n.170 del 08.06.2022 periodico (Parte Seconda)
Disposizioni per l'accesso all'istituto della deroga temporanea al rispetto Deflusso Minimo Vitale (DMV)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Direttiva 2000/60/CE;
- il D Dlgs.152/06;
- il DM 28 luglio 2004;
- il Dlgs 2 gennaio 2018, n. 1 che ha sostituito abrogandola la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;
- la L.R.3/99;
- le Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Delibera dell’Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;
- I DPCM del 27 ottobre 2016 di approvazione del Secondo Piano di Gestione della Acque del Distretto idrografico Padano nonché dell’Appennino Settentrionale e dell’Appennino Centrale;
- Le Delibere CIP (Conferenza Istituzionale Permanente) di adozione del Terzo Piano di Gestione della Acque del Distretto idrografico, del 20 dicembre 2021, n.4 e n.26, rispettivamente del Distretto idrografico Padano e dell’Appennino Centrale;
- Le linee guida sugli indicatori di siccità e di scarsità da utilizzare nelle attività degli Osservatori Permanenti per gli utilizzi idrici – redatte nel giugno 2018 e coordinate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Vista inoltre:
- la Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell’Autorità di Distretto del Fiume Po n.4 del 14 dicembre 2017 “Adozione della “Direttiva per la Determinazione dei Deflussi Ecologici (DDE)a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti”, nonché l’analoga Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell’Autorità di Distretto dell'Appennino centrale n.4 del 14 dicembre 2017, ed in particolare quanto disposto all’art.7 comma 1 (di entrambe), che recita:
“Nel rispetto delle competenze assegnate e delle norme regionali vigenti, le Regioni del Distretto ovvero le Autorità competenti dispongono deroghe temporanee agli obblighi di rilascio per il mantenimento del deflusso ecologico in occasione di circostanze eccezionali ed imprevedibili, qualora il livello di severità idrica, così come definito nell’ambito delle attività svolte dall’Osservatorio permanente sugli Utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po:
- impedisca o rischi di impedire l'approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti soddisfabile;
- determini o rischi di determinare gravi carenze di approvvigionamento irriguo, essendo comunque già state poste in atto tutte le possibili strategie di risparmio idrico, contenimento delle perdite ed eliminazione degli sprechi;
- richieda il mantenimento di una adeguata capacità di invaso a sostegno dei prioritari usi potabili ed irrigui.”
- Il “Disciplinare per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel Distretto Idrografico del Fiume Po” (distretto che interessa oltre il 99% del territorio regionale) approvato il 30 ottobre 2020 ed in particolare:
- l’articolo 3 (Attività dell’Osservatorio) che dispone che, in conformità alle disposizioni del Protocollo d’Intesa del 13 luglio 2016, l’Osservatorio svolga, in particolare, le seguenti attività:
a. individua a scala di distretto gli indicatori, gli indici ed i parametri utili alla caratterizzazione degli scenari di severità idrica, definendo i valori soglia di ciascun indicatore, indice o parametro a supporto della valutazione del livello di severità idrica a scala distrettuale, avvalendosi dei dati resi disponibili dalle Regioni del Distretto idrografico;
b. individua sulla base degli indicatori, degli indici e dei parametri di cui al precedente punto, gli scenari di severità idrica relativi agli ambiti di interesse distrettuale;
c. svolge i compiti conseguenti all’individuazione degli scenari di criticità ad esso attribuiti dal Protocollo d’Intesa;
d. inoltre, nel caso in cui lo scenario di criticità non si riferisca all’intero Distretto, ma a sottobacini o ambiti territoriali diversi, l’Osservatorio viene informato a riguardo e dovrà verificare che:
● i quadri conoscitivi ricostruiti dalle Regioni per la valutazione delle situazioni di severità a scala di sottobacino o ambito territoriale siano coerenti con le linee guida nazionali;
● che le misure che le Regioni ritengono di mettere in atto non incidano negativamente con le condizioni di severità distrettuale ovvero con gli obiettivi generali della pianificazione distrettuale vigente.
- L’articolo 6 (Sedute dell’Osservatorio) che dispone che vengano redatti appositi verbali di ciascuna seduta dell’Osservatorio contenenti le valutazioni dello stato di criticità idrica, nonché le eventuali conseguenti azioni da attuare, che sono immediatamente eseguibili.
Considerato che:
- il DM 28 luglio 2004 all’art. 7.5 dispone come le Regioni possano adottare motivatamente deroghe al Deflusso Minimo Vitale (DMV) per limitati e definiti periodi di tempo, consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV, esclusivamente nei seguenti casi:
a. quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti soddisfacibili;
b. quando sussistano esigenze di approvvigionamento per utilizzazioni irrigue limitatamente ad aree caratterizzate da rilevanti squilibri del bilancio idrico preventivamente individuate nel Piano di tutela;
c. al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero nel caso di dichiarazioni di stato di emergenza ministeriali;
- il medesimo articolo stabilisce inoltre che deroghe al rispetto del DMV possano essere assentite a condizione che “siano state adottate tutte le possibili strategie di risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi previste dal Piano di tutela delle acque, che si sia dimostrata l'impossibilità di individuare altre alternative di approvvigionamento ed avendo messo in atto azioni per rendere minimi gli effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi” ed in particolare che “Le deroghe non dovranno comunque pregiudicare l'obiettivo di qualità del corpo idrico”;
- l’art.58 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Delibera dell’Assemblea Legislativa n.40 del 21 dicembre 2005, che ha dettato alcune specifiche disposizioni per permettere il rilascio della deroga al rispetto del DMV, con riferimento a quanto disposto dal soprarichiamato DM del 28 luglio 2004;
- il rilascio di autorizzazioni al prelievo di risorsa idrica, per limitati e definiti periodi di tempo, anche nel non rispetto del DMV, è posto in capo ad ARPAE, soggetto competente al rilascio delle concessioni di derivazioni d’acqua pubblica, come stabilito dalla LR 13/15. Tale autorizzazione può essere rilasciata previo parere vincolante della struttura Regionale competente in materia di pianificazione di risorsa idrica al fine di verificare il non pregiudizio dell’obiettivo di qualità definiti per il corpo idrico;
Considerato, altresì, che
- come evidenziato nel DM 28 luglio 2004 gli usi dei prelievi per cui è ammessa la possibilità di deroga al rispetto del DMV sono esclusivamente l’uso “potabile/consumo umano” ed “irriguo”;
- risulta opportuno dettare disposizioni specifiche in relazione ai prelievi per cui è richiesta la deroga al rispetto del DMV,
Ritenuto pertanto:
- che l’accesso all’istituto alla deroga sia ammesso a condizione che dall’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici sia riconosciuta una severità idrica di carattere distrettuale e/o locale, e sia conseguentemente prevista l’attivazione di tale istituto di deroga in un ambito territorialmente definito;
- che per accedere all’istituto della deroga al DMV debba essere presentata apposita istanza ad ARPAE in qualità di soggetto competente al rilascio di concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- che tale istanza debba essere presentata secondo quanto contenuto:
a. nell’ALLEGATO 1 – qualora si tratti di richiesta per permettere prelievi destinati all’uso potabile/consumo umano
b. nell’ALLEGATO 2 - qualora si tratti di richiesta per permettere prelievi destinati all’uso irriguo consortile e privato
- che la mancata presentazione degli elementi minimi di cui agli allegati 1 e 2, comporta l’improcedibilità dell’istanza medesima;
- che la deroga potrà essere autorizzata assunto il parere degli Enti responsabili al raggiungimento degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE ed alla Direttiva 92/43/CEE, ovvero:
a. della Regione Emilia-Romagna – area competente in materia di pianificazione risorsa idrica;
b. dell’Ente parco o il soggetto gestore, qualora le derivazioni, per cui è richiesta la deroga, siano ubicate all’interno, o siano a monte, di parchi e/o di aree protette;
- che il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale può ritenersi assolto a seguito della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 7 delle Delibere CIP n. 4/17;
- che con il provvedimento di deroga, potranno essere definite apposite misure di mitigazione e monitoraggi, al fine di garantire che le eventuali deroghe non pregiudichino il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla pianificazione di settore;
- che qualora, a seguito delle eventuali deroghe assentite per l’uso irriguo si evidenziassero criticità di approvvigionamento idropotabile, le stesse saranno revocate;
- che per i prelievi che permettono l’approvvigionamento sia a fini irrigui sia a fini idropotabili l’eventuale deroga del DMV, rilasciata ai fini irrigui, dovrà comunque garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze legate al settore potabile;
Richiamati, per gli aspetti organizzativi e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, i seguenti atti:
− la Legge regionale 26/11/2001, n.43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
− le proprie deliberazioni n. 324 e n. 325 del 7/3/2022, rispettivamente “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale” e “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, entrambe con decorrenza dal 1/4/2022;
− la propria deliberazione n. 426 del 21/3/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia;
− la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 5615 del 25/3/2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
− la propria deliberazione n. 468 del 10/4/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;
− le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;
− il D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
− la propria deliberazione n. 111 del 31/1/2022, “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
Dato atto:
- che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile;
per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di stabilire che l’accesso all’istituto alla deroga sia ammesso a condizione che dall’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici sia riconosciuta una severità idrica di carattere distrettuale e/o locale, e sia prevista l’attivazione di tale misura in un ambito territorialmente definito, ferme restando le disposizioni di cui al Dlgs 2 gennaio 2018, n. 1 relative alle “dichiarazioni di stato di emergenza”;
2. di stabilire che le eventuali deroghe rilasciate non devono pregiudicare il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla pianificazione di settore;
3. di stabilire che l’istituto della deroga al rispetto al DMV è ammissibile esclusivamente per i prelievi destinati all’uso potabile/consumo umano ed irriguo;
4. di stabilire che le eventuali deroghe rilasciate devono essere revocate al variare delle condizioni che le hanno determinate o qualora si evidenziasse la compromissione dei soprarichiamati obiettivi;
5. di stabilire che il rilascio di autorizzazioni al prelievo di risorsa idrica, per limitati e definiti periodi di tempo, anche nel non rispetto del DMV, è posto in capo ad ARPAE, soggetto competente al rilascio delle concessioni d’acqua pubblica, assunto il parere degli Enti responsabili al raggiungimento degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE ed alla Direttiva 92/43/CEE;
6. di dare atto che il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale possa ritenersi assolto a seguito della verifica della sussistenza delle condizioni previste all’art. 7 delle Delibere CIP n.4/2017 dell’Autorità di Distretto del Fiume Po e dell’Autorità di Distretto dell’Appennino centrale, a seconda dell’ambito di competenza;
7. di stabilire che per accedere all’istituto della deroga al DMV, debba essere presentata apposita richiesta secondo quanto riportato negli Allegati 1 e 2 parte integrante del presente atto;
8. di stabilire che la mancanza presentazione degli elementi di cui agli allegati 1 e 2 comporterà l’improcedibilità dell’istanza;
9. di stabilire che, con il provvedimento di deroga, potranno essere definite apposite misure di mitigazione e monitoraggi, al fine di garantire che le eventuali deroghe non pregiudichino il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla pianificazione di settore;
10. di stabilire che qualora si evidenziassero criticità di approvvigionamento idropotabile, a seguito delle eventuali deroghe assentite per l’uso irriguo, le stesse saranno revocate;
11. per i prelievi che permettono l’approvvigionamento sia del settore irriguo sia del settore idropotabile, l’eventuale deroga del DMV, rilasciata ai fini irrigui, deve comunque garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze legate al settore potabile;
12. di pubblicare con somma urgenza il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
PRELIEVI PER USO POTABILE/CONSUMO UMANO
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Autocertificazione)
Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, da parte del richiedente, sotto la propria responsabilità:
1) di essere in possesso di Piano di conservazione della risorsa o di analoga documentazione deliberata che attesti l’adozione di un programma rivolto alla conservazione della risorsa;
2) assenza di fonti alternative o l’utilizzo già in corso di fonti alternative che non presentano la necessaria disponibilità di risorsa per i fabbisogni residui;
3) la somma dei quantitativi già prelevati, eventuali stoccati e di quelli richiesti non superano complessivamente il volume concesso;
4) la portata transitante nel corpo idrico al momento della richiesta non consente di esercitare il prelievo per il soddisfacimento delle necessità irrigue, nel rispetto del DMV.
Dati da inserire
● volumi già derivati dal punto/i di prelievo oggetto di richiesta di deroga;
● volumi di risorsa necessitante residua complessiva;
altri eventuali dati obbligatori:
● se presenti sistemi di stoccaggio: volume di risorsa ancora disponibile a servizio del sistema (pari o superiore a 0);
● se presenti fonti alternative: volume massimo consentito ancora prelevabile (pari o superiore a 0).
Documentazione da allegare
● Piano di Conservazione della risorsa o analoga documentazione deliberata che attesti l’adozione di un programma rivolto alla conservazione della risorsa (se il piano è disponibile presso Regione ed ARPAE può essere direttamente dichiarata la data di redazione e l’ubicazione di deposito), dando evidenza delle azioni in corso e/o concluse per la soluzione delle problematiche e di quelle eventuali ulteriori, indicandone le tempistiche previste.
● Relazione di valutazione del fabbisogno idrico da assicurare, comprensiva di:
- indicazioni sulle modalità di stima/misura di portata transitante nel corpo idrico a monte del prelievo, a comprova della necessità di deroga al DMV per l’esercizio del prelievo in relazione alle necessità documentate;
- documentazione relativa all’intero sistema idropotabile interconnesso;
- informazioni relative a invasi e fonti alternative eventualmente presenti, in termini di potenzialità e disponibilità residua;
- EVENTUALI proposte di misure di mitigazione affinché non venga compromesso l’ecosistema fluviale.
ALLEGATO 2
PRELIEVI PER USO IRRIGUO
CONSORZI DI BONIFICA
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Autocertificazione)
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte del richiedente, sotto la propria responsabilità:
1) di essere in possesso di Piano di Conservazione per il risparmio idrico in agricoltura o di analoga documentazione consortile deliberata che attesti l’adozione di un programma rivolto alla conservazione della risorsa;
2) assenza di fonti alternative oppure utilizzo già in corso/effettuato di fonti alternative, tale da non soddisfare le necessità residue (per fonti alternative si intende altri punti di prelievo consortili e/o dei consorziati se conosciuti, e forniture da CER);
3) che la somma dei quantitativi già prelevati, eventuali stoccati e di quelli richiesti non superano complessivamente il volume concesso o desumibile dall’applicazione della DGR 1415/16;
4) che la portata transitante nel corpo idrico al momento della richiesta non consente di esercitare il prelievo per il soddisfacimento delle necessità irrigue, nel rispetto del DMV.
Dati da inserire
● volumi già derivati dal punto/i di prelievo oggetto di richiesta di deroga;
● volumi di risorsa necessitante residua complessiva;
● portata transitante nel corpo idrico al momento della richiesta (stimata/misurata);
altri eventuali dati obbligatori:
● se presenti sistemi di stoccaggio: volume di risorsa ancora disponibile (pari o superiore a 0);
● se presenti fonti alternative (consortili o se note dei consorziati): volume massimo consentito ancora prelevabile (pari o superiore a 0);
● portate istantanee necessarie al funzionamento dei sistemi irrigui utilizzati per l’assolvimento delle esigenze irrigue (fermo restando le necessità per l’assolvimento del fabbisogno residuo richiesto).
Documentazione da allegare
● Piano di Conservazione per il risparmio idrico in agricoltura o di analoga documentazione consortile deliberata che attesti l’adozione di un programma rivolto alla conservazione della risorsa (se il piano è disponibile presso Regione ed ARPAE può essere direttamente dichiarata la data di redazione e l’ubicazione di deposito), dando evidenza delle azioni in corso e/o concluse per la soluzione delle problematiche e di quelle eventuali ulteriori, indicandone le tempistiche previste.
● Relazione di valutazione delle necessità idriche specifiche e stima del fabbisogno residuo, dell’areale interessato dall’istanza di deroga:
- indicazioni sulle modalità di stima/misura di portata transitante nel corpo idrico a monte del prelievo, a comprova della necessità di deroga al DMV per l’esercizio del prelievo in relazione alle necessità documentate;
- sulla base delle colture praticate dovrà essere data evidenza di quali colture necessitino di risorsa idrica per completare il ciclo colturale in atto o del “singolo” ciclo pianificato, stimandone il fabbisogno, ed evidenziando quali siano gli areali/distretti da servire; andranno inoltre fornite informazioni a supporto delle portate istantanee indicate come necessarie al funzionamento dei sistemi irrigui utilizzati per l’assolvimento delle esigenze irrigue;
- qualora presenti sistemi di stoccaggio e fonti alternative, la relazione dovrà contenere anche informazioni in merito, in particolare in termini di potenzialità, diritti ed areali serviti;
- EVENTUALI proposte di misure di mitigazione affinché non venga compromesso l’ecosistema fluviale.
UTENZE IRRIGUE PRIVATE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Autocertificazione)
Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, da parte del richiedente, sotto la propria responsabilità:
1) di aver attuato o avviato misure tese al risparmio idrico;
2) assenza di fonti alternative o l’utilizzo già in corso di fonti alternative che non presentano la necessaria disponibilità di risorsa per i fabbisogni residui;
3) la somma dei quantitativi già prelevati, eventuali stoccati e di quelli richiesti non superano complessivamente il volume concesso o desumibile dall’applicazione della DGR 1415/16;
4) la portata transitante nel corpo idrico al momento della richiesta non consente di esercitare il prelievo per il soddisfacimento delle necessità irrigue, nel rispetto del DMV.
Dati da inserire
● volumi già derivati dal punto/i di prelievo oggetto di richiesta di deroga;
● volumi di risorsa necessitante residua complessiva;
altri eventuali dati obbligatori:
● se presenti sistemi di stoccaggio: volume di risorsa ancora disponibile (pari o superiore a 0);
● se presenti fonti alternative: volume massimo consentito ancora prelevabile (pari o superiore a 0);
● portate istantanee necessarie al funzionamento dei sistemi irrigui utilizzati per l’assolvimento delle esigenze irrigue (fermo restando le necessità per l’assolvimento del fabbisogno residuo richiesto).
Documentazione da allegare
● Relazione/documentazione comprovante l’attuazione o l’avvio di alcune misure tese al risparmio idrico (realizzazione di invasi di stoccaggio, ammodernamento/ottimizzazione impianti irrigui ….).
● Relazione di valutazione delle necessità idriche specifiche e stima del fabbisogno residuo:
- sulla base delle colture praticate dovrà essere data evidenza di quali colture necessitino, a completamento del ciclo colturale in atto o del “singolo” ciclo colturale pianificato, di risorsa idrica stimandone il fabbisogno; andranno inoltre fornite informazioni a supporto delle portate istantanee indicate come necessarie al funzionamento dei sistemi irrigui utilizzati per l’assolvimento delle esigenze irrigue;
- qualora presenti sistemi di stoccaggio e fonti alternative, la relazione dovrà contenere anche informazioni in merito, in particolare in termini di potenzialità;
- EVENTUALI proposte di misure di mitigazione affinché non venga compromesso l’ecosistema fluviale.