n.121 del 08.05.2013 periodico (Parte Seconda)

Associazione sportiva dilettantistica "al Laghetto" - Domanda 8/3/2013 di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso pescicoltura dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), in sottensione parziale della concessione PRPPA1847 rinnovata con DGR n. 16219 del 14/12/2011.Regolamento regionale 41/01 artt. 29, 31. Provvedimento di variante non sostanziale per sottensione parziale di concessione

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Laghetto”, codice fiscale 02570370342, legalmente domiciliata ai fini del presente provvedimento presso la sede del Comune di Parma, la concessione a derivare acque sotterranee in Via San Donato in comune di Parma (PR) al servizio del laghetto per pescasportiva gestito dall’Associazione richiedente la quantità massima di 15,00 l/s per uso pescicoltura dal pozzo denominato Pozzo 3 codice PRA605, in sottensione parziale della concessione indicata col codice PRPPA1847 rilasciata a “Delsante Elvezio ed Altri” con determina n. 18391 del 9/12/2005 e rinnovata con atto n. 16219 del 14/12/2011, come previsto dall’art. 47 del TU 1775/33, dettagliatamente disciplinato dall’art. 29, del R. R. 41/01;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di recepire, ai sensi dell’art 29, comma 4 del RR n. 41/2001, quale parte integrante del disciplinare di cui al punto precedente, l’accordo sottoscritto dalle parti interessate, prodotto agli atti congiuntamente alla domanda di concessione, in merito alla fornitura d’acqua e all’ammontare dell’ indennizzo;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 8/4/2013, n. 3409

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. 41/01.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

  • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/01;
  • di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

 (omissis)

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