2012 e la presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, la seguente tempistica:

- il termine del 31 marzo 2021, per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell’area agricoltura e agroindustria, che abbiano presentato almeno uno Stato Avanzamento Lavori;

- il temine del 31 agosto 2021, per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell’area agricoltura e agroindustria, che non abbiano presentato almeno uno Stato Avanzamento Lavori;

Ritenuto di adeguare i termini fissati dalla deliberazione n. 2202/2018 - quali modificati, da ultimo, dalla deliberazione n. 28/2020 - per la comunicazione di avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e per la rimozione delle strutture temporanee, finanziate con la Misura 126 del PSR 2007-2013, unificando alcuni termini al fine di semplificare la procedura e pertanto prevedendo specificamente che:

  • la comunicazione di fine lavori degli immobili da ripristinare e sostituiti temporaneamente dai ricoveri finanziati dalla Misura 126 del PSR 2007-2013 deve essere effettuata all’Ente competente:

- entro e non oltre il 31 agosto 2021, per tutte le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell’area agricoltura e agroindustria, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno avuto concesso un contributo ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012;

  • la rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire:

- entro e non oltre il 30 novembre 2021, per tutte le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell’area agricoltura e agroindustria, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno avuto concesso un contributo ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D) recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37 comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazione;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle direzioni generali, agenzie e istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO);

- n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

a voti unanimi e palesi

delibera

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di differire i termini per la comunicazione di avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e per la rimozione delle strutture temporanee finanziate con la Misura 126 del PSR 2007-2013, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 1211/2017, come successivamente modificati, da ultimo, con propria deliberazione n. 84/2020, prevedendo specificamente che:

- la comunicazione di fine lavori degli immobili da ripristinare e sostituiti temporaneamente dai ricoveri finanziati dalla Misura 126 del PSR 2007-2013 deve essere effettuata all’Ente competente entro e non oltre il 30 agosto 2021, per tutte le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell’area agricoltura e agroindustria, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno avuto concesso un contributo ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012;

- la rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire entro e non oltre il 30 novembre 2021, per tutte le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell’area agricoltura e agroindustria, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno avuto concesso un contributo ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012;

3) di dare atto altresì che resta confermato quant’altro stabilito con la propria deliberazione n. 1211/2017;

4) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che con la suddetta pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati;

5) di dare atto, inoltre, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

6) di dare atto, infine, che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a dare ampia diffusione della presente deliberazione anche tramite il portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

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