n.377 del 21.12.2022 periodico (Parte Seconda)
Approvazione di modifiche allo Statuto Comunale. PG 770453/2022
Con deliberazione PG n. 770453/2022, adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14/11/2022, Rep.n. DC/2022/90, è stato deliberato quanto segue:
DI APPROVARE le seguenti modifiche dello Statuto del Comune di Bologna:
Art. 4
(Consulte)
1. Abrogato
2. Per facilitare l’aggregazione di interessi diffusi o per garantire l’espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani nonché alle tematiche della disabilità e accessibilità, del verde e della sostenibilità ambientale. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
3. Abrogato.
4. Abrogato
5. Abrogato
Art. 4 bis
(Cittadinanza attiva e sussidiarietà)
1. Il Comune in attuazione del principio programmatico di sussidiarietà orizzontale attua il metodo dell’amministrazione condivisa e ne disciplina con apposito regolamento soggetti, processi e forme di sostegno.
2. Il Comune pertanto valorizza e coinvolge attivamente nei processi della programmazione e della progettazione gli Enti del Terzo settore, le libere forme associative, le Case di Quartiere e tutti gli altri soggetti civici formali e informali che non perseguono scopo di lucro.
3. Attraverso il metodo dell’amministrazione condivisa il Comune attiva connessioni tra i soggetti civici e le risorse attive sul territorio per la costruzione di attività di interesse generale complementari e sussidiarie a quella dell'Amministrazione e di interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, intesi quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità.
4. Il Consiglio in sede di approvazione del bilancio predetermina il complesso delle risorse finanziare volte a promuovere le forme di collaborazione con i soggetti civici e la relativa destinazione secondo gli obiettivi programmatici.
Il regolamento di cui al comma 1 predetermina i criteri e le procedure per la concessione di forme di sostegno ai progetti di amministrazione condivisa.
5. Annualmente la Giunta presenta alle competenti Commissioni consiliari, nonché rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l’elenco di tutti i soggetti civici e dei relativi progetti che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.
Art. 27
(Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo)
1. La funzione di programmazione propria del Consiglio comunale si esprime, in particolare, attraverso gli atti di pianificazione strategica ed operativa raccolti nel documento unico di programmazione (DUP) e nella successiva adozione del bilancio di previsione dell’ente.
2. Il Consiglio adotta atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, coerenti con la scala temporale dei documenti contabili, che impegnano la Giunta e che devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si tratti di favorire lo sviluppo di attività sinergiche.
3. La Giunta comunale periodicamente fornisce al Consiglio rapporti globali e per settore, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la congruità dell’andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.
4. Anche al fine di garantire ai consigli comunali la possibilità di attivare le forme di controllo previste dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni vengono tempestivamente inviate alle Commissioni consiliari e ai Capigruppo, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta con particolare evidenza per gli atti assunti in attuazione degli indirizzi del Consiglio di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
5. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni di controllo proprie della Commissione Affari generali e istituzionali, il Presidente della stessa ha il diritto di rivolgersi direttamente agli enti di secondo grado e alle società a prevalente partecipazione comunale per ottenere notizie e informazioni utili all’espletamento del mandato, essendo tenuto al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 38
(Ambito di esercizio delle funzioni delegate)
1. Nelle materie delegate ai Consigli dei Quartieri la funzione di programmazione propria del Consiglio comunale è tesa a favorire le interrelazioni e collaborazioni fra più ambiti di intervento e consiste nell’identificare, in rapporto ai singoli settori, gli obiettivi minimi, sia in termini quantitativi che qualitativi, il cui soddisfacimento deve essere garantito dall’azione degli organi decentrati nonché, ove ritenuto necessario, il tetto massimo entro il quale contenere i singoli interventi.
2. Annualmente il Consiglio comunale provvede a quantificare le risorse da assegnare ai singoli Quartieri per l’insieme degli interventi e dei servizi che fanno capo agli stessi, secondo un modello distributivo che tiene conto dei servizi esistenti sul territorio, di indicatori economico-sociali e demografici e che deve assicurare anche funzioni perequative e di riequilibrio.
3. Spetta ai Consigli dei Quartieri, nell’esercizio della propria autonomia decisionale e nel rispetto del tetto di risorse complessivamente assegnate e di quanto definito nel DUP, formulare programmi-obiettivo in cui si determinano i budget annuali dei singoli servizi e interventi.
4. I programmi-obiettivo dei Consigli dei Quartieri vengono sottoposti al Consiglio comunale per una valutazione di conformità agli atti del Consiglio medesimo, secondo una procedura stabilita dal regolamento.
5. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo al fine di valutare il rispetto dei vincoli imposti e la compatibilità dei risultati conseguiti con gli obiettivi e gli standard qualitativi fissati dal Consiglio stesso. Il controllo è finalizzato alla rideterminazione quantitativa delle risorse da assegnare ai Consigli dei Quartieri nell’esercizio successivo.
Art. 47
(Direzione generale)
1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione, di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'Amministrazione, viene istituita la Direzione generale, le cui funzioni vengono specificate dal regolamento organico.
2. La Direzione generale si fa carico in particolare della unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune. Alla Direzione generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate e in base allo schema organizzativo, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario generale del Comune.
3 Alla Direzione generale è preposto il Direttore generale. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, al Segretario generale ovvero tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato a soggetto esterno, o ad un dipendente di ruolo dell'Amministrazione. In quest'ultima ipotesi, il rapporto di impiego del dipendente di ruolo incaricato è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato. Alla scadenza dell'incarico, il dipendente viene, a richiesta, riammesso in servizio con le modalità previste dalla legge.
4. Nell'ambito della Direzione generale, può essere istituita la figura del Direttore operativo, il cui incarico viene assegnato con le modalità di cui al comma precedente, sentito il Direttore generale. Al Direttore operativo il Direttore generale affida le responsabilità operative in ordine alle funzioni indicate al presente articolo.
Art. 55
(Istituzione)
1. Il Comune può istituire una o più istituzioni, per la gestione di servizi di interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.
1 bis. Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse metropolitano. In tal caso, la convenzione può prevedere deroghe alla disciplina contenuta nel presente articolo.
2. La delibera del Consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata con la maggioranza dei Consiglieri in carica. Essa specifica l'ambito di attività dell'istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione medesima.
3. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.
4. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.
5. Il regime contabile delle istituzioni è il medesimo del comune di Bologna.
6. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
7. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è la stessa del personale del Comune. Il regolamento dell'istituzione può prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel regolamento organico del Comune riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali fra l'altro l'orario giornaliero.
Art. 58
(Rapporti con il Comune)
1. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio:
a) il bilancio di previsione;
b) il piano programma che sviluppi l’azione strategica individuata nel DUP;
c) il rendiconto della gestione.
1. bis Sono sottoposti all'approvazione della Giunta, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale:
a) le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione, nonché gli standard di erogazione dei medesimi;
b) le convenzioni con gli enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori dal territorio del Comune.
Tutti gli altri atti del Consiglio di amministrazione dell'istituzione sono trasmessi per informazione agli organi del Comune, con le modalità stabilite dal regolamento e producono i loro effetti immediatamente.
2. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune svolge, nei confronti dell'istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri.
Art. 60
(Ordinamento contabile del Comune)
1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalle norme di legge, in particolare dal D.lgs 267/2000 e dal D.lgs 118/2011 e relativi allegati, dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità dell’ente, deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 60 bis
Abrogato.
Art. 61
(Bilancio e programmazione finanziaria)
1. Abrogato.
2. Il bilancio di previsione, è redatto osservando i principi stabiliti dalla legge ed è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. Le variazioni al bilancio, proposte nel corso dell’esercizio finanziario, sono approvate dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
Art. 62
(Risultati di gestione)
1. Abrogato
2. Abrogato.
3. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a 20 giorni, salvo un termine maggiore stabilito dal regolamento di contabilità.
Art. 63
(Controlli interni)
1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 e succ. del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la cui organizzazione è svolta secondo l’apposito regolamento sui controlli interni.
2. Abrogato.
3. Abrogato.