n. 152 del 14.08.2012 (Parte seconda)
Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico 2012-2015, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della L.R. n. 7/2002 e del programma regionale attività produttive 2012-2015 ai sensi del comma 2, dell’art. 54 della L.R. n. 3/1999. (Proposta della Giunta regionale in data 10 aprile 2012, n. 407)
L'Assemblea legislativa
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 407 del 10 aprile 2012, recante in oggetto "Approvazione del Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico 2012-2015, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della L.R. n. 7/2002 e del programma regionale attività produttive 2012-2015 ai sensi del comma 2, dell’art. 54 della L.R. n. 3/99";
Preso atto:
- del parere favorevole, con modificazioni, espresso dalla commissione referente "Politiche Economiche" con nota prot. n. 26035 in data 6 luglio 2012,
- che il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ha espresso parere favorevole sul Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico 2012-2015 (di seguito PRRIITT 2012-2015) e sul Programma regionale attività produttive 2012-2015 (di seguito PRAP 2012-2015) di cui alla delibera della Giunta regionale n. 407 del 10 aprile 2012 (allegato n. 7),
- inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;
Viste:
- La Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, Statuto della Regione Emilia-Romagna, e in particolare:
- L’art. 4, comma 1, lett. b) in cui si stabilisce che la Regione opera per favorire un’occupazione piena, stabile, sicura e regolare, adeguatamente retribuita, sulla base dei principi di cui agli articoli 36 e 37 della Costituzione;
- L’art. 5 in cui si stabilisce che la Regione promuove politiche e regole che assicurino diritti, trasparenza e libera concorrenza nell'economia di mercato, per favorire la qualità dei prodotti e la creazione di ricchezza e di lavoro nello spirito dell'articolo 41 della Costituzione. A tal fine la Regione valorizza la libertà di iniziativa delle persone, ne favorisce lo sviluppo ed opera per:
a) tutelare la libertà di iniziativa economica e la promozione della sua funzione sociale, riconoscendo nel lavoro e nell'impresa elementi essenziali per lo sviluppo complessivo della società;
b) valorizzare e sviluppare, nello spirito dell'articolo 45 della Costituzione, la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro, per favorirne lo sviluppo sul piano sociale ed economico;
c) favorire l'accesso, la qualificazione e la valorizzazione del lavoro professionale;
d) promuovere l'innovazione ed il progresso scientifico e tecnologico.
- La Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, recante “Riforma del sistema regionale e locale” e in particolare:
- L’ art. 49 che individua i compiti e le funzioni amministrative della Regione in materia di attività produttive;
- L'art. 54, che disciplina l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali prevedendo, tra l'altro, che l’Assemblea, su proposta della Giunta, approvi un programma regionale, di norma triennale, relativo all'attuazione dell'insieme delle attività e delle funzioni spettanti alla Regione medesima nella materia in argomento;
- L’art. 55 che disciplina le modalità e le procedure necessarie all'attuazione del programma regionale sopracitato;
- L'art. 58 che disciplina l'attuazione delle funzioni delegate in materia di agevolazione del credito e in particolare le politiche di garanzia da attuarsi attraverso il sistema dei consorzi fidi e favorendo l'accesso delle imprese ai fondi nazionali di garanzia, le modalità di rapporto della Regione con gli istituti di credito per l'attuazione delle politiche industriali della Regione;
- L’art. 59 che disciplina l'attuazione delle funzioni delegate in materia di capitalizzazione delle PMI;
- L’art. 60 che disciplina l’attuazione delle funzioni delegate inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca applicata
- L’art. 61 che disciplina l'attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese, da attivarsi mediante interventi diretti della Regione e accordi di collaborazione con le Amministrazioni Centrali dello Stato, l'ICE, il sistema camerale, le Associazioni imprenditoriali, le Associazioni delle categorie produttive, gli Enti fieristici ed altri soggetti pubblici e privati idonei;
- L’art. 62 che disciplina le funzioni di programmazione negoziata al fine, in particolare, di favorire i ruoli e le modalità di confronto e concertazione di Enti locali e delle forze economiche e sociali, con il concorso delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle rispettive attribuzioni;
- Gli artt. 63, 64 e 65 che disciplinano le procedure, i contenuti, l'iniziativa per la proposizione e l'attuazione dei progetti di sviluppo delle attività produttive, previsti dal comma 2 del citato art.62 della L.R. 3/99;
- L'art.66 che disciplina l'iniziativa regionale e la partecipazione della Regione alle forme della programmazione negoziata di livello regionale e nazionale, nelle forme previste dal comma 203 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- L’art. 68 che individua i soggetti che possono essere beneficiari di finanziamenti nell’ambito Programma regionale ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 55 della L.R. 3/99 e i relativi regimi d’aiuto;
- Gli artt. 70 e 71 che disciplinano lo Sportello Unico per le Attività Produttive e le attività che la Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati svolge per la promozione di una rete integrata di servizi di assistenza ed informazione alle imprese;
- La Legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, e in particolare l’art 3 che prevede che l’Assemblea Legislativa, su proposta della Giunta, per le finalità di cui all'art. 1, approva, nell'ambito del Programma Regionale Attività Produttive di cui al citato art. 54 della L.R. n. 3 del 1999, il Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico ed in particolare:
- l’art. 1, comma 1, secondo il quale la Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall'art. 117, comma terzo della Costituzione ed al fine di esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, secondo i principi dell'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 60 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 promuove interventi finalizzati:
a) allo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, nel rispetto della sostenibilità ambientale, e anche in riferimento alla qualificazione della produzione e dei consumi energetici; favorendo l'accesso delle imprese, in particolare piccole e medie, e di loro aggregazioni, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali, nonchè la valorizzazione dei risultati della ricerca nella realizzazione di nuove imprese;
b) al trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e all'utilizzazione delle risorse umane nelle Università, nei Centri di ricerca e nelle imprese, in attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
c) allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative, attività e strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione tecnologica;
- l’articolo 1, comma 2, secondo il quale in attuazione del comma 2 dell'art. 60 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la Regione disciplina nell'ambito della medesima Legge Regionale tutti i propri interventi inerenti il sostegno all'attività di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico;
- l’art. 3, comma 1, ai sensi del quale il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per le finalità di cui all’art. 1 della medesima Legge Regionale, approva, nell’ambito del Programma Triennale per le Attività Produttive il Programma Regionale per la Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
- gli articoli 4, 5 e 6, nei quali sono specificati i contenuti che le azioni poste in essere dalla Regione devono assumere per le finalità indicate nelle citate lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 1;
- l’art. 7, che specifica le tipologie di aiuti che la Regione concede per l’attuazione degli interventi previsti nella medesima Legge Regionale;
- l’art. 8, nel quale sono indicati i soggetti ammissibili a contributo ai sensi della medesima Legge Regionale e della disciplina vigente in tema di aiuti di Stato;
- l’art. 9, relativo alla nomina, da parte della Giunta regionale, di un Comitato di esperti, garanti per la valutazione dei progetti presentati nell’ambito dei programmi indicati nel citato art. 3 della medesima Legge Regionale e per il monitoraggio dei risultati conseguiti;
- l’art. 11, comma 7, ai sensi del quale la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare un’apposita convenzione con ASTER Soc.Cons.p.A per la partecipazione ed il sostegno al programma di attività della società stessa, corrispondente alle attività indicate nel sopra citato art. 6, comma 3 della medesima Legge Regionale;
Viste, inoltre, la:
- Legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18, “Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione”;
- Legge regionale 9 maggio 2011, n. 3, “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”;
- Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4, “Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010” e, in particolare, gli Artt. 2, 3 relativi alle norme in materia di Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP);
- Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1, “Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato”;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 15, “Partecipazione della regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali”;
- Legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna”;
- Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, “Ordinamento del sistema fieristico regionale”;
- Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21, “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014”, in particolare l’art. 9; Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013;
- Legge regionale 26 luglio 2007, n. 13, “Legge finanziaria regionale adottata a norma della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento di variazione”, art. 27, che dispone che il Programma Triennale per le attività produttive 2003-2005, in attuazione degli artt. 54 e 55 della L.R. n. 3/99” ed il Programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005, in attuazione dell'art. 3 della L.R., n. 7/2002 recante "Promozione del sistema regionale di attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico" siano prorogati fino ad approvazione dei nuovi Programmi da parte dell’Assemblea Legislativa;
Richiamate:
- la deliberazione n. 50 del 26 luglio 2011, con la quale l'Assemblea Legislativa, ha approvato “Il Secondo Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013”;
- la Decisione C(2007) n. 3875 del 7 agosto 2007, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 dell’Emilia-Romagna nel suo testo definitivo e la Decisione C(2011) n. 2285 del 7 aprile 2011, con la quale la Commissione Europea ha approvato la Proposta di integrazione ai criteri di selezione al POR FESR 2007-2013 dell’Emilia-Romagna;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa, 13 giugno 2007, n. 118, con la quale si approva l’atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate ai sensi della L.R. 20/2000, artt. 16 e A-14);
- la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 231, con la quale si stabilisce la costituzione di un Fondo di cogaranzia regionale ai sensi del citato art. 58, comma 2 della L.R. n. 3/1999, la modalità.dell’affidamento della gestione e l’approvazione dello schema di convenzione con i gestori del Fondo;
Preso atto:
- del “Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” sottoscritto in data 30 novembre 2011, da Regione Emilia-Romagna e UPI, ANCI, UNCEM, Lega Autonomie, Associazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali, ABI, Forum del terzo settore regionali con il quale, si prevede, per quanto di attinenza del Programma regionale Attività Produttive e del Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, in particolare:
- la conferma, nell’attuale fase economica, della necessità di sostenere il sistema degli ammortizzatori sociali e di intervenire al fine di garantire il flusso finanziario a favore degli investimenti delle imprese, anche attraverso il permanere del sostegno ai Consorzi di garanzia che preveda anche un loro rafforzamento attraverso processi di razionalizzazione e unificazione a cui partecipino tutti gli attori istituzionali;
- la necessità di interventi volti ad incrementare la dotazione di conoscenze e competenze volte a favorire l’occupabilità;
- l’importanza del sostegno ai programmi di ricerca e innovazione delle imprese al fine di massimizzare i risultati conseguiti con l’implementazione dei programmi regionali e rilanciare la competitività del sistema industriale regionale;
- l’importanza di politiche rivolte allo sviluppo della filiera delle energie rinnovabili e alla efficienza energetica, sia come chiave per la competitività del sistema produttivo regionale sia come precondizione per un’effettiva sostenibilità ambientale. Le politiche saranno da realizzarsi anche attraverso programmi di ricerca, da sviluppare nelle piattaforme della rete per l'alta tecnologia e dei tecnopoli;
- la rilevanza dell’internazionalizzazione del sistema produttivo attraverso un effettivo coordinamento degli attori chiamati a sostenere le imprese nei lori progetti e una piena valorizzazione del sistema fieristico regionale;
Rilevato che:
- Ai sensi del comma 1, dell’art. 3 della L.R. n. 7/2002 sopra richiamato, la Giunta regionale ha provveduto alla predisposizione del nuovo PRRIITT 2012-2015;
- Ai sensi del comma 2, dell'art. 54 della L.R. n. 3/99, sopra richiamato, la Giunta regionale ha provveduto alla predisposizione del nuovo PRAP 2012-2015;
- Per meglio rispondere alle finalità di semplificazione richiamate al comma, 1, dell'art. 54 della L.R. 3/99 e di coerenza degli interventi regionali in materia di attività produttive, la Giunta regionale ha proceduto ad introdurre le attività previste dal PRRIITT 2012-2015 nell’ambito di uno specifico programma operativo, che pur mantenendo finalità proprie e una propria autonomia, si inserisce nell’ambito degli interventi di cui al PRAP 2012-2015;
- Al fine di pervenire all’elaborazione dei nuovi Programmi la Giunta regionale ha realizzato un processo di condivisione e di confronto su idee, proposte, necessità, inerenti gli ambiti di riferimento del PRAP e del PRRIITT e che la Regione ha, inoltre, sviluppato una fase conclusiva e di confronto con le associazioni imprenditoriali e sindacali al fine di tenere conto di ulteriori proposte e contributi, ciò secondo i principi e gli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 della Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 3, “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione all’elaborazione delle politiche regionali e locali“;
- Il citato PRAP presenta una struttura costituita da 7 Programmi Operativi organizzati in specifiche attività modulate secondo le premesse e gli obiettivi contenuti nel PRAP stesso;
- L’organizzazione per Programmi Operativi garantisce l'omogeneità programmatica dell'intervento regionale in materia di politica industriale, nonché la chiarezza, la trasparenza e l'efficienza operativa dell'azione amministrativa;
- La previsione all’interno dei Programmi Operativi di attività finalizzate alla promozione di programmi integrati e cofinanziamento di programmi nazionali ed europei consente, di correlare, nel perseguimento degli obiettivi individuati, sia specifici interventi regionali, sia la utilizzazione degli strumenti nazionali e comunitari;
- Il comma 1 dell'art. 55 della L.R. 3/99 dispone, tra l'altro, che i fabbisogni finanziari per l'attuazione del Programma Regionale per le Attività Produttive sono indicati nel bilancio di previsione annuale;
Dato atto che le risorse finanziarie già programmate e i procedimenti avviati sulla base del Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 e del Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico per gli anni 2003-2005, saranno svolti e si concluderanno con le modalità previste dai suddetti Programmi;
Visti, inoltre, i Rapporti Ambientali e di Valutazione Ambientale Strategica del PRAP 2012-2015 e del PRRIITT 2012-2015, realizzati da ARPA – Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna, a ciò incaricata con deliberazione di Giunta regionale n. 263 del 5 marzo 2012 e che detto Rapporto ambientale, comprensivo della Sintesi non tecnica dei contenuti del Piano, è contenuta parte integrante della presente deliberazione;
Viste, infine:
- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- la Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 recante “Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali”;
Dato atto dei due pareri di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all’Assemblea legislativa n. 407 del 10 aprile 2012, (Allegati al n. 8);
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti
delibera:
a) di approvare il documento denominato “Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico 2012-2015” (Allegato n. 1);
b) di approvare il documento denominato “Programma Regionale Attività Produttive 2012-2015” (Allegato n. 2);
c) di approvare il “Rapporto ambientale del Programma regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (L.R. 14 maggio 2002, n. 7, artt. 3-11-13)” (Allegato n. 3) e il “Rapporto ambientale del Programma regionale Attività Produttive 2012-2015 della Regione Emilia-Romagna” (Allegato n. 4);
d) di approvare:
1. la “Dichiarazione di sintesi del Rapporto Ambientale al Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico 2012-2015” (Allegato n. 5/1),
2. e la “Dichiarazione di sintesi del Rapporto Ambientale al Programma regionale attività produttive 2012-2015” (Allegato n. 5/2);
e) di approvare la determinazione n. 9212 dell’11/7/2012 “Parere motivato relativo al “Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico 2012-2015” e al “Programma regionale attività produttive 2012-2015” (D.Lgs. 152/06, norme in materia ambientale)” – (Allegato n. 6);
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Allegati:
n. 1) “Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico 2012-2015”
n. 2) “Programma Regionale Attività Produttive 2012-2015”
n. 3) “Rapporto ambientale del Programma regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (L.R. 14 maggio 2002, n. 7, artt. 3-11-13)
n. 4) “Rapporto ambientale del Programma regionale Attività Produttive 2012-2015 della Regione Emilia-Romagna”
n. 5)
“Dichiarazione di sintesi del Rapporto Ambientale al Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico 2012-2015”
“Dichiarazione di sintesi del Rapporto Ambientale al Programma regionale attività produttive 2012-2015”
n. 6) Determinazione n. 9212 dell’11/07/2012 “Parere motivato relativo al “Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico 2012-2015” e al “Programma regionale attività produttive 2012-2015” (D.Lgs. 152/06, norme in materia ambientale)
n. 7) Parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (prot. n. 81617 del 29 marzo 2012) sulla proposta della Giunta regionale n. 407/2012
n. 8) Pareri di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale (n. 407/2012)