n.92 del 06.04.2016 periodico (Parte Seconda)

PR15A0008 - Impresa Pizzarotti & C. SpA - Concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale e consumo umano, dalle falde sotterranee in comune di Fontanellato (PR), Loc. Cantiere Tibre 2A - Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina: 

a) di rilasciare alla società Impresa Pizzarotti & C S.p.A, codice fiscale 01755470158, con sede in Via Anna Maria Adorni n. 1 in Parma (PR), cap 43121, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea

- in comune di Fontanellato (PR), Strada comunale di Bianconese, raccordo Autostradale A15/A22,

- per uso industriale e idropotabile al servizio del Cantiere Tibre Area 2A,

- mediante 1 pozzo perforato su foglio 40 mappale 55, a seguito d’autorizzazione n. 2980 del 16/3/2015

- su terreno in occupazione temporanea ex art. 20, comma 6, D.P.R. n. 327/2001, all’interno della procedura d’esproprio per causa di pubblica utilità, 

- con una portata massima di l/s 9,00 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 74.520;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione, dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art. 18 R.R. n. 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d) di dare atto che, secondo quanto previsto dal DLgs n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 1621/2013 e 57/2015;

e) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della D.G.R. n 787/2014, per il periodo necessario all’ ultimazione dei lavori, attestata da apposita Certificazione di fine lavori, e, in ogni caso, non oltre il 31/12/2024;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 27/08/2015 n. 10652

(omissis)

 Art. 4 - Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita, ai sensi dell’art. 21, del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014, per il periodo necessario all’ ultimazione dei lavori, attestata da apposita Certificazione di fine lavori, e, in ogni caso, non oltre il 31/12/2024, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna. (omissis)

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