n.97 del 02.04.2014 periodico (Parte Terza)

Bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna (art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27). Scioglimento della riserva e non ammissione candidati

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. 135/12 di conversione del D.L. 95/12;

- l’art. 12 comma 4 della L. n. 475 del 1968; 

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 60 del 8/1/2013 “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella L. 24/3/2012 n. 27)” con la quale si è provveduto ad approvare ed a bandire pubblico concorso per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27;

- n. 1464 del 21/2/2013 “Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di 178 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna indetto con determinazione n. 60 dell'8 gennaio 2013” in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. 30/3/1994, n. 298 e s.m.i e dall’art. 11 del D.L. 1/12 citato convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27;

- n. 8413 del 12 luglio 2013 “Proroga dei termini previsti per l’approvazione della graduatoria del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna indetto con determinazione n. 60 dell'8 gennaio 2013”;

- n. 12996 del 16/10/2013 di ammissione dei candidati partecipanti al bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27); 

Richiamata, in particolare, la propria determinazione 12996/13 citata, con cui:

- si prende atto della comunicazione del 14/2/2013 trasmessa tramite raccomandata a.r. dal candidato Carmelo Buccino, agli atti del Servizio Politica del Farmaco della Regione Prot. PG n. 2013/0044774 del 19/2/2013, tesa a rendere chiarimenti circa i requisiti di ammissione dichiarati al punto 9 della sezione “Requisiti di ammissione” del modulo di candidatura on-line;

- si ammettono con riserva il candidato Carmelo Buccino e i partecipanti in associazione con lo stesso (allegato 2, parte integrante e sostanziale del provvedimento), in attesa dei necessari approfondimenti in merito che avrebbero potuto comportare anche l’acquisizione di parere Ministeriale; 

Richiamato inoltre l’art. 6 del bando di concorso “Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso” ai sensi del quale costituisce motivo di non ammissione al concorso il difetto anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione al concorso di cui all’art. 2 del bando e, in caso di partecipazione in forma associata, le cause di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione medesima”; 

Considerato che:

- il dott. Buccino ha dichiarato di essere stato socio di una società titolare di farmacia che, nei dieci anni precedenti alla domanda di concorso, ha ceduto ad un terzo “l’azienda farmacia”;

- con nota PG/2013/256442 del 18 ottobre 2013 a firma dei responsabili dei servizi competenti di questa Direzione si è provveduto a chiedere al Ministero della Salute, Direzione Generale di Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure di chiarire se la cessione della titolarità dell’intera “azienda farmacia” a terzi, nel caso in cui un candidato fosse socio al momento della cessione comporta, per quel candidato, il mancato possesso del requisito di partecipazione alla procedura di assegnazione di sede farmaceutica consistente nel “non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni” di cui all’art. 12 comma 4 della L. n. 475 del 1968;

- il Ministero della Salute con nota n. 6955-P-27/1/2014 del 27 gennaio 2014, agli atti del Servizio Politica del Farmaco, ha chiarito che nella fattispecie sopra descritta è ravvisabile “quella cessione di titolarità cui fa riferimento il legislatore quando ne fissa limiti e restrizioni nella legge 475/1968, trattandosi, in punto, di cessione di titolarità a terzi di intera azienda”;

Ritenuto, pertanto, di poter sciogliere immediatamente la riserva in relazione all’ammissione del candidato Carmelo Buccino e dei partecipanti in associazione con lo stesso, in coerenza con quanto stabilito nel parere ministeriale sopra citato;

 Dato atto dei pareri allegati; 

determina: 

1) di sciogliere la riserva disposta con propria determinazione n. 12996 del 16/10/2013 e disporre, per le motivazioni espresse, la non ammissione al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di 178 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna indetto con determinazione n. 60 dell'8 gennaio 2013, del candidato Carmelo Buccino in quanto privo del requisito di partecipazione alla procedura di assegnazione di sede farmaceutica consistente nel “non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni”, di cui all’art. 2 punto 6 del bando di con concorso, in coerenza alla previsione di cui all’art. 12 comma 4 della L. n. 475 del 1968;

2) di sciogliere altresì la riserva disposta con la citata determinazione 12996/13 nei confronti della candidata Tortora Irene, partecipante in associazione con Carmelo Buccino e disporre la non ammissione della candidata stessa al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di 178 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna indetto con determinazione n. 60 dell'8 gennaio 2013, in applicazione della previsione contenuta all’art. l’art. 6 del bando di concorso;

3) di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione esaminatrice;

4) di pubblicare il presente atto in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e nel portale web del Servizio Sanitario regionale dell’Emilia-Romagna: www.saluter.it/ssr/aree/assistenza-farmaceutica/concorso-farmacie;

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Emilia-Romagna o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data della sua notifica.

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