n.222 del 12.08.2026 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: modifica di condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo progetto "Lotto di impianti fotovoltaici denominati "Forlì 1" e "Forlì 2" con potenza di picco pari a circa 12 mw e opere connesse", localizzato nel comune di Forlì (FC), proposto da Chiron Energy SPV 38 S.r.l.
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
a) con riferimento alle richiamate richieste avanzate dal proponente Chiron Energy SPV 38 S.r.l. di modifica della parte dispositiva della determina n. 7839 del 21 aprile 2026 relativa al provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) sul progetto "Lotto di impianti Fotovoltaici denominati "FORLÌ 1" e "FORLÌ 2" con potenza di picco pari a circa 12 MW e opere connesse", localizzato nel Comune di Forlì (FC):
1. di non accogliere le richieste di modifica relative alla condizione ambientale n. 4 punti a), c), d);
2. di accogliere parzialmente le richieste di modifica relative alla condizione ambientale n. 4 punto e) sostituendo l’attuale formulazione:
4. in fase di istanza di autorizzazione, al fine del corretto inserimento paesaggistico del progetto e per la mitigazione dell’impatto visivo e paesaggistico, dovrà essere presentato uno specifico progetto della barriera verde perimetrale che preveda:
(…)
e) il piano di manutenzione deve prevedere un minimo di due interventi all’anno, per i primi 5 anni, comprensivo di pulizia dall’erba infestante senza uso di diserbanti o altri prodotti chimici, utilizzando soltanto regolari sfalci e potature, ed assicurando una irrigazione, almeno settimanale, per tutto il periodo estivo (aprile-ottobre compresi); la manutenzione comprenderà la sostituzione delle fallanze e le necessarie operazioni di manutenzione, compresa l’eventuale regolazione dell’altezza qualora necessaria; le operazioni di manutenzione dovranno essere effettuate nei tempi agronomici corretti;
con la seguente:
4. in fase di istanza di autorizzazione, al fine del corretto inserimento paesaggistico del progetto e per la mitigazione dell’impatto visivo e paesaggistico, dovrà essere presentato uno specifico progetto della barriera verde perimetrale che preveda:
(…)
e) il piano di manutenzione deve prevedere un minimo di due interventi all’anno, per i primi 5 anni, comprensivo di pulizia dall’erba infestante senza uso di diserbanti o altri prodotti chimici, utilizzando soltanto regolari sfalci e potature; la siepe perimetrale dovrà essere dotata di idoneo sistema di irrigazione, preferibilmente a goccia, o comunque essere garantita mediante approvvigionamento idrico equivalente, assicurando nel periodo di attecchimento un’irrigazione almeno settimanale da aprile a ottobre, da modulare in funzione delle precipitazioni, e la sostituzione delle eventuali fallanze per un periodo minimo di 3 anni al termine del quale il proponente dovrà presentare ad Arpae FC una relazione comprensiva di fotografie e dati tecnici, redatta da un tecnico competente, sullo stato vegetativo e di attecchimento della siepe; qualora Arpae lo ritenga necessario potrà prorogare l’obbligo di irrigazione per ulteriori 2 anni; permane comunque l’obbligo di intervenire con irrigazioni di soccorso al bisogno anche successivamente; la manutenzione comprenderà la sostituzione delle fallanze e le necessarie operazioni di manutenzione, compresa l’eventuale regolazione dell’altezza qualora necessaria; le operazioni di manutenzione dovranno essere effettuate nei tempi agronomici corretti;
b) di confermare tutte le altre condizioni contenute nella determina dirigenziale della Regione Emilia – Romagna n. 7839/2026;
c) di trasmettere copia della presente determina al proponente CHIRON ENERGY SPV 38 S.r.l., all'ARPAE di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
d) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
e) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
f) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.