n.9 del 11.01.2017 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di VIA del progetto di un nuovo impianto per il recupero (R13-R3) di rifiuti non pericolosi in plastica con capacità massima di 5.240 t/anno (16,8 t/giorno) sito in Via Selo n. 14/16 in comune di Forlì, presentato dalla ditta IN-ECOAMBIENTE S.R.L. presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di realizzazione di un impianto per il recupero (R3-R13) di rifiuti non pericolosi in plastica con capacità massima di 5.240 t/anno (16,8 t/giorno) sito in via Selo n. 14/16 in Comune di Forlì, presentato dalla ditta In-Ecoambiente S.r.l., poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nel punto 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate: 

1. l'impianto nella configurazione di progetto oggetto della presente procedura, potrà svolgere le sue attività esclusivamente nel periodo di riferimento diurno (06.00 - 22.00);

2. prima dell'inizio delle attività di installazione di quanto previsto da progetto e antecedentemente alla realizzazione di qualsiasi misura di mitigazione acustica prevista, e quindi con attività non in funzione, dovranno essere effettuati rilievi fonometrici del livello di rumore residuo in periodo diurno presso il ricettore R2; I rilievi dovranno essere eseguiti all'interno dell'ambiente abitativo confinante con l'attività in oggetto, sia a finestre aperte sia chiuse, sia a piano terra sia al piano primo, con fonometro posizionato presso la parete divisoria dei due ambienti (abitativo e produttivo) e con microfono direzionato verso l'ambiente produttivo; i rilievi dovranno essere effettuati in continuo sulle 16 ore ciascuno e il livello di rumore residuo dovrà essere individuato, per un tempo significativo e non inferiore ad un'ora, all'interno degli orari di attività previsti per l'azienda proponente;

3. come previsto dal progetto, prima dell'inizio dell'attività, dovranno essere installate le seguenti misure di mitigazione acustica:

a) Sorgente S4 - Ventilatore: il ventilatore dovrà essere installato all'interno di un box fonoisolante e fonoassorbente tale da produrre in esterno un livello di pressione sonora non superiore a 70 dB(A) ad 1,5 m e costituito da pannelli aventi caratteristiche di fonoisolamento Rw non inferiori a 34 dB;

b) Camino di espulsione: la bocca di uscita del camino di espulsione dovrà essere dotata di un silenziatore che garantisca un abbattimento acustico non inferiore a 10 dB;

c) Sorgente S5 - Trituratore: il trituratore dovrà essere dotato di un sistema di mitigazione acustica costituito da pareti laterali e di copertura in pannello fonoassorbente che garantisca un abbattimento acustico maggiore di 32 dB, e che garantisca un abbattimento acustico totale previsto maggiore di 20 dB;

d) tutti i portoni dovranno garantire un livello di isolamento acustico superiore a 15 dB e dovranno rimanere chiusi durante le lavorazioni ad esclusione dei soli momenti di entrata/uscita degli automezzi;

e) tutte le finestre dovranno garantire un livello di isolamento acustico superiore a 15 dB e dovranno rimanere chiuse durante le lavorazioni;

4. l'inizio dell'attività dovrà essere preventivamente comunicato a Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e al Comune di Forlì;

5. i mezzi in sosta dovranno mantenere il motore spento durante le operazioni di carico e pesa;

6. l'attività dei macchinari trituratore (S5) e mulino (S6) potrà avvenire esclusivamente con portoni chiusi;

7. entro 2 mesi dall'inizio dell'attività di progetto dovranno essere eseguiti rilievi fonometrici del livello di rumore ambientale in continuo sulle 16 ore in periodo diurno nei medesimi punti di rilievo indicati al punto 2 all'interno del ricettore R2, sia a finestre aperte che chiuse, e sia a piano terra che al piano primo; i rilievi dovranno essere eseguiti ad impianto in funzione e a regime e dovranno essere funzionali a determinare, nell'ambito delle 16 ore diurne, i periodi, compresi all'interno degli orari di attività dell'azienda proponente, caratterizzati dalle condizioni peggiorative in termini di rumore prodotto, al fine della verifica del rispetto dei limiti differenziali diurni in base ai rilievi del residuo già effettuati in base al punto 2;

8. entro e non oltre un mese dall'esecuzione dai rilievi sopra menzionati, dovranno essere inviati alla Regione Emilia-Romagna - servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e al Comune di Forlì, i risultati delle misurazioni di cui ai punti precedenti;

9. qualora il rispetto dei suddetti limiti non sia verificato, e sia conseguibile attraverso la realizzazione di ulteriori misure di mitigazione acustica o di modifiche di quelle già previste, le medesime andranno realizzate tempestivamente, fermo restando che il prosieguo dell'attività è consentito solo ed esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul rumore in termini di rispetto dei limiti differenziali; Realizzate le misure di mitigazione acustica, il proponente dovrà presentare apposita relazione ai medesimi enti sopra richiamati, nella quale siano descritte tali misure mitigative e i risultati dei conseguenti rilievi fonometrici di verifica comprovanti il rispetto del differenziale diurno al ricettore R2 (nei medesimi siti di cui ai punti precedenti), entro due mesi dalla realizzazione delle misure di mitigazione;

b) di dare atto che Arpae ha rilasciato l'iscrizione al registro imprese esercenti attività di recupero di rifiuti non pericolosi per l'attività di recupero di rifiuti plastici (R13-R3) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che costituisce l’Allegato 2 alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

c) di dare atto che Arpae ha approvato l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di recupero rifiuti non pericolosi in plastica ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che costituisce l’Allegato 3 alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

d) di dare atto che il Comune di Forlì ha rilasciato il nulla-osta acustico ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 447/1995, che costituisce l’Allegato 4 alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

e) di dare atto che il parere del Comune di Forlì, prot. di Arpae PGFC/2016/8432, è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi ed è ricompreso nel Rapporto Ambientale in Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale;

f) di dare atto che il parere della Provincia di Forlì-Cesena, prot. Arpae PGFC/2016/8423, è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi ed è ricompreso nel Rapporto Ambientale in Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale; la Provincia di Forlì-Cesena non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova quindi applicazione l'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90;

g) di dare atto che l'Azienda U.S.L. Romagna ha espresso il proprio parere favorevole in sede di ultima conferenza di servizi;

h) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente In-Ecoambiente S.r.l.;

i) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Forlì, AUSL Romagna;

j) di dare atto che nella documentazione presentata dalla società proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 260.000,00; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono state determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore allo 0,05%, con un minimo di € 1.000,00 per le procedure di V.I.A., e pertanto quantificate in € 1.000,00; le spese suddette sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e s.m.i.;

k) di stabilire che, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

l) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

m) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

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