n.78 del 25.03.2022 (Parte Seconda)

Disposizione attivazione fase di pre allarme e dichiarazione stato di grave pericolosità per rischio incendi boschivi sul territorio regionale dal 26/3/2022 al 3/4/2022 compresi

IL DIRETTORE

Visto:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” la quale prevede che le regioni approvino il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” ed in particolare l’art. 13, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza all’approvazione del piano regionale in materia di incendi boschivi, nel rispetto dei principi della legge n. 353/2000;

- il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 recante « Disposizioni urgenti in materia di protezione civile» convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

- il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, relativo alla “Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2009, n. 41;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di “Lotta attiva agli incendi boschivi” del 1 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 208;

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 in tema di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, inerente gli “Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2013, n. 27;

- il D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente) ed in particolare l’art. 182 comma 6 bis così come integrato dall’art. 14 comma 8 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 convertito in Legge 11/08/2014, n. 116, riportante: “ Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata“;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, con la quale anche in coerenza con le previsioni della L. n. 56/2014 si è provveduto alla riforma del sistema di governo del territorio, con la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l’individuazione di nuove sedi per la governance multilivello;

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” e, in particolare, gli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17 e 18;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020 recante “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi”;

- il Decreto Legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 Codice della Protezione Civile”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2020, n. 35;

- il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155 „Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile“;

- il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge 21 novembre 2000, n. 353. Periodo 2017-2021“ approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1172 del 2 agosto 2017, aggiornato con deliberazione di Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2020, prorogato al 31 dicembre 2022 con deliberazione della Giunta regionale n. 2159 del 20 dicembre 2021, ed in particolare il capitolo 5 recante ”La lotta attiva – Modello d’intervento“;

- il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1/8/2018, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1226 del 30/7/2018, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 122 del 30/7/2018 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 244 del 1/8/2018;

- la convenzione-quadro triennale tra l‘ Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e il Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Direzione Regionale Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, sottoscritta in data 11/6/2019, in attuazione e secondo lo schema approvato dalla della deliberazione della Giunta regionale n. 504/2019;

- la Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo per l’impiego delle unità Carabinieri Forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale” sottoscritta in data 11/6/2019, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2224/2018;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2158 del 20/12/2021 recante “Rinnovo della Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l’impiego delle unità Carabinieri Forestale nell’ambito delle materie di competenza regionale“;

- le singole Convenzioni sottoscritte a far data dal 29/3/2019 con le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 404 del 18/3/2019;

- la delibera di Giunta regionale n. 652 del 14 maggio 2007 recante “Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all’attuazione delle convenzioni previste dalla legge regionale 1/2005”;

Considerato che la Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l’impiego delle unità Carabinieri Forestale nell’ambito delle materie di competenza regionale, approvata con deliberazione di Giunta Regionale è attualmente in fase di sottoscrizione;

Richiamate:

- la propria nota prot. 2022/0007236.U del 18/2/2022 mediante la quale si dispone l’attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale nel periodo dal 22 febbraio 2022 al 27 marzo 2022 compresi;

- la nota dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 2022/0007384.U del 21/2/2022 in cui viene disposta l’attivazione generale del personale dei coordinamenti provinciali di Volontariato di protezione civile in stato di pre-allertamento, dal giorno 22/2/2022 al giorno 27/3/2022 compresi per le seguenti attività:

- in ambito di prevenzione: avvistamento, perlustrazione in avvistamento (nelle giornate di sabato, domenica e festivi);

- in ambito di lotta attiva: attività operative di spegnimento, bonifica e altre necessità;

Dato atto che in data 23/3/2022 si è tenuto un incontro di coordinamento in videoconferenza convocato su disposizione del Direttore dell’Agenzia medesima, alla presenza dei rappresentanti della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, del Comando Regione Carabinieri Forestale “Emilia-Romagna“ e dell’ARPAE-SIMC Centro funzionale, nel corso del quale, per le motivazioni e le valutazioni espresse e riportate nell'apposito verbale conservato agli atti dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, anche sulla base dell’andamento delle condizioni meteo climatiche, si è concordato di proporre su tutto il territorio regionale l’attivazione della fase di pre allarme per il rischio di incendi boschivi, a partire dal giorno 26/3/2022 e fino al giorno 3/4/2022 compresi, dichiarando così nel contempo lo stato di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi per il medesimo periodo;

Dato atto, altresì che:

- le convenzioni in essere tra la Regione Emilia-Romagna e i Coordinamenti provinciali e le Associazioni regionali di Volontariato di Protezione civile, sottoscritte in applicazione della richiamata delibera di Giunta regionale n. 404/2019, prevedono il concorso delle medesime organizzazioni alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi;

- sulla base degli strumenti convenzionali vigenti è possibile attivare, nel periodo sopra indicato e sul territorio regionale interessato, squadre di personale volontario destinate all'attività di spegnimento degli incendi boschivi;

Richiamato il punto 5 del dispositivo della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1172 del 2 agosto 2017 che demanda all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, la individuazione, con apposito atto, delle aree e dei periodi a maggior rischio di incendio boschivo in cui verrà dichiarato lo stato di pericolosità, nei quali troveranno applicazione i divieti, nonchè le sanzioni, di cui all’art. 10, commi 6 e 7, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 s.m.i., all’art. 182 comma 6 bis D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e al D.L. n. 91 del 24 giugno 2014;

Ravvisata conseguentemente la necessità di dichiarare lo stato di grave pericolosità su tutto il territorio regionale, per il periodo dal giorno 26/3/2022 fino al giorno 3/4/2022 compresi, considerato a maggior rischio di incendi boschivi;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna;

- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e smi, per quanto applicabile;

- la D.G.R. n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e s.m.i;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 “Approvazione di riorganizzazione dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

- la determinazione n. 3990 del 2 dicembre 2020 “Adozione piano delle attività per il triennio 2021–2023 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

- la D.G.R. n. 111 del 28 gennaio 2021: “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”;

- la D.G.R. n. 1962 del 21 dicembre 2020, con la quale si conferisce l’incarico di direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, alla Dott.ssa Rita Nicolini dal 1 gennaio 2021 fino al termine della legislatura fatto salvo eventuale periodo di proroga previsto per legge al termine della legislatura;

- la determinazione n. 999 del 31 marzo 2021, parzialmente rettificata con determinazione n. 1142 del 14/4/2021, “Incarichi dirigenziali presso l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (post DGR 1770/2020) e nomina RSPP (D.Leg.vo 81/2008 e ss.mm.ii.) approvazione declaratorie estese;

- la D.G.R. n. 324 del 7 marzo 2022: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale“

- la D.G.R. n. 325 del 7 marzo 2022: “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale“

Dato atto che a seguito dell’adozione della presente determinazione si provvederà alla sua pubblicazione sul portale istituzionale;

Attestato che il sottoscritto Direttore, responsabile del procedimento non si trova in situazione di conflitto anche potenziale, di interessi; Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

  1. 1. di disporre l’attivazione della fase di preallarme per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale per il periodo dal giorno 26/3/2022 fino al giorno 3/4/2022 compresi, ai sensi di quanto stabilito nel Piano indicato in premessa, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1172/2017, aggiornato con deliberazione di Giunta regionale n. 1928/2020 e prorogato al 31 dicembre 2022 con deliberazione della Giunta regionale n. 2159 del 20 dicembre 2021
  2. 2. di dichiarare pertanto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, nel periodo dal giorno 26/3/2022 fino al giorno 3/4/2022 compresi, su tutto il territorio regionale, fatte salve eventuali revoche o ulteriori proroghe sulla base anche dell'andamento delle condizioni meteoclimatiche;
  3. 3. di dare atto che durante il periodo a rischio di incendio boschivo, tutti gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati di far rispettare il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1/8/2018, nonchè le ulteriori norme vigenti in materia relative a divieti (in particolare il divieto di cui all’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 così come integrato dall’art. 14 comma 8 del D.L. n. 91/2014 – convertito in Legge 11/8/2014, n. 116, riportante: “ Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata “), obblighi e sanzioni, fatte salve le esclusioni ivi previste;
  4. 4. di dare atto che la violazione dei divieti previsti al precedente dispositivo punto 4) con particolare riferimento al periodo a rischio di incendio boschivo per il quale viene dichiarato lo stato di pericolosità, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa a partire dal giorno successivo dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
  5. 5. di dare atto che le suddette sanzioni amministrative sono state potenziate dal richiamato decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155 „Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile“;
  6. 6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito della l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile al seguente indirizzo internet: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/.

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