n.73 del 12.03.2014 periodico (Parte Seconda)

Pozzi Arceto Campassi - Concessione di derivazione di acqua per il consumo umano in località Arceto, comune di Scandiano, provincia di Reggio Emilia

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi della legge regionale 21 maggio 1999, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, in quanto si ritengono compatibili in particolare i richiesti prelievi massimi nonché i volumi massimi derivabili (fermo restando che essi saranno analizzati e definiti in sede di rilascio di concessione sulla base di un’attenta analisi degli abitanti serviti e dell’intero sistema acquedottistico in cui il presente campo pozzi è inserito) ed in considerazione dei non rilevanti impatti, il progetto di “Pozzi Arceto Campassi - Concessione di derivazione di acqua per il consumo umano in località Arceto, Comune di Scandiano, Provincia di Reggio Emilia” presentato da ATERSIR;

b) con le seguenti prescrizioni:

1. al fine di garantire l’equilibrio degli acquiferi sotterranei captati dovrà essere messo in atto un piano di razionalizzazione e risparmio della risorsa idrica nonché interventi di risistemazione della rete di distribuzione al fine di contenerne le perdite così come già effettuato dall’azienda di gestione;

2. dovrà essere attivato un apposito piano di monitoraggio che tenga sotto controllo periodicamente il livello piezometrico e la qualità dell’acqua captata dei pozzi del campo acquifero al fine prevenire ogni possibile situazione di emergenza;

3. dovrà essere attivato un apposito piano di monitoraggio della subsidenza finalizzato a valutare i possibili effetti conseguenti all’estrazione;

4. in considerazione del fatto che la tutela delle acque da destinare al consumo umano è elemento prioritario e considerato che nelle acque del campo pozzi Arceto Campassi sono state rilevate in passato concentrazioni crescenti di Tetracloroetilene, che hanno portato anche a sospendere temporaneamente per motivi precauzionali il pozzo "Campassi 3" dal servizio di pubblico acquedotto, si chiede di avviare un monitoraggio specifico per controllare tale parametro al fine di verificare che non si ripetano ulteriori episodi di superamento e nel caso individuare tempestivamente le misure necessarie;

5. in sede di richiesta di concessione di derivazione dovranno essere forniti:

  • i dati aggiornati all’anno 2013 riguardanti le caratteristiche chimiche dell’acqua sotterranea del campo pozzi in esame, con particolare riferimento ai composti organoalogenati;
  • indicazioni in merito all'eventuale previsione di un adeguamento dell'impianto di filtrazione su carboni attivi esistente presso la centrale idrica di Fellegara, entrato in funzione nel 2005 per il trattamento dell'acqua sotterranea del campo pozzi in esame allo scopo di garantire l'abbattimento dei composti organoalogenati (tra cui Tetracloroetilene); in particolare, considerato che la portata complessiva delle due linee di filtrazione attualmente in funzione è pari a 30 l/s, si chiede di chiarire la necessità di un eventuale adeguamento dell'impianto stesso in considerazione del previsto incremento delle portate medie prelevate presso i pozzi oggetto di valutazione;

6. qualora questa non ne fosse già provvista, si chiede di dotare la zona di tutela assoluta del pozzo Campassi 3 di recinzione protettiva, analogamente a quanto attualmente in essere in corrispondenza dei pozzi Campassi 1 e 2;

7. resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per garantire la prosecuzione dell’attività delle opere in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

8. il procedimento per il rilascio della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, destinata al consumo umano, potrà proseguire sulla scorta delle risultanze tecnico/ambientali stabilite dal presente atto e secondo le procedure individuate dal Regolamento regionale n. 41/2001;

c) di trasmettere la presente delibera alla proponente Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna (ATERSIR); all’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, al Comune di Scandiano; al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po - sede di Reggio Emilia, all’Autorità di Bacino del Po, all’ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia ed all’AUSL di Reggio Emilia;

d) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

e) di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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