n.218 del 25.06.2020 (Parte Seconda)

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 In tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.Disposizioni circa le conseguenze del blocco delle attività con riguardo al servizio di gestione dei rifiuti

IL PRESIDENTE

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

- l’Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020, “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Ro-magna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante, ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il Decreto-legge 18 del 17/3/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- l’Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 3 aprile 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il Decreto-Legge n. 33 del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Richiamati i propri Decreti:

- n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020, n. 1”;

- n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19”, con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;

- n. 29 dell’8 marzo 2020, “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 31 del 9 marzo 2020, “Nuova Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 32 del 10 marzo 2020 ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 34 in data 12/3/2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 35 del 14 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al comune di Medicina (BO);

- n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006. disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;

- n. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;

- n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 61 dell’11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”;

- n. 69 del 24 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina”;

- n. 70 del 27 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”;

- n. 73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 75 del 6 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive”;

- n. 82 del 17 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 84 del 21 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 87 del 23 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 94 del 30 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 95 del 1 giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito ai centri estivi”;

- n. 98 del 6 giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 109 del 12 giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

Vista, inoltre, la legge regionale 05 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;

Rilevato che:

- vi è una situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;

- tale situazione di emergenza e le misure finora previste per farvi fronte hanno comportato limitazioni allo svolgimento delle attività economiche e alla libertà di spostamento sul territorio con ripercussioni anche in ordine all’attuazione degli adempimenti amministrativi e fiscali da parte dei cittadini e delle imprese operanti sul territorio regionale nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Rilevato, in particolare, che:

- sono state segnalate da parte dei Comuni e dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR) difficoltà in ordine alla corresponsione del gettito della tassa rifiuti (TARI) e della Tariffa Puntuale Corrispettiva (TCP) sia da parte delle utenze non domestiche divenute non operative per gli effetti dei provvedimenti emergenziali, sia da parte delle utenze domestiche che a causa dell'improvvisa perdita di reddito non saranno in grado di procedere al pagamento;

- i Comuni nei quali è applicata la TARI si trovano nell’impossibilità di fare fronte a tale mancato introito attraverso i propri bilanci e i gestori del servizio rifiuti operanti nei Comuni nei quali è applicata la Tariffa (TCP) potrebbero perdere il proprio equilibrio economico-finanziario;

- è stato comunque garantito lo svolgimento continuativo ed efficace del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani anche alla luce della situazione di emergenza sanitaria in corso;

Dato atto che con la legge regionale n. 16/2015 è stato istituito il Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti (Fondo) presso ATERSIR e alimentato annualmente da una quota compresa tra i costi comuni del servizio e dal contributo della Regione derivante dalla quota parte del tributo speciale per il deposito in discarica. Tale Fondo prevede specifiche linee di incentivazione destinate a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei Comuni virtuosi, a ridurre i costi per le trasformazioni del servizio e a realizzare specifici progetti di riduzione della produzione di rifiuti;

Richiamato il documento di indirizzo approvato dal Consiglio d'ambito di ATERSIR nella seduta del 27 aprile 2020 con il quale viene richiesto per l’anno 2020 di:

- utilizzare le risorse disponibili sul Fondo per sostenere i Comuni riducendo i Piani Economico Finanziari del servizio (PEF 2020);

- evitare il prelievo di risorse dai costi comuni nei PEF 2020 dei Comuni per l’alimentazione del Fondo;

- mantenere il riconoscimento del premio di risultato ai Comuni “virtuosi” e la destinazione delle risorse per le trasformazioni del servizio previste per l’anno 2020;

Ritenuto di condividere le richieste avanzate dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR alla luce della situazione di difficoltà in cui versano le Amministrazioni per effetto dell’emergenza epidemiologica in corso, prevedendo di utilizzare le risorse disponibili sul Fondo a loro sostegno e di non gravare sulla pianificazione economico-finanziaria degli stessi;

Ritenuto pertanto opportuno utilizzare le risorse di cui al Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti (Fondo) di cui all’articolo 4 della L.R. n. 16/2015 modificandone per l’anno 2020 le modalità di alimentazione e di articolazione nelle diverse linee di incentivazione attualmente previste al fine di ottimizzarne l’utilizzo a supporto delle Amministrazioni comunali e del servizio di gestione integrata dei rifiuti in relazione all’attuale situazione; 

Ritenuto, in particolare, necessario modificare i criteri di implementazione e di distribuzione del Fondo per l’anno 2020 ed in particolare prevedere che:

- il Fondo non venga alimentato dalla quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per una somma pari a Euro 5.006.602,00 per l’anno 2020;

- il Fondo venga alimentato dalle risorse regionali già trasferite ad ATERSIR pari a Euro 5.000.000,00, dalle ulteriori risorse pari a Euro 2.000.000,00 che la Regione metterà a disposizione con il proprio bilancio, nonché dalle somme presenti nel bilancio di ATERSIR riferite all’avanzo di amministrazione vincolato e relative ai contributi per ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio non utilizzati negli anni 2017, 2018, 2019, pari a Euro 5.796.552,22;

- le risorse straordinarie per un ammontare di Euro 7.796.552,22, derivanti dalle somme a disposizione dell’avanzo di amministrazione vincolato di ATERSIR e dalle ulteriori risorse regionali di Euro 2.000.000,00, siano finalizzate a supportare le amministrazioni comunali in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- le risorse ordinarie già trasferite ad ATERSIR dalla Regione pari a Euro 5.000.000,00 siano destinate alle trasformazioni del servizio previste per l’anno 2020 per un importo di Euro 2.191.229,00, a favore di iniziative già programmate nel corso del 2019 per la realizzazione dei centri comunali del riuso (già ammessi nella graduatoria permanente delle richieste di finanziamento riferita all’anno 2019 per un importo pari a Euro 291.840,00) e dei progetti comunali per la riduzione della produzione di rifiuti (che risultino beneficiari in esito al bando del novembre 2019 per un importo pari a Euro 993.746,22) per le iniziative la cui realizzazione non contrasti con le misure emergenziali sopravvenute, nonché ad incentivare i comuni virtuosi per l’importo rimanente di Euro 1.523.184,78;

- le risorse straordinarie siano corrisposte a favore di tutte le amministrazioni comunali, ivi comprese quelle che hanno percepito la linea di incentivazione per i comuni virtuosi e di quelle beneficiarie delle risorse per le trasformazioni dei servizi;

- che gli incentivi come sopra definiti siano destinati dalle Amministrazioni comunali prioritariamente a favore delle famiglie per fare fronte alla situazione di incapienza dovuta all’attuale emergenza e successivamente per far fronte ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti e siano ripartiti sui Piani Economico Finanziari sulla base degli abitanti equivalenti;

- ATERSIR provveda a dare idonea informazione circa i benefici derivanti ai Comuni e alle famiglie dalle modifiche introdotte dal presente atto che corrispondono ad un valore di circa 13 milioni di euro, derivanti sia dalla distribuzione degli incentivi straordinari del fondo che dalla mancata alimentazione dalla quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che resta, pertanto, nella disponibilità dei Comuni;

Considerato che:

- il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;

- le Regioni ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

- l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;

- Le misure in oggetto si configurano quale risposta straordinaria sia alle esigenze delle famiglie e delle aziende incapienti a causa della diffusione del contagio sia alla necessità per i comuni di fronteggiare i maggiori costi relativi alle azioni poste in tema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella fase di emergenza;

 Visti:

- l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.112 e ss.mm.ii., in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

- l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

- l’art. 5, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 per il quale “Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6”; 

ORDINA

1. che le modalità di alimentazione e distribuzione del Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui all’articolo 4, della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, siano per l’anno 2020 definite come segue:

a. il Fondo non venga alimentato dalla quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per una somma pari a Euro 5.006.602,00 per l’anno 2020;

b. il Fondo venga alimentato dalle risorse regionali già trasferite ad ATERSIR pari a Euro 5.000.000,00, dalle ulteriori risorse pari a Euro 2.000.000,00 che la Regione metterà a disposizione con il proprio bilancio, nonché dalle somme presenti nel bilancio di ATERSIR riferite all’avanzo di amministrazione vincolato e relative ai contributi per ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio non utilizzati negli anni 2017, 2018, 2019, pari a Euro 5.796.552,22;

c. le risorse straordinarie per un ammontare di Euro 7.796.552,22, derivanti dalle somme a disposizione dell’avanzo di amministrazione vincolato di ATERSIR e dalle ulteriori risorse regionali di Euro 2.000.000,00, siano finalizzate a supportare le amministrazioni comunali in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

d. le risorse ordinarie già trasferite ad ATERSIR dalla Regione pari a Euro 5.000.000,00 siano destinate alle trasformazioni del servizio previste per l’anno 2020 per un importo di Euro 2.191.229,00, a favore di iniziative già programmate nel corso del 2019 per la realizzazione dei centri comunali del riuso (già ammessi nella graduatoria permanente delle richieste di finanziamento riferita all’anno 2019 per un importo pari a Euro 291.840,00) e dei progetti comunali per la riduzione della produzione di rifiuti (che risultino beneficiari in esito al bando del novembre 2019 per un importo pari a Euro 993.746,22) per le iniziative la cui realizzazione non contrasti con le misure emergenziali sopravvenute, nonché ad incentivare i comuni virtuosi per l’importo rimanente di Euro 1.523.184,78;

e. le risorse straordinarie siano corrisposte a favore di tutte le amministrazioni comunali, ivi comprese quelle che hanno percepito la linea di incentivazione per i comuni virtuosi e di quelle beneficiarie delle risorse per le trasformazioni dei servizi;

f. che gli incentivi come sopra definiti siano destinati dalle Amministrazioni comunali prioritariamente a favore delle famiglie per fare fronte alla situazione di incapienza dovuta all’attuale emergenza e successivamente per far fronte ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti e siano ripartiti sui Piani Economico Finanziari sulla base degli abitanti equivalenti;

2. che ATERSIR provveda a dare idonea informazione circa i benefici derivanti ai Comuni e alle famiglie dalle modifiche introdotte dal presente atto che corrispondono ad un valore di circa 13 milioni di euro, derivanti sia dalla distribuzione degli incentivi straordinari del fondo che dalla mancata alimentazione dalla quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che resta, pertanto, nella disponibilità dei Comuni;

3. che la presente ordinanza sia pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sia trasmessa ai Comuni e alle Province dell’Emilia-Romagna, ad ARPAE e ATERSIR nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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