n.272 del 14.09.2022 periodico (Parte Seconda)

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando unico regionale di attuazione del tipo di operazione 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche - prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo - anno 2018" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1870/2018 - Modifica possibilità differimento termini realizzazione/rendicontazione interventi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nell’attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021;

Atteso che con propria deliberazione n. 1870 del 5 novembre 2018 è stato approvato il Bando unico regionale di attuazione, per l'anno 2018, del Tipo di operazione 5.1.01 “Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche - prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo” del P.S.R. 2014-2020;

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- n. 2529 del 12 febbraio 2019 con la quale sono stati differiti il termine di presentazione delle domande di sostegno e conseguentemente gli ulteriori termini procedimentali precedentemente stabiliti dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1870/2018;

- n. 13036 del 16 luglio 2019 con la quale sono stati ulteriormente differiti i termini procedimentali;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 204 del 16 marzo 2020 avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 – P.S.R. 2014/2020 - Bando unico regionale di attuazione del Tipo di operazione 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche - prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo - anno 2018" di cui alla deliberazione di G.R. n. 1870/2018 - Ampliamento periodo presentazione documentazione progetti esecutivi”;

- n. 563 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 – P.S.R. 2014/2020 - Bando unico regionale del Tipo di operazione 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche - prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo - anno 2018" di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 1870/2018 - Disposizioni in ordine al finanziamento della graduatoria di cui alla determinazione n. 19670/2019 e proroga termini procedimentali”;

- n. 1724 del 28 ottobre 2021 avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 – P.S.R. 2014/2020 - Bando unico regionale del Tipo di operazione 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche - prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo - anno 2018" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1870/2018 - Differimento termini realizzazione interventi”;

Rilevato che il predetto Bando unico regionale, come aggiornato dalle citate determinazioni n. 2529/2019 e n. 13036/2019 e modificato dalle predette deliberazioni n. 204/2020, n. 563/2020 e n. 1724/2021, stabilisce in particolare al punto 11 “Tempi di realizzazione del PI” che “La tempistica di realizzazione del PI prevista dovrà essere al massimo di 18 mesi, decorrenti dalla data di adozione dell’atto di concessione del sostegno. É ammessa una richiesta di proroga per l’ultimazione degli investimenti previsti che non potrà avere durata superiore a 180 giorni. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della prevista data di conclusione del PI ed inviata tramite posta elettronica certificata al Servizio Territoriale competente.”;

Preso atto che a causa dei rallentamenti dei cantieri registrati per le difficoltà di reperire i materiali necessari alla realizzazione delle opere in previsione, nonché della sopravvenuta necessità di procedere a rinnovare alcune gare di appalto al fine di assicurarsi un numero sufficiente di offerte valide e comparabili, idoneo a soddisfare i dettami da bando, ANBI Emilia-Romagna (Unione Regionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), con nota acquisita al protocollo regionale con n. 01/08/2022.0706753.E, ha rappresentato la necessità di alcuni beneficiari di poter richiedere una ulteriore proroga di 120 giorni per la conclusione e rendicontazione dei progetti finanziati;

Considerato che pur tenendo a riferimento la richiesta pervenuta è necessario fissare un termine ultimo compatibile con le scadenze di disimpegno dei fondi comunitari;

Valutato pertanto opportuno provvedere, in ragione delle criticità evidenziate da ANBI Emilia-Romagna, affinché il termine di realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento ovvero termine unico di fine lavori, rendicontazione delle spese e presentazione della domanda di pagamento a saldo possa essere differito di ulteriori 120 giorni, rispetto alle possibilità di proroga originariamente previste, a condizione che tale termine non risulti già scaduto alla data di adozione del presente atto e che il termine differito non risulti successivo al 30 agosto 2023;

Ritenuto a tal fine necessario modificare il punto 11 “Tempi di realizzazione del PI” del bando di cui trattasi, sostituendolo integralmente per chiarezza, come segue: “La tempistica di realizzazione del PI prevista dovrà essere al massimo di 18 mesi, decorrenti dalla data di adozione dell’atto di concessione del sostegno. É ammessa la presentazione di un massimo di due richieste di proroga relativamente alla data unica prevista per la chiusura del PI, rendicontazione delle spese e presentazione della domanda di pagamento a saldo, le quali non potranno avere complessivamente durata superiore a 300 giorni, fermo restando che il termine finale non potrà in nessun caso risultare successivo al 30 agosto 2023. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata prima della prevista data di conclusione del PI ed inviata tramite posta elettronica certificata al Settore Agricoltura, caccia e pesca territorialmente competente.”;

Ritenuto, altresì, di confermare quant'altro stabilito con propria deliberazione n. 1870/2018, come aggiornata dalle determinazioni dirigenziali n. 2529/2019 e n. 13036/2019 e modificata dalle deliberazioni n. 204/2020, n. 563/2020 e n. 1724/2022;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021.”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Richiamate inoltre:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 recante “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;

Viste, infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della predetta deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto, inoltre, dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi delibera:

1. di modificare il punto 11. “Tempi di realizzazione del PI” del Bando unico regionale di attuazione, per l'anno 2018, del Tipo di operazione 5.1.01 “Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche - prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo” del P.S.R. 2014-2020, di cui alla deliberazione n. 1870/2018 e successive modifiche, sostituendolo integralmente, con la seguente formulazione:

“La tempistica di realizzazione del PI prevista dovrà essere al massimo di 18 mesi, decorrenti dalla data di adozione dell’atto di concessione del sostegno. É ammessa la presentazione di un massimo di due richieste di proroga relativamente alla data unica prevista per la chiusura del PI, rendicontazione delle spese e presentazione della domanda di pagamento a saldo, le quali non potranno avere complessivamente durata superiore a 300 giorni, fermo restando che il termine finale non potrà in nessun caso risultare successivo al 30 agosto 2023. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata prima della prevista data di conclusione del PI ed inviata tramite posta elettronica certificata al Settore Agricoltura, caccia e pesca territorialmente competente.”;

2. di confermare quant'altro stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 1870/2018, come aggiornata dalle determinazioni dirigenziali n. 2529/2019 e n. 13036/2019 e modificata dalle deliberazioni n. 204/2020, n. 563/2020 e n. 1724/2022;

3. di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a darne diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

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