n.263 del 08.08.2018 periodico (Parte Seconda)
Provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) riguardante il progetto di impianto mobile di trattamento rifiuti per campagne di recupero rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento Caviro Distillerie, Via Convertite 8, Faenza (RA), presentato da Azienda Agricola Gherardi Ravalli Modoni
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina:
a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Ravenna, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGRA/2018/8430 del 29/6/2018, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di assoggettabilità a VIA;
b) di assoggettare, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Recupero rifiuti non pericolosi (CER 020705) mediante impianto mobile da realizzarsi presso l’esistente stabilimento di Caviro Distillerie, sito in via Convertite 8 Faenza” alla ulteriore procedura di V.I.A. in quanto il progetto ha possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente; in particolare:
- quale principale fonte d’impatto ambientale meritevole d’approfondimento attraverso la procedura di VIA si considerano le potenziali emissioni odorigene derivanti dall’attività dell’impianto mobile presso il sito di Caviro Distillerie. Ciò in ragione del fatto che l’impianto insisterà in un’area già gravata da una situazione critica, più volte oggetto di segnalazioni da parte della popolazione residente, con concentrazioni “di fondo” di odori significative. Con tale premessa si ritiene che la realizzazione di qualsiasi attività che possa comportare aggravio della situazione per tale componente ambientale debba essere attentamente valutata secondo un principio di massima cautela ed individuando le migliori tecniche e tecnologie a disposizione che non comportino incremento significativo degli odori o per cui siano previste efficaci azioni compensantive. Alla luce di tale fondamentale valutazione, si sottolinea come lo studio di impatto odorigeno formulato dal proponente risulti in alcune parti non coerente con la descrizione dell’attività proposta. Innanzitutto non risultano correttamente valutate le aree di emissione dei cumuli di fanghi e di gessi. Si ritiene che l’area emissiva debba essere calcolata in riferimento alla potenziale superficie emittente del cumulo (approssimabile ad una piramide con base pari alla superficie del piazzale occupato dal cumulo ed altezza pari all’altezza dello stesso), sicuramente superiore a quella proposta nello studio e pari alla sola area occupata dai cumuli. La modalità utilizzata per definire le aree di emissione dei cumuli si ripercuote poi su tutte le successive valutazioni sulle emissioni odorigene dei cumuli, che andrebbero quindi tutte riviste/ricalibrate. L’area occupata dai fanghi nello Scenario 0 (stato di fatto) proposto corrisponde alla capacità massima di stoccaggio del piazzale Spadazza. Nello Scenario 1 (stato di progetto) invece le aree complessivamente occupate da fanghi e gessi di defecazione sono significativamente inferiori. Sarebbe però stato necessario descrivere in modo dettagliato come si è giunti a tale configurazione, indicando quali siano la capacità di produzione giornaliera dell’impianto mobile e le previsioni di spandimento dei gessi di defecazione tali da consentire una diminuzione della superficie emissiva così rilevante fra stato attuale e di progetto. Nella simulazione modellistica poi non sono state inserite in input sorgenti areali corrispondenti agli scenari descritti. Infatti 5 sorgenti “sferiche” di diametro pari a 2 m e poste a 2 m di altezza non si ritiene possano “modellizzare” le emissioni della sorgente “fanghi” data da un cumulo di altezza 3,5 m che occupa un’area di 7.247 m2. Le stesse considerazioni valgono per le sorgenti individuate nello scenario di progetto. Il calcolo della variazione delle portate di odore in input al modello a partire dalle medie geometriche delle concentrazioni misurate, può tenere conto della variabilità dell’emissione tipica di queste sorgenti (anche se la media geometrica è addirittura inferiore alla media aritmetica), ma sicuramente non è sufficientemente cautelativo. Occorrerebbe quindi produrre anche una simulazione partendo dalle concentrazioni massime misurate, oppure dal 98° percentile delle concentrazioni misurate. Lo studio di impatto odorigeno al suolo mediante modello matematico di simulazione è redatto seguendo i criteri indicati dall'Allegato 1 alla D.G.R. Lombardia n.3018/2012. Nel caso di utilizzo di modelli di diffusione che non calcolino direttamente il “peak to mean” (come nel caso in oggetto), oltre alle isolinee e valutazioni previste dalla D.G.R. della Lombardia con coefficiente di “peak to mean” uguale a 2.3, dovevano essere riportate anche le isolinee e le valutazioni effettuate utilizzando un coefficiente “peak to mean” di 7.5 in linea con quanto risulta da simulazioni e prove effettuate da ARPAE ST. Per tale motivo si ritiene che la valutazione d’impatto odorigeno, al fine di escludere in maniera oggettiva l’assenza di effetti significativi sia meritevole di ulteriori sviluppi e valutazioni, anche in relazione all’assenza nella documentazione presentata di proposte per azioni mitigative e compensative.
Inoltre in relazione ad ulteriori possibili impatti ambientali al di fuori dell’area relativa all’impianto mobile ed in generale di Caviro Distillerie, sarà necessario approfondire in sede di VIA le informazioni relative alla effettiva destinazione dei gessi, definendo le superfici destinate alle diverse colture al fine di ottenere i quantitativi massimi di prodotto da distribuire sulla base del titolo di azoto. Dovranno essere parimenti definite, sulla base del periodo di impiego per le diverse colture, le modalità di gestione dei depositi in attesa dello spandimento;
c) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00(cinquecento/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/04/2018, n. 4; importo correttamente versato ad Arpae all’avvio del procedimento;
d) di trasmettere copia della presente determina al proponente, all’Unione della Romagna Faentina, all’AUSL della Romagna, alla Provincia di Ravenna, all’ARPAE SAC di Ravenna;
e) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;
f) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.