n.77 del 08.04.2015 periodico (Parte Seconda)

Aggiornamento e revisione delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio. Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 2276/1999

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge regionale 10 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114" ed in particolare l’art. 14 ove si costituisce, ai sensi del predetto decreto, l'Osservatorio regionale del commercio;

Rilevato che ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 14 della citata legge regionale la Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, nonché la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza consultiva ivi prevista;

Dato atto che la Giunta regionale ha provveduto al suddetto adempimento con deliberazione n. 2276 del 30 novembre 1999;

Preso atto che successivamente al d.lgs. n. 114 del 1998 sono intervenute diverse disposizioni nazionali e comunitarie finalizzate alla liberalizzazione dei mercati e, segnatamente, delle attività commerciali (decreto legge n. 223 del 2006, direttiva comunitaria n. 123 del 2006 recepita nell’ordinamento interno dal d.lgs. n. 59 del 2010, d.lgs. 201 del 2011);

Considerato che le suddette disposizioni hanno sostanzialmente operato una distinzione fra atti di programmazione economica, che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazioni all’insediamento di nuove attività, e atti di programmazione aventi natura non economica, i quali, invece, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono imporre limiti rispondenti ad esigenze annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale, purché i divieti imposti possano ritenersi effettivamente correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela di interessi pubblici e che in particolare non impediscano, condizionino o ritardino l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici;

Visto che le disposizioni di pianificazione e programmazione con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico difformi dai principi sopra enunciati sono da ritenersi superate, poiché l’ambito di riferimento è ascrivibile alla tutela della concorrenza, che è materia di competenza esclusiva statale;

Dato atto inoltre che:

- alcuni organismi indicati nella d.g.r. n. 2276 del 1999 come componenti della Conferenza consultiva dell’Osservatorio regionale del commercio non esistono più;

- le modalità di raccolta dei dati sulla consistenza della rete distributiva sono cambiate, passando, in particolare, dalla modalità cartacea a quella telematica;

- le esigenze informative nel tempo si sono ampliate, coinvolgendo anche attività economiche che inizialmente non erano oggetto di indagine, quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le rivendite di quotidiani e periodici e il commercio su aree pubbliche;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all’adeguamento del dispositivo e dell’Allegato A della citata d.g.r. n. 2276 del 1999 per renderli coerenti ai contenuti della successiva normativa in tema di liberalizzazione dei mercati e in particolare delle attività commerciali, e per aggiornarli sia in relazione ai mutati assetti organizzativi dei soggetti individuati come componenti della Conferenza consultiva, sia con riferimento alle modalità di svolgimento ed all’oggetto del monitoraggio;

Ritenuto inoltre di dover adeguare il citato provvedimento all’avvenuto riordino delle strutture regionali, delle relazioni organizzative e funzionali tra di esse, nonché dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;

Vista l’istruttoria svolta dal Servizio Commercio, turismo e qualità aree turistiche;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2416 del 29 dicembre 2008 e successive modifiche, n. 1950 del 13 dicembre 2010;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore al turismo e commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di sostituire il punto 1 del dispositivo della d.g.r. 1276/1999 con il seguente:

“1) L’Osservatorio regionale del commercio è istituito presso il Servizio Commercio, turismo e qualità aree turistiche;”;

2) di modificare il punto 2 del dispositivo della d.g.r. 1276/1999, sostituendo le lettere b) e d) e modificando la lettera e) come segue:

“b) elabora e diffonde a tutti i soggetti interessati le basi conoscitive e i dati aggregati per la conoscenza del settore della distribuzione commerciale;”;

“d) fornisce elementi conoscitivi per le scelte di pianificazione relativamente agli insediamenti delle medie e grandi strutture di vendita, al fine di perseguire gli obiettivi di:

- contenere l'uso del territorio;

- assicurare le compatibilità ambientali;

- valutare i progetti di insediamento di grandi strutture di vendita rispetto agli assetti della mobilità e della rete distributiva, in riferimento alla disponibilità di servizi al consumatore;”;

- alla lettera e) la parola “salvaguardia” è sostituita dalla parola “promozione”;

3) di sostituire il punto 3 del dispositivo della d.g.r. 1276/1999, con il seguente:

“3) i Comuni forniscono alle Province e alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati indicati nell'allegato A) alla presente deliberazione, secondo le modalità individuate dal Servizio regionale competente.

Le Province collaborano con la Regione alla raccolta dei dati sopra citati, monitorando lo stato della rilevazione e sollecitando i Comuni del proprio territorio che ancora non abbiano provveduto all’adempimento.

Le Province elaborano i dati comunali con riferimento ai bacini sovracomunali di cui al comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 14/1999 e li trasmettono alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le modalità individuate dal Servizio regionale competente.

La Regione può avvalersi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura secondo modalità che verranno definite in apposite convenzioni;”;

4) di modificare il punto 4 del dispositivo della d.g.r. 1276/1999, sostituendo le parole “dell’Assessore alle attività produttive;” con le parole: ”dell’Assessore al turismo e commercio;”;

5) di sostituire il punto 5 del dispositivo della d.g.r. 1276/1999 con il seguente:

“5) la Conferenza consultiva di cui al comma 4 dell'art. 14 della L.R. n. 14/1999 è composta da:

- il Direttore della Direzione Generale regionale Attività Produttive, Commercio e Turismo o suo sostituto, che la presiede;

- 3 componenti in rappresentanza del Consiglio delle Autonomie locali;

- 1 componente designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

- 2 componenti designati dall'Unione regionale del commercio, del turismo e dei servizi - Confcommercio;

- 2 componenti designati dalla Confesercenti Regionale Emilia-Romagna;

- 1 componente designato dall’Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti (ANCD);

- 1 componente designato dall'Associazione delle Cooperative di Consumatori del Distretto Adriatico (ACCDA);

- 1 componente designato da FederDistribuzione;

- 3 componenti designati di comune accordo dalle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45;

- 3 componenti designati di comune accordo dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;

La Conferenza è nominata con atto del dirigente Responsabile del Servizio Commercio, turismo e qualità aree turistiche.

La Conferenza consultiva è convocata dal Presidente per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) fornire indicazioni ai fini della predisposizione del programma annuale delle attività dell'Osservatorio regionale del commercio, ai sensi di quanto disposto al comma 5 dell'art. 14 della L.R. n. 14/1999;

b) esprimere un parere sul succitato programma annuale predisposto dalla Regione.”

6) di modificare l’Allegato A alla d.g.r. 1276/1999 come segue:

- il secondo capoverso del punto 1 (Monitoraggio) è sostituito dal seguente: “I dati vengono acquisiti attraverso l’uso di un applicativo regionale che prevede la compilazione, da parte degli utenti, di una serie di pagine web nelle quali vengono richieste informazioni sulla consistenza e sulle caratteristiche della rete.;

- il paragrafo 1.1 (Oggetto del monitoraggio) è sostituito dal seguente: “L’osservazione dei fenomeni relativi al settore commerciale riguarda informazioni e dati sulla struttura della rete, con particolare riguardo a settore merceologico, numerosità e superficie degli esercizi commerciali, e loro classificazione per tipologie e classi dimensionali. Sono oggetto di osservazione, inoltre, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le rivendite di quotidiani e periodici, e il commercio su aree pubbliche.”;

- il secondo capoverso del paragrafo 1.2 (Le fonti) è abrogato.

7) di approvare, allegandolo quale parte integrante a questa deliberazione, il testo coordinato del dispositivo e dell’Allegato A alla d.g.r. 1276/1999, come modificati dal presente provvedimento;

8) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

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