n.108 del 19.04.2017 periodico (Parte Seconda)
Poliambulatorio Privato Kura Imaging di Cesena (FC) - Conferma con variazioni dell'accreditamento già concesso in via provvisoria con la propria determinazione n. 13578 del 16.10.2015
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamati:
la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;
il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;
le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;
- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
Vista la propria determinazione n. 13578 del 16/10/2015, con cui:
- è stato concesso al Poliambulatorio Privato Kura Imaging, sita in via Leopoldo Lucchi n. 135, Cesena (FC) l'accreditamento in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) compatibili ai requisiti applicati elencati nella premessa dell’atto:
- Allergologia;
- Cardiologia;
- Chirurgia generale;
- Chirurgia vascolare;
- Dermatologia;
- Endocrinologia e malattie del ricambio (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Neurologia;
- Oculistica;
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);
- Ostetricia e ginecologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Reumatologia;
- Scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Urologia;
- Attività di Diagnostica per immagini (limitatamente a Ecografia e Risonanza Magnetica Nucleare);
precisando che, poiché il Poliambulatorio Kura Imaging di Cesena non risulta autorizzato come ambulatorio chirurgico, per le discipline specialistiche di chirurgia e traumatologia non sono state oggetto di verifica le prestazioni ad esse correlate, anche se presenti nella domanda di accreditamento inoltrata dalla struttura; pertanto, per quanto attiene le discipline chirurgiche, l'accreditamento provvisorio è stato concesso esclusivamente per le attività di visita;
- è stato dato mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare, entro un tempo stabilito, la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l'attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la relazione motivata, inviata il 23/2/2017, prot. NP/2017/3731, relativa agli esiti della visita di verifica effettuata in data 16/11/2016 dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale, con cui è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):
- requisiti specifici relativi alle strutture di Cure Primarie (DGR 221/2015);
in aggiunta ai seguenti, già verificati su base documentale al momento della concessione dell’accreditamento in via provvisoria:
- requisiti generali di accreditamento (DGR 327/2004);
- requisiti specifici relativi a:
- Ambulatorio medico (DGR 419/2012);
- Ambulatorio di cardiologia; Attività di ecocardiografia; Attività di elettrocardiografia da sforzo; Attività di elettrocardiografia dinamica; (DGR 1802/2011);
- Ambulatorio di neurologia; Laboratorio di elettromiografia (EMG) (DGR 1895/2011);
- Ambulatorio ortopedico (DGR 23/2005);
- Ambulatorio ostetrico-ginecologico; Ambulatorio di ecografia ostetrico-ginecologica (DGR 327/2004);
- Attività diagnostica: Ecografia; Attività diagnostica ambulatoriale RM (DGR 1707/2012);
Dato atto che nella stessa relazione:
- si evidenzia che l’attività di Neurologia e prestazioni di Elettromiografia non risultano ancora attivate, pertanto sono da considerarsi non accreditabili; dalla documentazione trasmessa si evince anche la proposta da parte della struttura di escludere tale attività dalla richiesta di accreditamento;
- si propone la conferma dell’accreditamento già concesso in via provvisoria con atto n. 13578 del 16/10/2015 con le esclusioni già descritte;
Richiamato:
- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 66/2016;
- la DGR n. 89/2017;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;
determina:
1) di confermare, così come esplicitato in premessa e a seguito delle verifiche effettuate dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, al Poliambulatorio Privato Kura Imaging, sito in via Leopoldo Lucchi n. 135, Cesena (FC), l'accreditamento già concesso in via provvisoria con atto n. 13578 del 16.10.2015, con esclusione dell’attività di Neurologia e prestazioni di Elettromiografia, in quanto non accreditabili per le ragioni descritte in premessa;
2) di dare atto che l’accreditamento concesso alla struttura di che trattasi per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa:
- Allergologia;
- Cardiologia;
- Chirurgia generale;
- Chirurgia vascolare;
- Dermatologia;
- Endocrinologia e malattie del ricambio (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Oculistica;
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);
- Ostetricia e ginecologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Reumatologia;
- Scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Urologia;
- Attività di Diagnostica per immagini, limitatamente a Ecografia e Risonanza Magnetica;
ha validità quadriennale a far data dal 16.10.2015, data di concessione dell’accreditamento in via provvisoria, e pertanto avrà scadenza il 15/10/2019;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento già concesso non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4) è fatto obbligo al titolare/legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
5) di stabilire che eventuali ulteriori prestazioni, afferenti alle discipline già accreditate, per le quali siano stati applicati e valutati tutti i requisiti disponibili alla data del presente atto, potranno essere erogate in regime di accreditamento, senza la necessità di presentare domanda di variazione dell’attività;
6) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.