n.118 del 27.04.2022 periodico (Parte Seconda)

Struttura sanitaria privata Centro Medico Inacqua di Piacenza - Rinnovo dell'accreditamento istituzionale con prescrizioni

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” specificando che, ai sensi:

- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017 relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 53/2013, n. 865/2014, n. 973/2019 relativamente alle indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;

- n. 1311/2014 e n. 1604/2015 che dispongono di prorogare gli accreditamenti vigenti complessivamente fino al 31/7/2018;

- n. 466/2021 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 823/2020 e n. 72/2021 relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da Covid-19;

- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 2224/2021 “Procedure per l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature a risonanza magnetica con campo di induzione magnetica non superiore a 4 tesla in attuazione del Decreto del Ministero della salute 14 gennaio 2021 - Sostituzione delibera 28 dicembre 2020, n. 1982”;

Richiamata inoltre la propria determinazione n. 20202/2020 ad oggetto “Conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare”;

Viste le proprie determinazioni n.7217 del 16/6/2011 e n.1482 del 11/2/2015 con cui sono stati concessi, in via provvisoria, poi confermati in istituzionale, alla struttura sanitaria privata Centro Medico Inacqua, via Caffi n. 1, Piacenza, rispettivamente l'accreditamento e un ampliamento dell’accreditamento, per:

- Centro ambulatoriale di riabilitazione con Ambulatorio per le visite di Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Attività di diagnostica per immagini: Radiologia convenzionale, Risonanza Magnetica Nucleare ed Ecografia/Ecocolordoppler;

Considerato che l’accreditamento concesso è stato poi prorogato nella sua validità fino al 31/7/2018, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;

Vista la domanda di rinnovo dell’accreditamento, pervenuta il 27/3/2018, presentata dal Legale rappresentante della Società Inacqua Cooperativa Sociale ONLUS, con sede legale in Piacenza, per la struttura di cui trattasi;

Vista la nota PG/2018/0495468 del 13/7/2018 del Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione di comunicazione della validità formale della domanda di rinnovo dell’accreditamento presentata, che permette allo stesso Poliambulatorio, ai sensi della DGR 1943/2017, di continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate, nelle more dell’adozione dell’atto di rinnovo;

Dato atto che il Servizio regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Vista inoltre la propria nota PG/2020/0197243 del 5/3/2020 di presa d’atto della variazione del soggetto titolare, ora Società Inacqua Centro Medico e Termale S.r.l. e del suo Legale rappresentante protempore;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della suddetta struttura, trasmessa con Prot. 21/10/2021.0977436.I e successive integrazioni Prot. 02/12/2021.1113238.I, redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di valutazione documentale, in quanto, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, non è stato possibile programmare la visita sul campo, ma al contempo si è reso necessario procedere alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento per concludere il relativo procedimento in corso;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, applicati i requisiti disponibili vigenti, riconducibili alle attività richieste in accreditamento, si esprime una valutazione favorevole al rinnovo dell'accreditamento con prescrizioni della struttura sanitaria di cui trattasi, per le seguenti attività:

- visite ed altre prestazioni collegabili alle stesse, erogabili in ambulatorio medico, di:

- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Centro ambulatoriale di riabilitazione;

- Attività di diagnostica per immagini: Radiologia convenzionale, Ecografia/Ecocolordoppler e Risonanza Magnetica (escluso Mammografia e TC);

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

con riserva, da parte dell’OTA, di effettuare la verifica sul campo dei requisiti applicati, a completamento del procedimento, da svolgersi in ottemperanza ai termini indicati nelle disposizioni transitorie in materia di accreditamento, derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid 19;

Considerato che, successivamente alla trasmissione della relazione motivata citata e delle sue integrazioni, è stata adottata in data 27/12/2021 la DGR n. 2224 che detta nuove disposizioni in merito alle altre dotazioni strumentali diagnostiche richieste ove siano installate e utilizzate apparecchiature RM fino a 2 T, in attuazione del Decreto del Ministero della Salute 14 gennaio 2021;

Considerato pertanto che, per l’adeguamento alle disposizioni di cui alla DGR 2224/2021, la struttura, ove non abbia intenzione di dotarsi di apparecchiatura TC, potrà richiedere a questa Direzione, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della suddetta Delibera nel BURERT, la deroga alla dotazione dell’apparecchiatura di tomografia computerizzata, alle condizioni indicate in Allegato 1) della stessa Delibera;

Valutato quindi di poter procedere, alla luce delle verifiche già effettuate, al rinnovo con prescrizioni dell’accreditamento del Centro Medico Inacqua di Piacenza, così come sopradescritto;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- l’art. 23, comma 4, della l.r. n. 22/2019, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, per quanto applicabile;

- la DGR n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria privata Centro Medico Inacqua, Via Caffi n. 1, Piacenza, il rinnovo dell’accreditamento con prescrizioni, con validità quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, per le seguenti attività:

- visite ed altre prestazioni collegabili alle stesse, erogabili in ambulatorio medico, di:

- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Centro ambulatoriale di riabilitazione;

- Attività di diagnostica per immagini: Radiologia convenzionale, Ecografia/Ecocolordoppler e Risonanza Magnetica (escluso mammografia e TC);

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

2. di concedere l’accreditamento di cui al punto 1. con le seguenti prescrizioni da ottemperare entro un anno dall’adozione del presente provvedimento:

- la struttura dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute 14 gennaio 2021;

- in alternativa, nel caso non abbia intenzione di dotarsi di apparecchiatura TC, potrà inviare a questa Direzione, entro sei mesi dal 2/2/2022, data di pubblicazione nel BURERT n. 23 della DGR 2224/2021, istanza di deroga alla dotazione dell’apparecchiatura di tomografia computerizzata, alle condizioni indicate in Allegato 1) della suddetta Delibera;

3. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

4. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111/2021 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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