n.186 del 29.06.2017 (Parte Seconda)
Approvazione dell'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), come modificata dalla legge regionale 23 giugno 2017, n. 12, ed in particolare:
- l’articolo 2-bis (Uniformazione della disciplina edilizia), il quale fissa l’obiettivo di uniformare su tutto il territorio regionale la disciplina dell’attività edilizia, recependo la disciplina statale in materia e dando attuazione agli accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima finalità, e definisce altresì i conseguenti obblighi, tra i quali quelli di:
a) adozione da parte dei Comuni di regolamenti comunali che riunifichino in un unico provvedimento le disposizioni regolamentari in campo edilizio di loro competenza, nell’osservanza di quanto previsto dall’intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, in attuazione dell’articolo 4, comma 1-sexies, DPR 380/2001;
b) utilizzo negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica e negli atti normativi di governo del territorio delle definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi stabiliti con apposito atto di coordinamento tecnico, di cui all’articolo 12 della medesima legge, in conformità all’intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni citata alla lettera a);
c) presentazione delle istanze edilizie unicamente attraverso l’utilizzo della modulistica edilizia unificata, predisposta dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, in conformità agli accordi tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, sanciti in attuazione dell’articolo 24, comma 3, del decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;
- l’articolo 12 (Atti regionali di coordinamento tecnico), il quale prevede che al fine di assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia, nonché il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti, la Regione e gli enti locali definiscano in sede di Consiglio delle Autonomie locali il contenuto di atti di coordinamento tecnico ai fini della loro approvazione da parte della Giunta regionale, e che, entro 180 giorni dall'approvazione, i contenuti di tali atti “sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili”, precisando che “decorso inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al presente articolo trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali, prima della scadenza del medesimo termine, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio”;
- l’articolo 57, il quale, al comma 4, ridefinendo il termine di recepimento delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010, stabilì che in caso di inutile scadenza di tale termine, i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, per salvaguardare l'immutato dimensionamento dei piani vigenti, approvassero coefficienti e altri parametri idonei ad assicurare l'equivalenza tra le definizioni e le modalità di calcolo utilizzate in precedenza dal piano e quelle previste dall'atto di coordinamento tecnico regionale;
- l’articolo 58, il quale, fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle disposizioni della legge regionale n. 20 del 2000, consente ai Comuni di apportare modifiche al regolamento edilizio, secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, al fine di adeguarlo alla legislazione nazionale e regionale vigente;
Vista la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), ss.mm., ed in particolare l’articolo 18-bis (Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica), aggiunto dalla legge regionale n. 15/2013, il quale: al comma 1 prevede che “Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite: a) dalle leggi statali e regionali, b) dai regolamenti, c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, d) dalle norme tecniche, e) dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia”; al comma 2 prevede che “Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione”;
Visto il progetto di nuova legge urbanistica regionale in via di approvazione (progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale n. 4223, da essa proposto con deliberazione n. 218 del 27 febbraio 2017, attualmente in corso di esame da parte dell’Assemblea legislativa regionale);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ed in particolare l’articolo 4, comma 1-sexies (introdotto dall’articolo 17-bis decreto-legge 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014), secondo il quale “Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”;
Visti i decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) ed in particolare:
- il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (cd. decreto SCIA 1), recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (cd. decreto SCIA 2), recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
Visti gli accordi e le intese siglati in sede di Conferenza unificata, tra il governo, le regioni e le autonomie locali, in materia di moduli unificati e standardizzati per gli interventi edilizi e regolamento edilizio-tipo, ed in particolare:
- l’accordo del 4 maggio 2017, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 128 del 5 giugno 2017;
- l’intesa del 20 ottobre 2016, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pubblicata in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 268 del 16 novembre 2016;
- l’accordo del 18 dicembre 2014, concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 41 del 19 febbraio 2015;
- l’accordo del 12 giugno 2014, concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 161 del 14 luglio 2014;
Visti gli atti di coordinamento tecnico già assunti da questa Regione, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000 ed ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2013, ai fini della semplificazione dei regolamenti edilizi comunali e degli altri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché ai fini dell’uniformazione delle definizioni tecniche per l'urbanistica e l'edilizia e della modulistica edilizia, ed in particolare:
a) l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, assunto con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010 e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 7 luglio 2014;
b) l’atto di coordinamento per la definizione della modulistica edilizia unificata assunto con deliberazione della Giunta regionale n. 993 del 7 luglio 2014, nonché la successiva deliberazione n. 221 del 16 febbraio 2015 sulla conformità ai modelli definiti con il precitato accordo tra governo, regioni e autonomie locali del 18 dicembre 2014, e gli atti di aggiornamento della stessa modulistica edilizia unificata assunti con determinazioni del Responsabile dell’odierno Servizio giuridico del territorio nn. 16913/2014 (Primo adeguamento), 3316/2015 (Secondo adeguamento) e 8822/2015 (Terzo adeguamento);
c) l’atto di coordinamento per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, assunto con deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 7 luglio 2014 (contenente anche modifiche delle definizioni tecniche uniformi di cui alla citata deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 279/2010);
Considerato quanto anticipato, in ordine ai provvedimenti regionali da assumere per il recepimento dell’intesa del 20 ottobre 2016 sul regolamento edilizio-tipo, nell’ambito della circolare dell’Assessore regionale alla programmazione territoriale, prot. n. 771180 del 16 dicembre 2016, ai Sindaci dei Comuni dell’Emilia-Romagna, agli Ordini e Collegi professionali ed alle associazioni economiche e sociali, recante “chiarimenti sull’attuazione nel campo edilizio dei decreti legislativi SCIA1 e SCIA2, assunti ai sensi della legge 124 del 2015, e del regolamento edilizio tipo”;
Dato atto che i contenuti dei precitati accordi siglati in Conferenza unificata, in materia di moduli unificati e standardizzati per gli interventi edilizi e di regolamento edilizio-tipo, risultano omogenei rispetto alle esperienze amministrative della nostra Regione, e che occorre comunque aggiornare ed integrare il contenuto dei precitati atti regionali di coordinamento tecnico, provvedendo in particolare, per il nostro ambito territoriale regionale e per i relativi Comuni, a:
1) recepire lo schema di regolamento edilizio-tipo di cui all’allegato 1 dell’intesa del 20 ottobre 2016;
2) aggiornare le definizioni tecniche uniformi di cui all’atto di coordinamento del 4 febbraio 2010, in coerenza alle definizioni uniformi contenute nell’Allegato 1-A dell’intesa del 20 ottobre 2016;
3) aggiornare la “ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, che trovano diretta applicazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna”, di cui all’atto di coordinamento assunto con nostra deliberazione n. 994/2014, adeguandola alla “ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia”, contenuta nell’Allegato 1-B dell’intesa del 20 ottobre 2016;
4) aggiornare la modulistica edilizia unificata di cui al precitato atto di coordinamento assunto con nostra deliberazione n. 993/2014, e di cui ai successivi aggiornamenti, adeguandola agli omologhi moduli unificati e standardizzati definiti nell’ambito dell’accordo 4 maggio 2017;
Valutato che per tutti i contenuti di cui ai precedenti punti da 1 a 4, occorre anche definire le disposizioni inerenti i termini, le modalità e gli effetti dei dovuti recepimenti da parte dei Comuni, o delle relative Unioni qualora ad esse siano attribuite le competenze in materia edilizia, in coerenza alle previsioni contenute nei richiamati accordi del 20 ottobre 2016 e del 4 maggio 2017;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere a quanto sopra, approvando, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15 del 2013, l’Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia, allegato alla presente deliberazione;
Dato atto che lo stesso Atto regionale di coordinamento tecnico deve entrare in vigore in data 1 luglio 2017, in osservanza del termine ultimo per il recepimento del decreto legislativo n. 222/2016 (cd. decreto SCIA 2) e dell’accordo di Conferenza unificata del 4 maggio 2017 sull’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29.12.2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- n. 56 del 25.01.2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della LR 43/2001”;
- n. 270 del 29.02.2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;
- n. 622 del 28.04.2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”, e la conseguente determinazione n. 7283 del 29.04.2016, recante “Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professional, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;
- n. 702 del 16.05.2016 concernente “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107 del 11.07.2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 1681 del 17.10.2016 recante “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;
- n. 89 del 30.01.2017 recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”, e la precedente connessa nota del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) PG/2016/0551491 del 26.07.2016, che illustra le modalità di pubblicazione sul web di tutte le deliberazioni della Giunta regionale, a decorrere dal 01.08.2016;
- n. 468 del 10.04.2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 486 del 10.04.2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”;
Dato atto del parere allegato;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali di cui all’articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13, espresso nella seduta del 26 giugno 2017;
Su proposta dell’Assessore ai Trasporti, Reti Infrastrutture materiali e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda digitale;
A VOTI UNANIMI E PALESI
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15 del 2013, e per le ragioni sopra esposte, l’Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia, allegato e parte integrante della presente deliberazione, composto da nr. 7 articoli e dai seguenti 4 Allegati:
I - Schema di regolamento edilizio-tipo
II - Definizioni tecniche uniformi
III - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale
IV - Modulistica edilizia unificata
2. di dare atto che per effetto delle richiamate norme di legge regionale, i Comuni dell’Emilia-Romagna, o le relative Unioni qualora ad esse siano attribuite le competenze in materia edilizia, nonché, per quanto di competenza, le Province e la Città metropolitana di Bologna, sono tenuti alla puntuale attuazione di tale Atto regionale di coordinamento tecnico, secondo i termini, le modalità e gli effetti disciplinati nell’articolato dello stesso Atto;
3. di pubblicare il presente atto sul BURERT (Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna) ai sensi della legge regionale 6 luglio 2009, n. 7, nonché sul sito web della Regione, sezione “Territorio”, e di comunicare tali pubblicazioni a tutti i Comuni, Unioni di Comuni e Province dell’Emilia-Romagna, alla Città metropolitana di Bologna, e a tutti i relativi SUE e SUAP;
4. di evidenziare in particolare, e rendere disponibili negli opportuni formati, sul sito web della Regione, sezione “Territorio”, sottosezione “Codice del governo del territorio”, i quattro Allegati dell’Atto di coordinamento;
5. di dare atto che il presente atto sarà inoltre pubblicato sul sito web della Regione, sezione “Amministrazione trasparente” (sottosezione “Altri contenuti/Dati ulteriori/Atti della Giunta regionale”), in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-19, approvato con propria deliberazione n. 89 del 30.01.2017, e della inerente direttiva attuativa approvata con propria deliberazione n. 486 del 10.04.2017.