n.156 del 16.08.2012 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto 3043 - Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo” COM (2012) 271 def. del 7 giugno 2012. Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005
La I Commissione “Bilancio, Affari generali ed istituzionali”
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4 e 6;
Visto l’articolo 5, comma 3, della Legge 11/05;
Vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 2615 del 23 aprile 2012 "Sessione comunitaria 2012 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea ", in particolare le lettere i), j), k), o);
Vista la lettera del Presidente dell’Assemblea legislativa (prot. n. 23321 del 18 giugno 2012);
Vista la Risoluzione della I Commissione “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” n. 1660 del 21 luglio 2012 sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - COM(2011) 370 definitivo del 22 giugno 2011. Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge n. 11 del 2005 e controllo di sussidiarietà;
Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo” COM (2012) 271 def. del 7 giugno 2012;
Visto il parere reso dalla II Commissione Politiche economiche nella seduta del 12 luglio 2012 (prot. n. 26754 del 13 luglio 2012);
Considerato che la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo” fa parte degli atti segnalati nell’ambito della sessione comunitaria 2012, sui quali l’Assemblea e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della Legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell’Assemblea;
Considerata l’importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea alla luce dei recenti sviluppi del dialogo politico (cd. procedura Barroso) tra Parlamenti nazionali e Commissione europea;
Considerato che l’incremento delle energie rinnovabili sino al raggiungimento entro il 2020 della quota del 20% (e del 10% nel settore dei trasporti) è l’ambizioso obiettivo che l’Unione Europea si è posta nel 2007 e rappresenta uno degli obiettivi chiave della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e che le energie rinnovabili, consentendo la diversificazione dell’approvvigionamento energetico, possono incidere positivamente sulla competitività dell’economia europea rispetto a quella degli altri paesi in termini di creazione di nuove imprese, occupazione e crescita economica nonché di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
Considerato che la Comunicazione evidenzia quattro settori nei quali, secondo la Commissione europea, è necessario intervenire in maniera più incisiva da qui al 2020 per poter raggiungere gli obiettivi stabiliti in materia di energie rinnovabili, restando efficienti sotto il profilo dei costi e in particolare: completare il mercato interno dell’energia, affrontando anche il problema degli incentivi agli investimenti per la generazione di energia elettrica per facilitare il più possibile l’integrazione delle energie rinnovabili nel mercato stesso; privilegiare programmi di sostegno che incoraggino le riduzioni dei costi evitando il pericolo di sovra compensazioni, e rafforzare la coerenza dei regimi di sostegno garantiti dagli Stati membri; promuovere un maggiore ricorso ai meccanismi di cooperazione contenuti nella direttiva sulle energie rinnovabili che consentano agli Stati membri di raggiungere gli obiettivi nazionali vincolanti attraverso lo scambio di energie rinnovabili e migliorare il quadro normativo a sostegno della cooperazione in materia di energia nel Mediterraneo;
Considerato infine che a fronte della paventata ipotesi di un possibile crollo del settore dopo il 2020, la strategia delineata dalla Commissione europea è di puntare ad una maggiore innovazione e alla riduzione dei costi delle energie rinnovabili per mantenere il settore appetibile per gli investimenti a favore della crescita, sottolineando l’importanza di stabilire il prima possibile misure e azioni che consentano ai produttori del settore di essere attori sempre più competitivi sul mercato europeo dell'energia e che la stessa Commissione europea si impegna a continuare a scoraggiare politiche in grado di ostacolare gli investimenti nelle rinnovabili, in particolare attraverso la progressiva eliminazione delle sovvenzioni per i combustibili fossili, la promozione di un mercato del carbonio che funzioni correttamente e l’introduzione di imposte sull’energia adeguatamente concepite;
a) si esprime con riferimento all’atto in esame, osservando quanto segue:
- lo sviluppo coerente del settore delle energie rinnovabili, anche in considerazione delle potenzialità occupazionali che emergono dalla Comunicazione, deve essere salvaguardato da possibili distorsioni nel proprio sviluppo o da fattori esterni in grado di comprometterne una espansione in linea con le proprie potenzialità di conseguenza, si condivide il richiamo, contenuto nel documento, sulla necessità di una forte stabilità politica essenziale per attirare investimenti e garantire uno sviluppo equilibrato del settore, la cui mancanza potrebbe costituire un elemento di criticità da tenere in forte considerazione. Con riferimento specifico all’Italia, infatti, numerosi sono stati i casi in cui indecisioni politiche, ritardi e cambi di strategia, hanno inciso ed incideranno sulle scelte imprenditoriali nel settore delle energie rinnovabili compromettendone lo sviluppo, come nel caso, da ultimo, dei due decreti sui regimi di incentivazione degli impianti fotovoltaici e alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico che, anziché semplificare il quadro di riferimento per gli operatori, introducono elementi di incertezza e appesantimento burocratico per l’accesso ai sistemi incentivanti che ostacoleranno gli investimenti nel settore, e che si pongono in contrasto con gli indirizzi della Commissione europea. Si sottolinea,quindi,che l’aggiornamento delle linee strategiche europee sulle energie rinnovabili può rappresentare l’occasione per delineare un quadro europeo di regole certe per gli investitori privati che consenta di contenere l’instabilità politica degli Stati membri (anche attraverso la previsione di misure premianti e/o penalizzanti nei casi di mutamenti strategici di una rilevanza significativa), che rappresenta un fattore di debolezza per uno sviluppo armonico del settore delle energie rinnovabili su tutto il territorio dell’UE, penalizzando alcune aree più di altre;
- si ritiene inoltre che la definizione di ulteriori obiettivi e misure a livello europeo rivolte allo sviluppo del settore delle energie rinnovabili in un arco temporale post 2020 deve comprendere anche l’omogeneizzazione e l’armonizzazione delle forme di sostegno a tali forme di energia, così da garantire agli operatori parità di condizioni su tutto il territorio dell’UE;
- si ribadisce, infine, che uno sviluppo energetico sostenibile non può non tenere in adeguata considerazione i possibili, potenziali impatti sull’ambiente che le fonti rinnovabili possono determinare: uno sviluppo indiscriminato e incontrollato del settore, infatti, non garantirebbe alcuna forma di salvaguardia ambientale, di conseguenza l’obiettivo dell’UE post 2020 per lo sviluppo delle energie rinnovabili non può consistere solo nell’incremento della produzione, ma deve essere contemperato da una adeguata politica di tutela ambientale e climatica.
b) Sulla base di quanto precede rileva l’opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 11/05, ai fini della formazione della posizione italiana.
c) Dispone l’invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l’inoltro alle competenti Commissioni parlamentari;
d) Dispone l’invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento;
e) Impegna la Giunta ad assicurare un’adeguata informazione sul seguito della Comunicazione e in merito all’attuazione delle misure in essa contenute, informando le competenti Commissioni assembleari circa le modalità e i contributi concreti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna al processo decisionale e le iniziative assunte nelle opportune sedi nazionali ed europee;
f) Dispone inoltre l’invio della presente Risoluzione, per opportuna conoscenza, ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.
Approvata a maggioranza nella seduta del 25 luglio 2012, ai sensi dell’articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e della Legge regionale n. 16 del 2008.